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2013-03-20 16:21:56

Mancata posa isolante pavimento


Lella72
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11 Febbraio 2013 ore 18:05 25
Buonasera,
invio il mio quesito perché non ho trovato nel forum un argomento simile.
Il nostro problema: ristrutturazione globale di una casa d'epoca, rifacimento tetto e solette, isolamento a cappotto, vetri termici, pannelli solari e fotovoltaici, ecc. Con la ditta edile che si è occupata dei lavori era stato sottoscritto un contratto con preventivo a computo metrico (non "a corpo" per la complessità dell'intervento effettuato) e capitolato dettagliato dei materiali.
A seguito di verifiche per un consumo abnorme dell'impianto di riscaldamento ci siamo purtroppo resi conto che al piano terra (130 mq circa) non è stato posato il previsto isolante a pavimento da 6 cm ma unicamente quello da 3 cui ha provveduto direttamente il nostro idraulico per la posa del riscaldamento a pavimento (9 totali previsti). Vedendoci necessariamente costretti ad intraprendere una vertenza legale, trattandosi oltretutto di un problema non sanabile (a meno del rifacimento di tutti i pavimenti del piano terra !!!) e che ci comporterà nel tempo un pemanente aggravio delle spese di riscaldamento, come quantificare il danno? La spesa per la ristrutturazione è stata complessivamente di circa ? 400.000 per un'abitazione di 180 mq.
Grazie infinite a chi potrà aiutarci
  • nabor
    0
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    Lunedì 11 Febbraio 2013, alle ore 18:20
    Gent.ma Sig.ra Lella, buonasera. Ogni caso è diverso dagli altri, ma, a volte, in mancanza d'una chiara previsione normativa, suppliscono gli orientamenti giurisprudenziali. In via equitativa, un'ormai celebre sentenza del Tribunale di Torino, qualche anno fa (2007), aveva determinato nel 20% del valore complessivo dell'immobile il 'praetium doloris', ossia il corrispettivo per un vizio/difetto ineliminabile, o eliminabile solo con fatica improba. In quel caso, puntualizzo, si trattava d'isolamento acustico.

  • istrianoverace
    0
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    Martedì 12 Febbraio 2013, alle ore 07:08
    Avevo sentito d'una sentenza simile, emessa dal tribunale della mia città (Udine), ma non l'ho mai letta direttamente

  • severina1986
    0
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    Martedì 12 Febbraio 2013, alle ore 11:21
    Buongiorno, lo chiedo all'Avv. Nabor, il discorso del 20% stabilito dal Giudice si potrebbe applicare anche a un caso come il nostro (tubi fognari senza pendenza)?

  • nabor
    0
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    Martedì 12 Febbraio 2013, alle ore 12:27
    Andiamo nell'ordine:
    due sono le sentenze citabili, ossia Tribunale di Milano 5 marzo 2001 n. 2600, e la già menzionata Tribunale di Torino 23 aprile 2007 n. 2715. La prima è stata pubblicata, in realtà, molti anni anni dopo il deposito, e, per questo, è meno celebre di quella torinese.
    Per rispondere ai vari utenti, la percentuale del 20%, che potrebbe adattarsi a quantificare il danno 'non rimediabile', è frutto d'un giudizio equitativo, ossia sottratto a criteri normativi, ma affidato alla valutazione, in senso ampio, del Giudice. E' un risultato che si può ottenere, ma vale il principio (processuale) della domanda, gravando l'onere della prova anche su chi vuol'essere giustamente indennizzato.

  • vonrezzori46
    0
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    Martedì 12 Febbraio 2013, alle ore 15:13
    Mi sfugge un pò il concetto di 'equitativo', vuol dire che ogni Giudice può fare di testa sua?

  • istrianoverace
    0
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    Mercoledì 13 Febbraio 2013, alle ore 10:17
    Della sentenza del Tribunale di Udine ho sentito parlare due o tre anni fa, da un amico Geometra...chiedo conferma. Per pubblicata s'intende su qualche rivista?

  • nabor
    0
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    Mercoledì 13 Febbraio 2013, alle ore 13:04
    Vedo che l'argomento ha suscitato molto interesse, del che ringrazio principalmente la Nostra lettrice Lella72.
    L'equità è stata definita, a mio avviso efficacemente, come 'la giustizia del caso concreto', ottenuta dal Giudice con adattamento dei principi giuridici alle peculiarità della singola fattispecie. Non si parla di discrezionalità, perché, comunque, in un caso come quello di questo Topic, il c.d. 'an debeatur', ossia la prova della responsabilità, grava su chi vuol fare valere il diritto. Quando sia impossibile, o estremamente difficile, provare il 'quantum' da indennizzare, allora il Giudice può supplire a tale mancanza con la propria valutazione equitativa. Trattandosi d'inadempimento contestato all'appaltatore, comunque, è necessario acquisire una relazione peritale d'ufficio, in una delle due forme (artt. 696 e 696 bis) previste dal Codice di Procedura Civile vigente.

  • juniovalerio55
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Febbraio 2013, alle ore 14:01
    Non si finisce mai d'imparare, come ha detto giustamente qualcuno!

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Febbraio 2013, alle ore 18:13
    Il tema non è agevole, e me rendo conto, nè, tantomeno, è facile essere convicenti su ragioni che, pure, paiono più che fondate. Me ne accorgo quotidianamente, nei Tribunali di tutta Italia, dove, a volte, prevale un formalismo eccessivo, rispetto alla tutela di diritti costituzionalmente sanciti.
    Spero che la Signora Lella possa trarre ausilio da quanto prima annotato, e, come sempre, rimaniamo a disposizione per i chiarimenti del caso.

  • severina1986
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Febbraio 2013, alle ore 20:37
    Grazie Avvocato, ha dato delle speranze anche a noi.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 14 Febbraio 2013, alle ore 12:06
    Cerco di consigliare secondo coscienza. Non sono un ''patito' del contenzioso a tutti i costi, conoscendo i tempi della giustizia nazionale, e, quando si perviene a tanto, un risultato ottenuto in via conciliativa offre altrettanta soddisfazione, sul piano professionale, d'una sentenza che faccia epoca. Altri Colleghi, pare, la pensano diversamente.

  • muladhara
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Febbraio 2013, alle ore 07:08
    Avrei una cosa da chiedere anche per questo quesito, ma non vorrei approfittarne...

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 17 Febbraio 2013, alle ore 16:00
    Siamo a disposizione, nei limiti del tempo disponibile.

  • muladhara
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2013, alle ore 17:09
    Mi chiedevo se il risarcimento in forma equitativa, come descritto sopra, fosse riservato ad un soggetto singolo, o si potesse estendere ad un gruppo di persone

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Febbraio 2013, alle ore 13:02
    La domanda non è di poco conto, a mio avviso, se la fattispecie presenta una comunanza d'interessi ugualmente tutelati, il giudizio equitativo può estendersi anche ad una pluralità di soggetti.

  • istrianoverace
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Febbraio 2013, alle ore 20:40
    La Nostra Lella come intende muoversi?

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Febbraio 2013, alle ore 12:15
    Avrei piacere anch'io d'essere ragguagliato, comunque Le ho mandato un PM.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Febbraio 2013, alle ore 16:22
    Gent.ma Signora Lella,
    non per merito, ma per il caso fortunato che a volte accompagna le scoperte scientifiche (e io mi ostino a considerare il diritto una scienza, per quanto avvolta dalle nebbie dell'opinabile), penso d'avere reperito un precedente, piuttosto illustre, che si attaglia al Suo caso. E' ancora interessata?






    Buonasera,
    invio il mio quesito perché non ho trovato nel forum un argomento simile.
    Il nostro problema: ristrutturazione globale di una casa d'epoca, rifacimento tetto e solette, isolamento a cappotto, vetri termici, pannelli solari e fotovoltaici, ecc. Con la ditta edile che si è occupata dei lavori era stato sottoscritto un contratto con preventivo a computo metrico (non "a corpo" per la complessità dell'intervento effettuato) e capitolato dettagliato dei materiali.
    A seguito di verifiche per un consumo abnorme dell'impianto di riscaldamento ci siamo purtroppo resi conto che al piano terra (130 mq circa) non è stato posato il previsto isolante a pavimento da 6 cm ma unicamente quello da 3 cui ha provveduto direttamente il nostro idraulico per la posa del riscaldamento a pavimento (9 totali previsti). Vedendoci necessariamente costretti ad intraprendere una vertenza legale, trattandosi oltretutto di un problema non sanabile (a meno del rifacimento di tutti i pavimenti del piano terra !!!) e che ci comporterà nel tempo un pemanente aggravio delle spese di riscaldamento, come quantificare il danno? La spesa per la ristrutturazione è stata complessivamente di circa ? 400.000 per un'abitazione di 180 mq.
    Grazie infinite a chi potrà aiutarci

  • scaladeiturchi
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Febbraio 2013, alle ore 10:12
    Penso che a tutti interesserebbe...

  • vonrezzori46
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Febbraio 2013, alle ore 12:05
    Caro Avvocato, non ci tenga sulle spine...

  • venostino
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 24 Febbraio 2013, alle ore 10:16
    Il discorso del 20% vale anche per gli immobili nuovi?

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Febbraio 2013, alle ore 15:42
    Io ritengo che il caso della Nostra utente Lella72 si presti ad una lettura e risoluzione analogica, data oltre che dalla norma, da sentenze che hanno cercato un equilibrio tra sanzione legislativa ed equità: mi riferisco, in particolare, a due sentenze della Cassazione Civile, ossia la n. 2359 del 21 gennaio 1997, e la n. 2444 del 6 dicembre 2001.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 1 Marzo 2013, alle ore 16:59
    Avrei piacere, come sempre, che l'utente da cui trae origine il topic ci aggiornasse sugli sviluppi.

  • greencopper
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Marzo 2013, alle ore 09:03
    Avrei piacere, come sempre, che l'utente da cui trae origine il topic ci aggiornasse sugli sviluppi.


    penso sia il punto forte di questo forum...

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Marzo 2013, alle ore 16:21
    Signora Lella, novità?

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