La questione sulla quale intendo chiedere un parere è valutare se l?aver operato un frazionamento di un immobile in due o più unità immobiliari senza averne modificato la destinazione, attuato mediante opere minimali se non nulle, possa inquadrarsi o meno in una categoria di intervento più restrittiva della lettera b) ? Manutenzione straordinaria, e per questo essere assoggettato all?IVA 10%.
L?articolo 31 L.457/78 lettera b) (oggi art.3 DPR 380/01). Riporta: "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
L?accezione del termine ? non alterino? nella frase in grassetto di cui sopra, parrebbe non comprendere l?aumento delle unità immobiliari (??.se da un?unità ne derivano due, la superficie della prima si altera), ciò tuttavia può lasciare spazio a diverse interpretazioni.
A primo acchitto sarei per far rientrare questo tipo di opere in ristrutturazione o risanamento....ma mi chiedo:
allora un proprietario di un immobile di grande valore, può far assoggettare lo stesso ad IVA al 10% solo presentando una pratica di frazionamento eventualmente con opere pressochè irrisorie?
In questo ambito non è determinante la consistenza delle opere realizzate?
Grazie