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2008-06-13 15:21:58

Dissenso per liti passive conseguenti a d.i.


Am.i.co.
login
13 Giugno 2008 ore 12:48 3
Salve a tutti!

Premetto che ero indeciso se aprire tale topic in questa sezione o in quella "legislativa", ma trattandosi di Condominio, ho voluto aprirlo qui!
..
Volevo analizzare il seguente tipo particolare di dissenso.

Un Condominio ha da poco ultimato la causa contro la Ditta che eseguiva
i lavori di Consolidamento Fabbricato.

Questa causa era stata avviata perché la Ditta (che non aveva ultimato i lavori) aveva attivato procedura di Decreto Ingiuntivo contro il Condominio il quale, a sua volta, aveva attivato procedura di "opposizione" motivando la sospensione dei pagamenti con l' insoddisfazione circa la qualità dei lavori che si stavano effettuando.

L'opposizione è stato un atto dovuto e voluto da tutti i condòmini, mentre riguardo alla causa, 2 condòmini su 7 si erano esonerati ai sensi dell'art.1132 c.c.

Ora la causa è terminata e il Condominio è stato dichiarato tecnicamente "soccombente"! Ci sono, pertanto, tutte le spese legali da dover pagare.
Mi chiedo: è giusto che i condòmini "dissenzienti" siano esonerati dalle spese direttamente conseguenti alla causa (interessi di mora, compenso agli avvocati di parte, compenso C.T.P., C.T.U.)?

Il mio dubbio è costituito dal fatto che un condòmino possa dire "Io non pago perché i lavori sono fatti male!" (contribuendo a creare le premesse per l'atto ingiuntivo della Ditta) e poi si tiri fuori dalla causa contro la predetta Ditta che, voglio evidenziare, è la conseguenza diretta di un atto ingiuntivo a cui si è fatta opposizione!

Che ne pensate?

Saluti
  • condominiale
    0
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    Venerdì 13 Giugno 2008, alle ore 14:09
    Buongiorno Marco

    Sai che ne abbiamo parlato altre volte.

    La giurisprudenza è dovuta intervenire spesso per "spiegare" con precisione quanto indicato sommariamente e troppo evasivamente dal Codice.

    In conclusione, anche il condòmino dissenziente deve partecipare alle spese "propedeutiche" (opposizione) al D.I. a differenza delle spese del procedimento vero e proprio.

    Insomma, un condòmino non può estraniarsi dalle spese iniziali necessarie alla "protezione" del bene comune.

    Questo in sintesi è quanto ribadiscono le sentenze.

    A tale proposito, tu lo conosci bene, ti consiglio di leggere la prima sentenza che trovi al solito sito:

    http://www.condomini.altervista.org/Dec ... untivo.htm

    Se leggerai tutto il dispositivo, lo trovi in rete, noterai che quanto ho specificato sopra rientra nella logica consolidata della Suprema Corte.

    Nel poderoso archivio ho altri riferimenti in merito.

    Ciao
    A presto

  • am.i.co.
    0
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    Venerdì 13 Giugno 2008, alle ore 14:50
    ...anche il condòmino dissenziente deve partecipare alle spese "propedeutiche" (opposizione) al D.I. a differenza delle spese del procedimento vero e proprio.

    Insomma, un condòmino non può estraniarsi dalle spese iniziali necessarie alla "protezione" del bene comune.
    ...

    E' questo il concetto che non comprendo: la partecipazione alle SOLE spese di opposizione!

    Il procedimento vero e proprio attivato, è un tutt'uno con l'opposizione!

    Cioè ... la causa è iniziata perché il giudice è entrato nel merito delle ragioni dell'una (la Ditta che promuove atto ingiuntivo) e dell'altra parte (il Condominio che fa opposizione)!

    Per cui è come se la causa, praticamente, fosse l'opposizione!

    Ecco, perché, secondo me, i condòmini pur avendo espresso dissenso (ma non avendone diritto) dovrebbero rientrare nell'addebito anche delle spese prima menzionate!

    E' come se uno decidesse di non pagare, causando il D.I. (da cui il procedimento legale) e poi non intendesse partecipare all'azione legale causata dal mancato pagamento da lui voluto!

    Immaginiamo che tutti decidano di andare in "opposizione" e poi di dissentire dalla causa scaturita dall'opposizione stessa, chi pagherebbe le spese legali?

    Saluti

  • condominiale
    0
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    Venerdì 13 Giugno 2008, alle ore 15:21
    Come ti ho detto sopra, in questa fase tutti devono contribuire alla iniziale difesa (opposizione a D.I.) q quindi alle relative spese.

    Il procedimento vero e proprio è cosa diversa.

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