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2011-04-27 15:14:48

Clausole vessatorie contratto preliminare


Gigilatrottola
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10 Aprile 2011 ore 20:55 18
Ciao a tutti,

la scorsa settimana ho stipulato un preliminare di compravendita e sono rimasto molto sorpreso perché il notaio, scelto dal sottoscritto, non ha fatto i miei interessi bensì quelli del venditore/costruttore. Nel senso che a mia insaputa il costruttore ha dato al notaio il preliminare da copiare in toto che il costruttore ha stipulato precedentemente con altri acquirenti. E siccome non mi ha fornito copia prima della lettura dell'atto stesso mi ha colto di sopresa e ho recepito la meno della metà del contratto.

Ecco i punti che reputo vessatori:

In caso di ritardo nel pagamento da parte del promissario acquirente, sulle somme dovute all'Impresa promittente saranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista al precedente art. 4.5 ( che tra l'altro non esiste), e ciò fino al 30° giorno di ritardo. Trascorso inutilmente tale termine di 30 giorni sarà facoltà dell'Impresa promittente di ritenere risolto in pieno diritto il presente contratto a seguito della inadempienza del promissario acquirente senza bisogno di diffida o ministero di giudice, ed in tal caso l'Impresa promittente conseguirà senz'altro la facoltà di disporre liberamente delle realità dedotte in contratto.
In tale evenienza l'Impresa promittente rimborserà al promissario acquirente, entro 90 giorni dall'avvenuta risoluzione del presente contratto, le somme percepite in acconto del prezzo - ad eccezione di quelle afferenti gli eventuali lavori aggiuntivi - salvo trattenuta - a titolo di pensale - di un importo pari al 10% dell'intero importo pattuito e salva impregiudicata ogni altra azione in quanto l'Impresa promittente si riserva comunque espressamente la facoltà di richiedere l'esecuzione coattiva del presente contratto qualora non intenda avvalersi della clausola risolutiva sopra espressa.

L'unico riferimento a mia tutela è il seguente:

Nel caso di ritardo nella consegna da parte dell'Impresa promittente rispetto al convenuto termine, e sempre che il ritardo sia imputabile all'Impresa seconto quanto sopra specificato, l'Impresa dovrà corrispondere al promissario acquirente un risarcimento danni che viene sin d'ora di comune accordo determinato e accettato a forfait in una somma pari all'interesse del 3% annuo su tutte le somme delle rate maturate, e ciò per tutto il periodo del ritardo, escluso ogni e qualsiasi ulteriore o diverso indennizzo e tale pattuizione deve intendersi come liquidazione preventiva per ogni eventuale danno.

In definitiva se ritardo io gli devo il BCE+7% mentre se ritarda lui il 3% di non si sa quali rate maturate. In più se rinunciassi alla comprevendita ci rimetterei 5.000 euro di caparra confirmatoria, in più si terrebbe il mio acconto per 90 giorni ed in più si tratterrebbe il 10% dell'importo pattuito (27.000 euro).

Non sono un esperto in diritto ma la cosa mi sembra evidentissima...

Concordate con me? Come posso tutelarmi??

Grazie.
  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Domenica 10 Aprile 2011, alle ore 21:10
    Buonasera. Lo squilibrio e l'asimmetria informativa ci sono tutte, ma non è compito del Notaio assicurare la 'par condicio' tra i contraenti, bensì vigilare che non sussistano ostacoli alla commerciabilità del bene promesso in vendita. Le garanzie di cui al D. Lgs. 122/2005 Le sono state assicurate?

  • gigilatrottola
    Gigilatrottola Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Aprile 2011, alle ore 07:52
    Buonasera. Lo squilibrio e l'asimmetria informativa ci sono tutte, ma non è compito del Notaio assicurare la 'par condicio' tra i contraenti, bensì vigilare che non sussistano ostacoli alla commerciabilità del bene promesso in vendita. Le garanzie di cui al D. Lgs. 122/2005 Le sono state assicurate?


    Non è sicuramente compito del notaio, però avendolo scelto io mi aspettavo onestamente che mi informasse della situazione. Anche perché prima di fare il preliminare avevo chiesto esplicitamente cosa inserire. E la risposta è stata che avremmo fatto un preliminare standard e che non avrei avuto alcun problema. Quindi l'osservazione verso lo studio notarile era mirata alla sua compiacenza verso il costruttore piuttosto che verso di me. La costruzione è stata già costruita, mancano solo le finiture interne. Quindi credo che non avrò tanti problemi. Per quanto riguarda le garanzie del d. lgs sopra citato non ricordo se è esplicitamente citato, cmq a spanne qualcosa c'è.

    Quindi essendoci questi squilibri posso chiedere il rifacimento del preliminare?? Come mi posso tutelare??

    Anche perché la frase "l'Impresa promittente si riserva comunque espressamente la facoltà di richiedere l'esecuzione coattiva del presente contratto qualora non intenda avvalersi della clausola risolutiva sopra espressa" credo che sia COMPLETAMENTE ILLEGALE!!!!
    Cioè io sapevo che in caso di ripensamento ci avrei rimesso la caparra e basta. Adesso mi ritrovo che il costruttore si può prendere tutto....
    Grazie.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Aprile 2011, alle ore 13:05
    Il preliminare può essere standard nella forma, nel contenuto è opinabile...la consulenza del caso, comunque, non è di competenza notarile. In ogni caso, la vessatorietà delle clausole può essere fatta valere almeno fino al perfezionamento del contratto definitivo, se ritiene. La mia domanda relativa al D. Lgs. 122/2005, trattandosi d'immobile già costruito, attiene il contenuto minimo del contratto preliminare e la consegna degli elaborati progettuali 'ufficiali'.

  • gigilatrottola
    Gigilatrottola Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Aprile 2011, alle ore 14:04
    Il preliminare può essere standard nella forma, nel contenuto è opinabile...la consulenza del caso, comunque, non è di competenza notarile. In ogni caso, la vessatorietà delle clausole può essere fatta valere almeno fino al perfezionamento del contratto definitivo, se ritiene. La mia domanda relativa al D. Lgs. 122/2005, trattandosi d'immobile già costruito, attiene il contenuto minimo del contratto preliminare e la consegna degli elaborati progettuali 'ufficiali'.

    Dovrei leggermi tutta la legge per rispondere alla tua domanda. Cmq di progetti ufficiali non ne abbiamo. Ci ha consegnato le classiche planimetrie catastali... E non ci ha dato la fidejussione perché la concessione è ante 2005...

    Per il notaio, scusa se insisto, doveva almeno informarmi del fatto che il costruttore gli aveva consegnato il fac simile...

    Eventualmente, per tutelarmi, come potrei/dovrei procedere?


    P.S. Siamo proprio un paese di truffatori e di truffaldini... Non ci si può fidare proprio di nessuno!!

    Grazie.

  • gigilatrottola
    Gigilatrottola Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Aprile 2011, alle ore 14:11
    Allora ho letto la parte relativa al contenuto del preliminare.

    a) le indicazioni previste agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e 2826 del codice civile; OK

    b) la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto; OK

    c) gli estremi di eventuali atti d'obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l'elencazione dei vincoli previsti; NON MI SEMBRA

    d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti; NO

    e) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione; NO

    f) l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento; OK

    g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2; NON PRESENTE

    h) l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonche' la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita; SPECIFICATO LA PRIMA PARTE, LA PATTUIZIONE NON MI SEMBRA

    i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonche' di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione; MI SEMBRA DI SI

    l) l'eventuale indicazione dell'esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi. NO

    2. Agli stessi contratti devono essere allegati:

    a) il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonche' l'elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti; NO

    b) gli elaborati del progetto in base al quale e' stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l'ultima variazione al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali. NO

    Tra l'altro all'art. 2 comme 1 (garanzia fideiussoria) non viene specificato se la concessione è post 2005

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Aprile 2011, alle ore 17:44
    Ecco, per essere sicuri che sia applicabile il D. Lgs. 122/2005, trattandosi d'immobile già completato- la certificazione d'agibilità sussiste, che sappia Lei?

  • gigilatrottola
    Gigilatrottola Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Aprile 2011, alle ore 18:28
    Al momento la certificazione di agibilità non c'è. Devono ancora richiederla...

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Aprile 2011, alle ore 08:57
    A mio avviso, per quanto ho potuto dedurre, gli estremi per annullare il preliminare sussistono.

  • gigilatrottola
    Gigilatrottola Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Aprile 2011, alle ore 09:28
    Posso chiederLe per quale motivo??

    Nel preliminare è riportata la seguente dicitura "se il costruttore ritarda la consegna dovrà il 3% annuo sulle rate maturate", Le chiedo ma quali rate maturate??? Anche perché è specificato che potrò pagare anche con mutuo...

    grazie per la pazienza

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Aprile 2011, alle ore 15:01
    Il profilo d'annullabilità è per il mancato rispetto dell'art. 6 D. Lgs. 122/2005, mentre, per l'art. 2 dello stesso Decreto, si può parlare di nullità.

  • gigilatrottola
    Gigilatrottola Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Aprile 2011, alle ore 17:42
    Per l'art. 2 dello stesso Decreto, si può parlare di nullità.

    Mi dicevano che non erano obbligati a rilasciare la fideiussione perché la concessione edilizia è ante 2005. Però nella dlgs 122/2005 non mi sembra che faccia tale riferimento, o sbaglio???

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Aprile 2011, alle ore 18:00
    Il c.d. 'dies a quo', ossia quello da cui decorre l'obbligo di rispettare la disciplina del D. Lgs. 122/2005, è il 21 luglio 2005: quindi, si deve accertare la data del titolo edilizio (permesso di costruire, ex concessione edilizia).
    In ogni caso, le clausole vessatorie rimangono tali anche con la ordinaria tutela del codice civile (art. 1469 bis e seguenti).

  • gigilatrottola
    Gigilatrottola Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Aprile 2011, alle ore 17:31
    Secondo Lei come potrei agire per tutelarmi??

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Aprile 2011, alle ore 20:23
    Io cercherei, comunque, di tenere un canale aperto per trattare, le clausole vessatorie vanno denunciate come tali, formalmente (RR).

  • gigilatrottola
    Gigilatrottola Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Aprile 2011, alle ore 09:55
    Le chiedo ulteriori curiosità:

    Lei dice che il notaio ha il solo compito di verificare la commerciabilità dell'immobile. La cosa mi sembra assurda e molto riduttiva. Visto quanto si fanno pagare...
    Se un atto pubblico non contiene ciò la normativa prevede e addirittura contiene dei punti che vanno contro tale normativa credo che la responsabilità sia anche del notaio. Questo perché è lui che fa la stesura di tale contratto e non concoscere le normative è molto grave.

    Inoltre, nel preliminare c'è scritto che si approva quanto riportato nel capitolato. Non dovrebbe esserci scritto anche che si allega??? Tra l'altro c'è anche un errore sulla cittadinanza di uno dei due intestatari cosa potrebbe causare quest'altro errore??

    Grazie per la pazienza.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Aprile 2011, alle ore 13:52
    Il concetto di 'commerciabilità', che è poi un neologismo, è ampio: al Notaio, in concreto, sono demandati oneri di verifica e controllo, ma non il sindacato sull'equilibrio contrattuale. Gli errori sulle parti, ovviamente, incidono sulla validità del negozio.

  • gigilatrottola
    Gigilatrottola Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 20:14
    Un altra curiosità:

    cosa si intende che nel preliminare bisogna "indicare l'esistenza di eventuali imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi"???

    Il fatto che ci sono altre imprese che lavorano nel cantiere, ad esempio, per la posa delle piastrelle, dei serramenti, degli impianti idrico ed elettrici???

    Grazie.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Aprile 2011, alle ore 15:14
    L'indicazione delle eventuali imprese appaltatrici, in concreto, rappresenta una forma di tutela per il promissario acquirente, che subentra nella posizione di committente, e nelle garanzie assicurate dalla Legge (artt. 1667/1669 c.c.).

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