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2010-06-02 14:13:43

Dubbio su 36%


Anonymous
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31 Maggio 2010 ore 22:06 3
Buonasera,

sto eseguendo dei lavori di manutezione nel mio appartamento e nonostante abbia letto parecchi interventi in questo forum e i link in essi piu volte citati, vorrei capire meglio una cosa. Spero che mi possiate aiutare e mi scuso se avete già chiarito da qualche parte questa cosa.
I lavori che sto eseguendo sono di "manutenzione ordinaria"; ho presentato al comune (Cagliari) una
"Comunicazione di opere interne" con la "RELAZIONE TECNICA ASSEVERANTE OPERE INTERNE" firmata da un tecnico; il documento da compilare è scaricabile da
http://www.comune.cagliari.it/japscares ... nterne.pdf.

In questa relazione tecnica è possibile dichiarare come lavori eseguibili:

"Demolizione parziale o totale di tramezzatura e ricostruzione con differente impostazione"
"Pavimentazioni"
"Impianto idrico-fognario e/o sostituzione di sanitari"

Arrivo al mio dubbio:

Io sto rifacendo i bagni: nuovi servizi igienici e tubazioni.
Ho demolito un tramezzo.
Si è quindi reso necessario sostituire il pavimento di tutta casa. Ho scelto di mettere il parquet.

Se fosse una "manutenzione straordinaria" tali lavori permetterebbero di detrarre il 36% delle spese di posa ed acquisto del parquet e delle spese di acquisto dei materiali (sanitari, piastrelle, ecc.), come si dice anche qua:
viewtopic.php?f=10&t=22727&st=0&sk=t&sd=a&hilit=porte+interne

Ma la mia è una "manutenzione ordinaria"! potrei detrarre anch'io il 36% sulle tali spese visto che faccio
comunque quei lavori? Grazie a chi mi vorrà chiarire le idee.
  • mickey
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Giugno 2010, alle ore 15:04
    Ciao,
    copio e incollo dalla guida 03_08 dell'AdE


    "Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all?agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni.
    Come precisato nella risoluzione 84/E del 7 maggio 2007, le parti comuni interessate sono quelle indicate dall?articolo 1117, n. 1 del Codice civile (il suolo su cui sorge l?edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d?ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell?edificio necessarie all?uso comune).
    Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione."


    Quindi la manutenzione ordinaria per parti non comuni non consnte le dtrazioni del 36%

    Avresti dovuto presentare una DIA pe rlavori di natura "straordinari", come del resto possono essere classificati da normativa nazionale i lavori da te fatti, rifacimento impianto idraulico, demolizione tramezzi, ecc


    Puoi comunque usufruire dell'aliquota agevolata al 10% per l'IVA, come indicato nella circolare 03 del 2008 dell'AdE

    ciao

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Giugno 2010, alle ore 20:14
    Grazie mickey della risposta,
    mi dai occasione di un confronto su come ho interpretato io le cose.

    Il dubbio che mi è venuto nasce proprio da quella guida che hai citato....infatti la frase che hai riportato (che sta nel paragrafo in cui si descrive appunto la manutenzione ordinaria) prosegue dicendo:
    "Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature,
    la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l?insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali."

    Ho messo in grassetto la frase per evidenziare che definisce semplicemente un "intervento piu vasto" (interpretabile ancora all'interno di una manutenzione ordinaria) e non rimanda esplicitamente/necessariamente ad una manutenzione straordinaria e relativa DIA.

    Si puo interpretare così o sono fuori strada?

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Giugno 2010, alle ore 14:13
    ...credo di aver capito, o meglio, credo che non si possa capire quello che chiedevo, poichè è la normativa ambigua
    Riporto parte di un articolo pubblicato su Il Sole 24 ore del 29 giugno 2009 che ho trovato in rete; "Detrazione del 36%: il rebus della necessità della Dia":

    "E? necessario un assenso burocratico comunale (Dia o permesso di costruire) per ottenere la detrazione fiscale del 36%? Sono in tanti ad avere le idee poco chiare a proposito.

    Rispondere sembra semplice. Se gli assensi comunali sono necessari, ottenerli è indispensabile per avere diritto alla detrazione. Se invece non lo sono (come per esempio accade per gli interventi di manutenzione ordinaria), non esiste alcuna necessità di chiederli e quindi di esibirli in caso di verifiche (punti 3.5 e 6 della circolare Entrate n. 57/1998).

    Il vero problema è però un altro, e si pone in caso di opere di recupero in singole unità immobiliari. Infatti, in caso di condomini (o di villette singole, ad essi assimilate), le spese per le opere di manutenzione ordinaria, che non necessitano di Dia, sono agevolate. Viceversa, in caso di singoli appartamenti, esse non sono detraibili ai sensi del 36%. Con alcune eccezioni però. Restano infatti detraibili spese di manutenzione ordinaria a otto diversi scopi: risparmio energetico, lotta all?inquinamento acustico, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento degli impianti a norme di sicurezza, cablatura degli edifici, domotica a favore dei disabili, misure anti-furto e contro gli infortuni domestici.
    ..................................... ................
    Non esistono poi dubbi se un?opera è diversa da quelle sopra elencate è classificata come di manutenzione ordinaria sia dalle norme nazionali che da quelle del singolo comune: per esempio, la ripittura delle pareti interne di una stanza o la sostituzione delle piastrelle del pavimento. Tali lavori, se sono gli unici eseguiti in un singolo appartamento condominiale, non hanno diritto all?agevolazione. Se invece sono fatti insieme ad altri di manutenzione straordinaria, tutto l?intervento diviene di manutenzione straordinaria, ha diritto alla detrazione per l?intero suo costo ed è soggetto la Dia.
    I casi veramente ambigui sono due:

    1) Un?opera è considerata di manutenzione straordinaria dalle leggi nazionali, ma non da quelle locali;

    2) Un?opera è considerata di manutenzione straordinaria sia dalle norme locali che da quelle nazionali, ma non necessita di Dia (Dichiarazione di inizio attività).

    Facciamo alcuni esempi sul primo caso. Lo spostamento di una parete interna all?appartamento o la sostituzione di sanitari comprensivi di scarichi sono, ai sensi del Dpr n. 380/2001, ?manutenzione straordinaria?. Gli uffici tecnici di molti comuni invece, si rifiutano di ricevere le Dia che riguardano tali opere, o perché i loro regolamenti edilizi le hanno derubricate a manutenzione ordinaria, oppure perché non accettarle è divenuta una prassi, per evitare l?eccesso di burocrazia. Peccato che questa semplificazione, anziché essere una benedizione, rischia di trasformarsi in una perdita di benefici fiscali. Quale classificazione, tra le due, vale? Quella nazionale o quella locale? Chiarimenti delle Entrate non ci sono a proposito. Benché la detrazione del 36% sia decisa a livello nazionale, ci pare che sia costretti a fare riferimento alle norme comunali, che sono le uniche ad aver valore cogente. Pertanto, in caso di opere classificate dal comune come in ?ordinaria?, uno stratagemma legittimo potrebbe essere accoppiare ad esse un lavoro di scarso costo in ?straordinaria?, per poter fare senza problemi la Dia.
    ................................."

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