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2020-11-12 19:11:57

Usucapione bene comune


Anto.monda
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05 Novembre 2020 ore 18:33 2
Buongiorno,
i miei genitori negli anni '70 hanno acquistato un'abitazioneche prevedeva, come unica modalità di accesso,una scala esterna in comproprietà con il vicino: in particolare questa scala prevedeva una prima rampa e un pianerottolo comune ad entrambi da tale pianerottolo si diramavano altre due rampe che conducevano alle proprie abitazioni e in quanto tali queste due ulteriori rampe non erano comuni.
Nella successiva fase di ristrutturazione risalente allo stesso periodo, i miei genitori hanno deciso di ricavare anche una scala interna e di demolire quella rampa privata facente parte della scala esterna di cui sopra che conduceva alla nostra abitazione.
Pertanto, come si evince da diverse concessioni edilizie, dopo la ristrutturazione è rimasta solo la rampa e il pianerottolo comune e quell'ulteriore rampa di esclusiva proprietà del mio vicino.
Questi, in tutti questi anni, a differenza nostra ha continuato ad accedere alla sua abitazione tramite questa scala esterna (e dunque ne ha fatto un uso esclusivo) ma non ha mai posto dinanzi alla prima rampa comune un cancello e dunque non ci ha mai impedito l'uso materiale della prima rampa di scale.
Da quel poco che conosco, so che il mio vicino può dire di aver acquisito l'esclusiva proprietà di quella prima rampa (un tempo comune) tramite usucapione dimostrando non solo che ne ha fatto un esclusivo uso indisturbato per oltre 20 anni ma occorre anche dimostrare che ci ha impedito, senza alcun contrasto da parte nostra, l'uso della stessa.
Dato che quest'ultima cosa non è mai accaduta, sarei portato a pensare di poter ancora vantare la comproprietà della prima rampa.
Ciò resta vero anche se, come detto su, sono stati i miei genitori a manifestare, con la demolizione della rampa privata, la volontà di non voler più usufruire di tale bene comune?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Grazie per l'attenzione e per le risposte che mi darete.
Saluti.
  • nabor
    0
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    Venerdì 6 Novembre 2020, alle ore 16:29
    Buongiorno Anto, il quesito è interessante, vi sono alcune circostanze che, in caso di giudizio, andrebbero accertate per attraverso prove testimoniali. Il vicino ha manifestato intenzioni ''bellicose''?

  • manuelamargilio
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 12 Novembre 2020, alle ore 19:11
    Buongiorno, secondo me, se ho compreso bene quanto esposto stiamo parlando di parti comuni all'interno di un condominio.Da un lato preciso che non ci si può liberare della proprietà di unbene condominiale. L'articolo 1118 del codice civile, infatti, afferma che è vietata la rinuncia alla comproprietà sulle parti comuni dello stabile condominiale.Ciò premesso a mio avviso non ci sono gli estremi per usucapire rampa e pianerottolo che costutuiscono parte comune dello stabile.

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