Ciao Diego,“Ciao, la norma della ripartizione è nell'art. 1124 c.c., ma nel tuo caso dovrebbero esserti state addebitate anche le spese per i precedenti interventi (ex art. 1121, co.3 c.c.).
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Grazie per la risposta e l'interessamento“Ciao Diego,
parlo non da esperto, ma per sentito dire "voci di condominio" per i calcoli li dovrà fare chi di competenza, ovvero l'amministratore, ma penso alla quota che purtroppo dovrai pagare sull'installazione e manutenzione dell'ascensore, verrà poi ripartita in millesimali a tutti i condomini.:-))”
Grazie per le tua risposta“Per la ripartizione delle spese di manutenzione dell’ascensore si segue il seguente criterio: e cioè metà del valore della spesa viene ripartita in ragione del valore dei singoli piani e l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ogni piano rispetto al suolo. Quando invece si deve procedere all'installazione ex novo dell'impianto dell' ascensore il criterio da seguire sarà quello previsto dall'art. 1123 del codice civile ed i costi si suddividono in proporzione della proprietà di ciascun condomino.
L'avvento della legge n. 220 del 2012 ha definitivamente fugato ogni dubbio e modificando l'articolo 1124 del codice civile ha stabilito chela ripartizione delle spese dell'ascensore segue lo stesso criterio previsto per la manutenzione delle scale.Dunque attualmente le spese per la manutenzione degli ascensori sono sostenute dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono e la relativa spesa è ripartita per il 50% in ragione del valore delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio, e per il restante 50% in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Sarà a questo punto necessario valutare se trattasi di errore dei criteri legali o di calcolo e se vi sono gli estremi per poter impugnale la delibera condominiale chiedendo la nullità. Il tutto nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
”
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