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2005-12-16 08:31:26

Gas auto in garage condominiale interrato??


Zanpol
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14 Dicembre 2005 ore 19:30 10
Un'autovettura puo parcare nel garage condominiale posto sotto l'appartamento al chiuso e precisamente sotto l'appartamento di un conoscente..come dovrebbe comportarsi il conoscente per non permettere al condomino di parcare la propria autovettura a gas ?chiamare i vigili urbani ,consultare l'avvocato?che normativa regola tali fccende??
  • subbo
    0
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    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 20:13
    Solo se l'impianto è conforme alla direttiva CEE... (abbi pazienza... trovo la direttiva)

  • fenix605
    0
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    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 08:09
    E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.283 del 3 dicembre 2002 il Decreto Ministeriale sul parcamento sotteraneo dell autovetture munite di impianto GPL. E' possibile il parcamento nel primo piano interrato delle auto a GPL con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al Regolamento ECE/ONU 67-01.Per verificare se l'auto è dotata di un impianto GPL conforme al Regolamento ECE/ONU 67-01 e quindi abilitata al parcamento nel primo piano interrato, sulla carta di circolazione della vettura, in corrispondenza del collaudo dell'impianto GPL, deve essere trascritta la dicitura '67-01'.
    I mezzi alimentati a GPL con impianto NON DOTATO di sistemi di sicurezza conforme al Regolamento ECE/ONU 67-01 ( la maggior parte di quelli montati prima dell'1/1/2001), continueranno ad essere soggetti a quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore: il loro parcamento nelle autorimesse è consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati. Le auto con impianto a gas, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa europea, potranno accedere ai garage pubblici. Il parcheggio sarà consentito dal piano terra in su e al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati. I gestori delle autorimesse dovranno collocare all'ingresso dei cartelli informativi, per evitare che le autovetture a gas vengano parcheggiate dove non è consentito. (5 dicembre 2002)
    MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 22 novembre 2002 :
    Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n 283 del 3 dicembre 2002)

    IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
    Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
    Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;
    Visto il proprio decreto 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili»;
    Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante «Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per ciò che concerne l'installazione di impianti gas di petrolio liquefatto»;
    Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative, rispettivamente, all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1 gennaio 2001 della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;
    Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento della vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;
    Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base dell'attività di sperimentazione e dei documenti di analisi del rischio sviluppati per l'occasione;

    Decreta:

    Art. 1 - Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto
    1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
    2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel PUNTO 1.1.1 dell?allegato al Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).

    Art. 2 - Condizioni di sicurezza delle autorimesse
    1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
    2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.
    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Se vuoi ti allego anche il Regolamento ECE/ONU 67-01

  • vitus
    0
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    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 08:30
    Fenix605, una curiosità:
    ma dove abiti a Palazzo Chigi ?

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 10:48
    Fenix605, una curiosità:
    ma dove abiti a Palazzo Chigi ?


    In che senso ??

  • vitus
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 11:33
    Nel senso che hai tutte le normative a portata di mano.
    Complimenti!

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 11:38
    Nel senso che hai tutte le normative a portata di mano.
    Complimenti

    Grazie, ma oltre alle normative dispongo anche di oltre 5000 sentenze condominiali.

  • zanpol
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 13:48
    Grazie davvero....secondo te chi dovrebbe imporre il rispetto di tale regola se non dovesse essere rispettata da un condomino??quale organo?se non dovesse sentire le ragioni dell' amministratore??

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 19:30
    Grazie davvero....secondo te chi dovrebbe imporre il rispetto di tale regola se non dovesse essere rispettata da un condomino??quale organo?se non dovesse sentire le ragioni dell' amministratore??

    L'amm.re dovrebbe segnalare la violazione ad uno degli organi di Polizia ( Polizia di Stato - Carabinieri - Polizia Municipale ).

  • subbo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 16 Dicembre 2005, alle ore 08:30
    Grazie Fenix!

  • subbo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 16 Dicembre 2005, alle ore 08:31
    Grazie davvero....secondo te chi dovrebbe imporre il rispetto di tale regola se non dovesse essere rispettata da un condomino??quale organo?se non dovesse sentire le ragioni dell' amministratore??
    In un caso analogo, le forze dell'Ordine hanno risposto che nella proprietà privata non hanno poteri e ci siamo rivolti ai Vigili del Fuoco.

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