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2008-11-07 17:50:36

Nomina amministratore - 22352


Lemmy2
login
06 Novembre 2008 ore 20:13 4
Salve a tutti,

Il mio condominio è composto da 24 condomini e da oltre quindici anni l'amministratore è sempre lo stesso, ora stanchi del suo far nulla alcuni giorni fa io ed altri due condomini, all'annuale riunione di condominio, abbiamo invano cercato di sostituirlo, la riunione si è svolta nel seguente modo:

Condomini intervenuti all?assemblea (compreso il vecchio amministratore) 7
Millesimi raggiunti (con deleghe 861,65)
Condomini che hanno votato per il nuovo amministratore 3 (senza raggiungere almeno il 50% del valore millesimale del condominio)
Condomini che hanno votato per il vecchio amministratore 2 (compreso il vecchio amministratore che era munito di numerose deleghe, tanto da poter supere il 50% del valore millesimale del condominio)
Astenuti 2 (compreso il vecchio amministratore che non può per legge votare per se stesso)

Ora vorrei chiedervi può il vecchio amministratore votare (per delega) per se stesso, e nel caso, quante deleghe possono essere ritenute valide?
Quando si parla di 1/2 +1 degli intervenuti all?assemblea si intende dei presenti escluse le deleghe?

cordiali saluti
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 08:05
    Non sei stato "preciso", cerco di intuire che il vecchio amministratore sia esso stesso un proprietario ....

    La tabella con le maggioranze per deliberare nelle assemblee la trovi qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Mag ... emblee.htm

    Sembra quindi che la maggioranza per eleggere un nuovo amministratore non sia stata raggiunta.
    Nella stessa assemblea, bisognava comunque votare per la "riconferma" del vecchio amministratore, probabilmente non si sarebbe ugualmente raggiunta la maggioranza necessaria prevista dal Codice.
    È una furbizia necessaria quando si determinano queste situazioni, anche se il vecchio amministratore rimane comunque in carica ad interim se non viene raggiunta una maggioranza ne per eleggerne uno nuovo, ne per rieleggere il vecchio.
    Questa infatti dovrebbe essere la corretta procedura per far capire al vecchio amministratore che anche se non ne è stato eletto uno nuovo, non è stata raggiunta la maggioranza per rieleggere lui stesso.
    Infatti il Codice prevede che la carica di amministratore duri "un anno" e non vi sia la riconferma "automatica", salvo il proseguimento della gestione da parte del precedente se non ne viene eletto uno nuovo.

    Le deleghe conferite all'amministratore sono valide se fornite in modo scritto e firmate dall'avente diritto; quando la delega viene utilizzata per la nomina (riconferma) dell'amministratore stesso, nella delega deve (dovrebbe) essere specificatamente indicato che il delegante vota per la nomina dell'amministratore cui ha conferito la delega stessa.

    Ecco i riferimenti:

    http://www.condomini.altervista.org/Delega.htm

    Insomma, basterebbe che all'ordine del giorno fossero inserite "due" richieste di voto:
    1) nomina dell'amministratore Tizio (nuovo)
    2) nomina dell'amministratore Caio (vecchio da riconfermare)
    Non ricevendo ne tizio ne caio la maggioranza di 50% e 50% per essere eletti, anche per Caio, pur rimanendo in carica ad interim, sarebbe una precisa indicazione di non aver ricevuto la maggioranza necessaria per amministrare il condominio.

  • lemmy2
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 13:03
    Si il vecchio amministratore è anche esso stesso un proprietario.

    Per condomini che hanno votato per il vecchio amministratore intendevo la "riconferma" del vecchio amministratore. La quota raggiunta da due sole delle persone (compreso il vecchio amministratore che era munito di numerose deleghe) presenti era superiore al 50% valore millesimale del condominio

  • erminio08
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 14:37
    ...I miei dubbi sono:
    1)Può un Condomino assumere "molte deleghe"? Non vi è un numero massimo ammesso (forse 2)? Il regolamento condominiale non fissa questo numero massimo?
    2)Può l'Amministratore (ancorchè Condomino) assumere deleghe?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 17:50
    ... La quota raggiunta da due sole delle persone (compreso il vecchio amministratore che era munito di numerose deleghe) presenti era superiore al 50% valore millesimale del condominio
    Le deleghe valgono quanto la presenza in assemblea, la nomina del vecchio amministratore appare legittima.

    Per Erminio

    Il Codice non indica un numero massimo di deleghe che si possono conferire e che un proprietario può assumere.

    Anche l'amministratore può assumere legittimamente le deleghe come citato nei riferimenti che ho indicato sopra; solo nel caso che la delega debba essere fatta valere per la nomina o riconferma dell'amministratore stesso, nella delega dovrebbe essere indicato da parte del delegante il nome dell'amministratore che intende votare.

    Solo il regolamento, con un'apposita clausola può porre limitazioni al numero ed al conferimento delle deleghe.

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