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2017-03-10 18:04:54

Millesimi scale e ascensori


In questo condominio non esiste regolamento.
Le spese relative alle parti comuni dell’edificio vengono divise in base alla tabella dei millesimi generali, redatta all'epoca di costruzione, anni sessanta, mentre quelle relative alle scale e all'ascensore vengono divise in base a due distinte tabelle, di cui, quella scale è conforme all’art. 1124 Cod. Civ., sia nel testo precedente che in quello attuale, modificato dalla legge n. 220/2012; non altrettanto quella dell'ascensore, che penalizza inspiegabilmente noi proprietari delle unità immobiliari poste ai piani più bassi.
Dato che la legge n. 220/2012 ha parificato gli ascensori alle scale con decorrenza dal giugno 2013, non si deve adeguare la tabella ascensore, ora contraria alla legge, a quella relativa alle scale, redatta conformemente alla legge stessa?
Per farlo, può provvedere autonomamente l'Amministratore, dividendo le spese nel consuntivo annuale, in esecuzione delle nuove disposizioni di legge, oppure occorre una deliberazione dell'Assemblea, e in quest'ultima ipotesi, se l'Assemblea decide a maggioranza di mantenere invariata la tabella ascensore, quali rimedi possiamo adottare, avendo già dato voto negativo agli ultimi due consuntivi annuali?
Ringrazio e saluto cordialmente
  • svevavolo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Marzo 2017, alle ore 15:32
    Quando e come è stata approvata la tabella che riguarda l'ascensore?

  • anglo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Marzo 2017, alle ore 16:50
    Nessuno lo sa. Io abito qui da venti anni e si va avanti cosi'.

  • svevavolo
    0
    Ricerca discussioni per utente Anglo
    Venerdì 10 Marzo 2017, alle ore 17:00
    Nessuno lo sa. Io abito qui da venti anni e si va avanti cosi'.
    Da quanto mi risulta, anche prima della riforma si poteva derogare a quel criterio solo mediante accordo di tutti. Però, anche se non si sa come avete approvato quella tabella, per anni non avete contestato la cosa e un giudice potrebbe interpretare il comportamento a vostro sfavore... Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale

  • anglo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Marzo 2017, alle ore 18:04
    Partiamo dalla nuova versione dell'art. 1124, cioe' dal cosuntivo 2013/2014. Gli ultimi due consuntivi 2014/2015 e 2015/2016 abbiamo votato contro io e in altro condomino. Quindi manca l'unanimita' per la deroga all'articolo suddetto.

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