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2008-01-20 17:18:26

Parcheggi e cancelli condominiali


Karate12
login
20 Gennaio 2008 ore 16:13 1
Buonasera,

ho da porre qualche domanda su una questione condominiale che da un pò di tempo mi opprime ed alla quale vorrei cercare di dare una risposta definitiva.
Da qualche tempo infatti, alcuni condomini, hanno deciso di parcheggiare e quindi sostare con la propria autovettura nel cortile condominiale. Và tenuto presente che lo spazio condominiale è delimitato in parte da alcuni cancelli che permettono l'accesso ognuno ad un garage di proprietà ma, il cancello stesso, non è ovviamente un bene esclusivo ma bensì della totalità dei condomini che, volendo, possono utilizzare. I condomini in questione hanno dunque deciso di aprire il loro cancello ed introdurre la propria autovettura all'interno creando un parcheggio e lasciando un piccolo spazio per il passaggio dei soli pedoni tra la loro auto e il garage di proprietà. Alcuni di essi, per comodità, hanno deciso di bloccare anche i cancelli affinchè nessuno possa richiuderli senza la loro volontà (con l'autovettura parcheggiata non è possibile richiudere il cancello). C'è da tenere presente che il regolamento di condominio vieta assolutamente l'occupazione degli spazi condominiali con autovetture e l'amministratore ha già provveduto, nell'ultimo verbale assembleare, a riportare l'articolo in questione affinchè fosse a conoscenza di tutti. Purtroppo però, i condomini i nquestione hanno continuato a parcheggiare le loro auto nel medesimo modo sostenendo che la loro azione non comprometteva il passaggio pedonale e, ad ulteriore mio sollecito all'amministratore affinchè agisse in merito, mi è stato risposto che l'unica soluzione a questo punto era procedere legalmente tramite giudice i pace. A questo punto vorrei sapere come devo muovermi in merito e se esistono disposizioni di legge in materia di sicurezza affinchè questi condomini siano obbligati a lasciare libero lo spazio in questione. Ringraziando, porgo cordiali saluti.
  • condominiale
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    Domenica 20 Gennaio 2008, alle ore 17:18
    Se il "passaggio" in oggetto permette il transito della vettura di esclusiva proprietà del solo titolare del garage, lo stesso può usare il bene comune in base all'art. 1102 del c.c.
    Gli altri utenti non possono accedere con altre auto al luogo citato, lo possono fare solo a piedi e non sono limitati in questo.

    Solo se un regolamento condominiale vieta espressamente il parcheggio o viene limitato il diritto di transito (a piedi), allora può essere intrapreso un ricorso presso il giudice.

    Ti fornisco qualche preciso riferimento in merito:

    http://www.condomini.altervista.org/Parcheggi.htm

    http://www.condomini.altervista.org/GiudicePace.htm

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