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2018-04-08 19:31:41

Assicuratore non paga i danni


Frax81
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26 Luglio 2016 ore 14:57 4
Buongiono e grazie a chi vorrà aiutarmi,
ho subito un danno a 2 macchine causato da una perdita d'acqua proveniente dal soffitto del garage (dovuta ad una tubazione rotta nel bagno del mio vicino).
L'acqua mista a calce ha rovinato la verniciatura, ho avvisato l'assicurato, fatto fotografie, il perito ha constatato i danni e confermato che l'assicurazione copriva.
Ho successivamente avvisato il liquidatore inviando i preventivi per entrambe le macchine (specificando in diverse mail che non mi interessava una carrozzeria particolare, poteva andare bene una loro convenzionata, l'importante era il buon risultato finale).
Il liquidatore che non si è fatto trovare per diverse settimane, non ha risposto a nessuna mia email, telefonicamente (dopo diversi tentativi da parte mia di mettermi in contatto) mi ha autorizzato a portare le macchine.
Risultato ora rispetto a quando preventivato è intenzionato a pagare circa la metà.
Posso in qualche modo costringerlo a coprire interamente le fatture, avendo anche svariate email in cui chiedevo come comportarmi?
Ho letto la nostra polizza condominiale, la riporto di seguito,
RISCHI ASSICURATI
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza
di un fatto verificatosi in relazione:
– alla proprietà del fabbricato e alla conduzione
delle parti comuni.
L’assicurazione vale anche per i danni derivanti:
a) da spargimenti d’acqua e rigurgiti di fognatura
solo se conseguenti a rotture accidentali di pluviali,
grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
  • arch-ily
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Luglio 2016, alle ore 09:08
    Direi che lei ha pienamente ragione. Ha provato a esporre il problema all'amministratore? In alternativa, potrebbe rivolgersi a un'associazione di tutela dei consumatori. Saluti.

  • 64brunica
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 9 Dicembre 2017, alle ore 11:16
    Buon giorno, nel contesto che Lei ha pieno diritto di far valere le proprie ragioni anche i sede di organismo ISVASS, allegando copie di documentazione da Lei già prodotta e sopratutto di tutti gli estremi dell' assicurazione ed eventuali nominativi con cui solo lei conosce. Ma in questa fase potrebbe essere molto di aiuto come già riportato un' associazione di miglior tutela in materia. Distinti saluti.

  • svevavolo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Dicembre 2017, alle ore 18:26
    Bisognerebbe capire perché il liquidatore ha deciso in tal senso. Un motivo potrebbe essere perché la causa del danno proveniva da una parte che non è comune (il bagno del vicino). La cosa andrebbe comunque vista con più attenzione per capire cosa è stato scritto etc..
    Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento di lavorincasa su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
    In ogni caso, ti consiglio di rivolgerti ad un legale. Solo i giudici possono (eventualmente) "costringere"...

  • manuelamargilio
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Aprile 2018, alle ore 19:31
    Nel caso considerato bisogna innanzitutto con il liquidatore che rappresenta gli interessi della Compagnia assicuratrice, se il danno verificatosi e riconducibile alle tubature del vicino rientri in copertura. La funzione del perito è quella di constatare il danno verificatosi ma se questo rientra o meno in garanzia e in che termini deve essere stabilito dal liquidatore. Ritornando alle condizioni contrattuali, queste parlano di danno causato dal condominio e dalle parti comuni. Rientrano dunque i danni causati dalle singole unità immobiliari? Ritengo pertanto che sia suo diritto pretendere ulteriori chiarimenti da parte del liquidatore o meglio dall’agenzia sulla quale si appoggia il contratto in merito alla portata delle garanzia.

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