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2006-05-09 09:30:10

Restituzione appartamento


Salve, sto lasciando un monolocale in affitto dopo la regolare disdetta via raccomandata con 6 mesi di preavviso. La data di scadenza in seugito a tale disdetta e' l'8 settembre. Io pero' traslochero' (causa matrimonio) entro la fine di luglio ed avendo gia' pagato tutto il canone fino appunto a settembre, ho chiesto alla proprietaria di poter riconsegnare le chiavi e l'appartamento alla fine di luglio, in modo da poter verificare subito le condizioni dell'appartamento e per definire la restituzione dei 3 mesi di deposito. Avendo gia' pagato tutto fino alla scadenza stabilita e' nei miei diritti chiedere di poter cmq lasciare le chiavi e chiudere la questione adesso e non l'8 settembre? dovendomi sposare e trasferire avro' ben altro a cui pensare da agosto in poi. Grazie!
Sara
  • gigi0
    0
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    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 12:11
    A prescindere dal diritto, o meno, hai chiesto e la proprietaria che cosa ti ha risposto?

  • sara.sechi@pioneerinvest.it
    0
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    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 13:34
    A prescindere dal diritto, o meno, hai chiesto e la proprietaria che cosa ti ha risposto?

    Non si capisce niente...lei diceva cmq a settembre, ma io non la voglio assolutamente tirare per le lunghe, anche perche' a settembre non avro' tempo ed avendo avuto un rapporto non proprio pacifico con la proprietaria non intendo avere con lei ulteriori contatti. Io ho pagato e voglio andarmene, pazienza, avro' pagato 1 mese e mezzo in piu' senza occupare la casa ma non importa. Posso "obbligarla" a chiudere la questione prima col fatto che devo sposarmi/trasferirmi? Per lei e' solo u vantaggio...puo' disporre della casa pagata gia' da adesso. Inoltre ad aprile e' stato sostituito l'ascensore. Io non sono stata preavvisata e ho dovuto stare un mese intero all'ottavo piano senza ascensore. E comunque le ho pagato il mese per intero...insomma piu' di cosi'...

  • gigi0
    0
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    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 16:20
    Devo ammettere di non avere certezza riguardo all'obbligo di accettare l'anticipata consegna delle chiavi.

    Tentando di ragionare però in termini giuridici, non mi riesce di intravvedere una lesione del diritto della proprietaria, al verificarsi del tuo gesto.

    Art. 833 Atti d'emulazione

    Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

    Così dice il codice civile e sembrerebbe proprio questo il caso in questione.

    Che fare?

    Se la "donzella" non volesse sentire ragioni, non credo potresti risolvere il tuo problema in poco tempo, ed iniziare vertenze davanti al Giudice di pace, che ti ruberebbero più tempo di quello da dedicare alla consegna dell'appartamento, non condurrebbe né a vincitori, né a vinti.

    Confermo però che questa sia solo la mia OPINIONE e non un parere basato su elementi giuridici.

    A nome di tutto il Forum, mi congratulo per le tue prossime nozze!

    Ciao.

    Gigi

  • sara.sechi@pioneerinvest.it
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 16:23
    Infatti per lei sarebbe solo un vantaggio...ti faro' sapere!
    grazie per le congratulazioni:-))

    Sara

  • mdc
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Luglio 2005, alle ore 14:34
    Gent.ma utente,

    la questione che lei a posto è di semplice risoluzione.

    In tema di locazione, l?obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell?immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell?immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l?attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un credito liquido ed esigibile, che legittima il conduttore ad ottenere decreto ingiuntivo. In tal caso i diritti del locatore potranno essere fatti valere in sede di opposizione all?ingiunzione, sempre che la sua pretesa sia compresa nei limiti della competenza del giudice che ha emesso il decreto.

    Pertanto le sugegrisco di inviare una Raccomandata A/R in cui chiede formalmente la restituzione del deposito de quo, in mancanza, e lo faccia presente nella diffida, sarà costretta ad agire in giudizio nelle sedi competenti.

    Per maggiori informazioni siamo a disposizione.
    --
    MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
    Roma Est -Via Zenodossio, 258 - 00176
    Tel. 06 21709590 - Tel./Fax 06 2753301
    [email protected] - Resp. A. Patrizi

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Luglio 2005, alle ore 15:23
    Mi permetto di ringraziare a nome di tutti gli utenti del forum, il MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, per l'intervento che dimostra una particolare attenzione ai problemi di tutti ed un sicuro punto di riferimento per molti.

    BENVENUTI1

    gigi0

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 3 Maggio 2006, alle ore 16:51
    Gent.ma utente,

    la questione che lei a posto è di semplice risoluzione.

    In tema di locazione, l?obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell?immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell?immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l?attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un credito liquido ed esigibile, che legittima il conduttore ad ottenere decreto ingiuntivo. In tal caso i diritti del locatore potranno essere fatti valere in sede di opposizione all?ingiunzione, sempre che la sua pretesa sia compresa nei limiti della competenza del giudice che ha emesso il decreto.

    Pertanto le sugegrisco di inviare una Raccomandata A/R in cui chiede formalmente la restituzione del deposito de quo, in mancanza, e lo faccia presente nella diffida, sarà costretta ad agire in giudizio nelle sedi competenti.

    Per maggiori informazioni siamo a disposizione.
    --
    MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
    Roma Est -Via Zenodossio, 258 - 00176
    Tel. 06 21709590 - Tel./Fax 06 2753301
    [email protected] - Resp. A. Patrizi

    Se invece siamo dalla parte del locatore, per la restituzione della cauzione di un locale ad uso commerciale ci sono dei tempi stabiliti per poterlo fare o si deve restituire subito?
    E se si riscontrano danni all'immobile come procedere?

    Cos'è la "domanda giudiziale per l?attribuzione, in tutto o in parte, della cauzione a copertura di specifici danni subiti"?
    Grazie

  • roberta62
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Maggio 2006, alle ore 09:30
    A prescindere dal diritto, o meno, hai chiesto e la proprietaria che cosa ti ha risposto?

    Non si capisce niente...lei diceva cmq a settembre, ma io non la voglio assolutamente tirare per le lunghe, anche perche' a settembre non avro' tempo ed avendo avuto un rapporto non proprio pacifico con la proprietaria non intendo avere con lei ulteriori contatti. Io ho pagato e voglio andarmene, pazienza, avro' pagato 1 mese e mezzo in piu' senza occupare la casa ma non importa. Posso "obbligarla" a chiudere la questione prima col fatto che devo sposarmi/trasferirmi? Per lei e' solo u vantaggio...puo' disporre della casa pagata gia' da adesso. Inoltre ad aprile e' stato sostituito l'ascensore. Io non sono stata preavvisata e ho dovuto stare un mese intero all'ottavo piano senza ascensore. E comunque le ho pagato il mese per intero...insomma piu' di cosi'



    SI SARA E' UN TUO DIRITTO PERCIO FALLO VALERE, SE NON TI ASCOLTA INVIA UNA RACCOMANDATA DICENDOLE CHE LE DAI UNA SETTIMANA PER VERIFICARE I DANNI E RENDERTI LA CAUZIONE!!!

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