Premesso che personalmente ritengo occorra l'unanimità per deliberare di affittare un locale condominiale.
Mi trovavo, però, 2 posizioni contrapposte.
Una supporta la mia convinzione (quella per cui occorre l'unanimità) e fa riferimento a
- Art.1108 c.c.. E` necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
- Art.1120 c.c. Sono vietate le innovazioni che ... rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso
o al godimento anche di un solo condomino.
- Cass. Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8429. Quando ... la cosa comune sia alterata o addirittura totalmente trasformata in maniera da essere sottratta definitivamente alla possibilità del godimento collettivo, nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti alla comunione, espresso in forma scritta trattandosi di beni immobili.
L'altra posizione ritiene che occorra la maggioranza degli intervenuti che rappresentino la maggioranza dei millesimi.
A supporto di tale convinzione, portano una diversa interpretazione dell'art.1108 c.c. (consenso unanime necessario SOLO per locazioni superiori ai nove anni) e alcune sentenze di Cassazione quali:
- Cass. 29 agosto 1998, n. 8622, secondo cui ?In tema di condominio di edifici costituisce innovazione ai sensi dell'art. 1120 cod. civ. non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l'entità' materiale del bene operandone la trasformazione ovvero determini la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere (nella specie la S.C. ha ritenuto che la locazione ad un condomino per uso abitativo di un appartamento condominiale, in precedenza concesso ad un condomino per uso deposito, non realizza un mutamento di destinazione nei termini precisati del bene, ma soltanto una diversa utilizzazione che l'assemblea dei condomini può deliberare a maggioranza semplice di cui all'art. 1136, comma secondo cod. civ.)?;
- Cass. 21 ottobre 1998, n. 10446 secondo cui ?La conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del <miglior godimento delle cose comuni> anche attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto)?.
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Voi che ne pensate?
Saluti