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2008-06-26 21:08:26

Camino sul terrazzo


Fc2
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19 Maggio 2008 ore 00:04 10
Ho acquistato un appartamento con un terrazzo di ca. 60 mq al piano secondo di una casa storica del centro di Bologna.

Sul terrazzo spuntano 3 camini: due dovrebbero essere canne fumarie di 2 caldaie ed uno è certamente la tubazione di una cappa di cucina.

Questi camini sono disposti al bordo del terrazzo e sono a 20-40 cm di altezza dal piano di calpestio del balcone.

Desidero chiedere ai proprietari il permesso per innalzarli ad almeno 2-2,5 metri dal piano di calpestio. Secondo voi posso chiedere una partecipazione alla spesa?
  • condominiale
    0
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    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 13:55
    Se il tuo terrazzo dalla documentazione risulta "agibile" (calpestabile), l'altezza dei camini in oggetto è inferiore alle norme.

    Hai parlato però di edificio "vecchio" e quindi la situazione attuale è certamente usucapita di fatto.

    Potrai innalzare di tua iniziativa i camini in oggetto.
    Non puoi però "obbligare" i proprietari alla partecipazione alle spese.

    Documentati prima di procedere, leggi il D.P.R. 22 Dicembre 1970 n. 1391
    Regolamento per l?esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l?inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici:

    http://www.condomini.altervista.org/Camini.htm

  • fc2
    0
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    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 17:25
    Ok
    grazie per le indicazioni, comincio a studiare il problema.

    ma ricordo di aver letto in un vecchio atto di compravendita che originariamente il terrazzo, che oggi è ovviamente abitabile, in passato era un lastrico solare, poi adeguato in terrazzo... i documenti risalgono ad oltre 30/40 anni fa. Ma posso spulciare tra le carte..

    In ogni caso la Legge 46/90 ha così sconvolto le canne fumarie di tutte città di Italia con diverse questioni tecniche ritenute "obbligatorie". Ricordo norme tecniche relative ai diametri, alla doppia camera, alla interruzione della condivisione delle canne utilizzate da più condomini, alle prese d'aria in cucina, ecc... come si può quindi considerare a norma il camino a portata di naso?

    Sulla questione delle spese per l'adeguamento (che fortunatamente ritengo non siano così elevate in questo caso) sono certo che a mie spese sia possibile eseguire l'intervento, ma sarei dispiaciuto di dover pagare l'adeguamento della canna fumaria del vicino...

    ancora grazie per il supporto

  • condominiale
    0
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    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 20:22
    Sei soggetto a questa servitù dal momento che hai acquistato il bene con queste caratteristiche.

    Un professionista esperto ti consiglierà sulla soluzione migliore da adottare.

  • fc2
    0
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    Sabato 7 Giugno 2008, alle ore 10:22
    Dall'esame delle norme che hai indicato risulta evidente che il camino non è a norma da ca. 20 anni. Dunque io ho acquistato un appartamento con una servitù, ma anche la controparte ha acquistato un appartamento con canne fumarie non a norma, poichè avrebbe dovuto adeguarle dall'entrata in vigore della legge. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il terrazzo è oggi calpestabile (forse non lo era in passato), ma la canna fumaria in questione non rispetta i limiti di distanza dalle finestre degli immobili circostanti...

    è a mio carico questo adeguamento?

  • fc2
    0
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    Sabato 7 Giugno 2008, alle ore 10:57
    Mi riferisco alla norma di 38 anni fa che mi hai indicato:

    D.P.R. 22 Dicembre 1970 n. 1391
    Regolamento per l?esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l?inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.

    6.15. - Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

    6.17. - Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell?apertura più alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente comitato regionale contro l?inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell?apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

    nel mio caso il camino in questione viola entrambi i punti sopra esposti.

    Posso comprendere quindi la servitù relativa alla concessione della terrazza per procedere agli interventi di adeguamento, comprendo meno che la servitù che significa che devo pagare l'adeguamento della canna fumaria al mio vicino...

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 7 Giugno 2008, alle ore 23:08
    Naturalmente l'adeguamento e la messa a norma sarà a carico del proprietario della canna fumaria.

  • fc2
    0
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    Mercoledì 25 Giugno 2008, alle ore 08:48
    La questione del camino sul terrazzo si è un po' complicata.

    Abbiamo trovato un verbale di una riunione condominiale del 1996 che spiega:

    - che i vicini di casa che avevano finestre prossime ad uno dei camini avevano lamentato danni e fastidi causati dagli effluenti dei fumi di scarico;
    - nel 1996 il proprietario del camino autorizza la sigillatura ed il taglio a filo pavimento del camino non a norma;
    - contestualmente il condominio concede a questo signore a realizzare una nuova canna fumari a sulla facciata condominiale, in altra posizione;
    - il terminale del camino, autorizzato alla rimozione, è stato però fisicamente rimosso da noi quando abbiamo comprato casa (nel 2002);
    - quindi oggi dopo 12 anni, il proprietario della canna fumaria che aveva autorizzato la rimozione del camino a filo pavimento al vecchio proprietario in un verbale di riunione condominiale, chiede a noi (nuovi proprietari) di ripristinare il camino.

    in altre parole: può questo signore autorizzare nel 1996 la rimozione del suo camino che non era a norma, ed oggi chiedere a noi il ripristino?

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 25 Giugno 2008, alle ore 09:05
    La servitù è cessata quando il proprietario ha avuto il permesso di realizzare un nuovo impianto a "norma" che sostituisse quello esistente.

    Il Codice all'art. 1072 e seguenti regola questa materia, potrebbe essere assimilato anche l'art. 1055.

    La richiesta di ripristino può essere nuovamente concessa in determinati casi con il consenso di colui che viene a risubire la servitù.

  • fc2
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 26 Giugno 2008, alle ore 08:33
    Lo spunto degli artt del CC mi sembra ottimo.
    Quindi forse è il caso di far esaminare i documenti ad un legale.

    Ma sul medesimo verbale della riunione condominiale del 1996 (12 anni fa) è stato scritto che:

    1 - si decideva di chiudere la canna oggetto delle proteste dei vicini che avevano le finestre più in alto e a meno di 2 metri.
    2 - si autorizzava la costruzione della nuova canna fumaria a norma (che poi è stata realizzata senza tener conto delle disposizioni dei punti 6.15 e 6.17 del D.P.R. 22 Dicembre 1970 n. 1391).
    3 - il proprietario della vecchia canna fumaria ha fatto scrivere che si riservava la possibiltà di riaprire la canna fumaria in caso di necessità... ovviamente non so come potrebbe fare visto che gli immobili e le finestre di allora non si sono spostati.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 26 Giugno 2008, alle ore 21:08
    Alla luce delle tue ultime precisazioni, appare ancor più evidente che saranno molte le problematiche per il proprietario della vecchia canna fumaria, per rimettere in funzione la vecchia canna fumaria.

    Pensa solo alla spesa per la messa a norma "interna", forse c'è la presenza anche di amianto, sarebbe tutta da risanare e da "alzare", una spesa che farebbe desistere chiunque.

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