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2021-05-03 22:40:16

Detrazione 110% bifamiliare unico intestatario e utenze comuni


Lebrone
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09 Dicembre 2020 ore 19:18 5
Salve,
abito in una villetta con giardino; quando è stata costruita la casa è stato ricavato un mini appartamento che ha un ingresso indipendente (da dietro la casa) ma è all'interno della casa (una porta divide le due) e la utenza di gas e luce è unica (solo un contatore) ma sono state accatastate come due case (perché a suo tempo dissero che avendo due cucine erano necessarie due accatastamenti).
Entrambe le "unità" sono cointestate tra me e mia moglie.
Direi di aver capito che, stante così le cose, non possiamo usufruire della detrazione del 110%;
ma se il mini appartamento venisse donato a nostra figlia poi potremmo usufruire del 110% (anche se c'è solo un contatore?);
l'altra soluzione potrebbe essere chiedere in comune di accatastare come unica unità che mi sembra più brigoso ma risparmierebbe anche il pagamento dell'IMU seconda casa.
Grazie.
  • pasquale
    0
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    Giovedì 10 Dicembre 2020, alle ore 14:58
    Gent.mo Lebrone, per usufruire del Superbonus del 110% è necessario che ci sia la conformità urbanistica e catastale dell'immobile certificata da un professionista abilitato. Nel Suo caso è consigliabile una fusione e successivamente aderire ai benefici di legge. Cordiali saluti.

  • lebrone
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Dicembre 2020, alle ore 09:54
    Salve, grazie per la risposta; per fare l'unione quale sarebbe l'iter da seguire?

  • pasquale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Dicembre 2020, alle ore 18:52
    Per procedere alla fusione delle due unità immobiliari va presentata al comune una Scia a cui segue la variazione catastale, incaricando un professionista abilitato di Sua fiducia. In questo modo avrà la conformità dell'immobile per beneficiare del Superbonus del 110% e l'esenzione Imu, se è l'abitazione principale di residenza. Cordiali saluti.

  • lebrone
    0
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Venerdì 30 Aprile 2021, alle ore 23:51
    Per procedere alla fusione delle due unità immobiliari va presentata al comune una Scia a cui segue la variazione catastale, incaricando un professionista abilitato di Sua fiducia. In questo modo avrà la conformità dell'immobile per beneficiare del Superbonus del 110% e l'esenzione Imu, se è l'abitazione principale di residenza. Cordiali saluti.
    Volevo sapere se facendo la fusione non rischio che la casa diventi di lusso (se ho capito bene se è più di tot mq).

  • pasquale
    0
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    Lunedì 3 Maggio 2021, alle ore 22:40
    Gent.mo Lebrone, se la fusione delle due unità immobiliari porta ad miglioramento sensibile delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità derivata può accadere che possa essere censito nella categoria degli immobili di lusso. Le riporto di seguito i requisiti minimi richiesti ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.9. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.10. Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.Prima di procedere alla fusione urbanistica e catastale può valutare il rischio, assistito da un tecnico di Sua fiducia. Cordiali saluti.

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