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2006-11-27 17:11:42

Recupero sottotetto - 9940


Ilruggio
login
23 Novembre 2006 ore 08:39 7
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo del forum quindi mi scuso fin da ora se la sezione in cui sto scrivendo non dovesse essere quella più appropriata.
Avrei bisogno di alcune informazioni in merito al recupero di un sottotetto.
Vivo in una villetta bifamiliare e avrei intenzione di procedere con un innalzamento del tetto per creare un appartamento mansardato.
Questo innalzamento verrebbe fatto soltanto sulla porzione del tetto di mia proprietà.
Il problema che si pone è questo: secondo l'ufficio tecnico del comune questo innalzamento sarebbe fattibile anche senza il consenso del mio vicino. Invece, secondo il geometra che ho contattato per fare una prima bozza di progetto, è necessario che il mio vicino mi rilasci un consenso scritto (cosa che non farà mai) a meno che l'innalzamento non parta ad almeno 5 metri di distnza dal confine delle due proprietà.
A questo punto mi chiedo: chi ha ragione? il comune o questo geometra? posso realizzare questo mio progetto senza che il mio vicino intenti qualche causa legale?

Saluti a tutti
Luca
  • nabor
    0
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    Venerdì 24 Novembre 2006, alle ore 17:30
    Ciao, la questione mi sembra interessante, mi chiedevo come mai il vicino avesse indicato in 5 mestri la distanza minima, in primis...

  • ilruggio
    0
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    Sabato 25 Novembre 2006, alle ore 14:36
    ... mi chiedevo come mai il vicino avesse indicato in 5 mestri la distanza minima, in primis...

    Sinceramente non lo so.
    Questo è quanto mi ha detto il geometra.

  • condominiale
    0
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    Sabato 25 Novembre 2006, alle ore 16:55
    In parte ha ragione il geometra.
    Il rispetto delle distanze nelle costruzioni di norma è di 3 metri ed è regolato dagli articoli 873 e seguenti del Codice Civile.

    Occorre però tener conto dell'a sentenza n. 232 emessa dalla Corte Costituzionale del 16 giugno 2005 che chiarisce le competenze in materia di distanze minime tra fabbricati. Vi si stabilisce, infatti, che lo Stato ha competenza in materia di edilizia ed urbanistica, mentre alle Regioni è attribuita competenza legislativa concorrente.
    Le distanze minime tra fabbricati sono disciplinate dagli artt. 873 e ss. del codice civile, in quanto si tratta di rapporti tra proprietari di fondi; ma poiché il territorio sul quali gli edifici insistono può avere specifiche caratteristiche, tale disciplina non interessa esclusivamente i rapporti tra privati ma implica anche interessi pubblici. Per questo lo stesso codice civile stabilisce che i regolamenti edilizi possano prevedere distanze maggiori.
    Di conseguenza, le Regioni, titolari di competenza concorrente nella materia in questione, la quale interferisce con un?altra competenza esclusiva dello Stato, devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale.
    Sulla base di questo, la Corte ha stabilito che la distanza minima tra costruzioni deve essere determinata con legge statale, mentre in sede locale possono essere fissati limiti maggiori e che le Regioni sono autorizzate a derogare ai ?minimi statali? purché tali deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio.
    Tali principi sono fissati dall?art. 873 cod. civ. e dall?ultimo comma dell?art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 avente efficacia precettiva e inderogabile.

  • ilruggio
    0
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    Domenica 26 Novembre 2006, alle ore 12:40
    Quindi mi sembra di capire che il permesso del mio vicino è necessario

  • ilruggio
    0
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    Domenica 26 Novembre 2006, alle ore 13:03
    Sul regolamento comunale, nella sezione relativa agli interventi residenziali di completamento e ristrutturazione, leggo che la distanza minima deve essere di 5 metri. Però leggo anche che "tale distanza può essere inferiore e pari anche a m 0,00 quando vengano rispettati allineamenti preesistenti sui lotti contigui.
    Significa che c'è qualche speraza?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 26 Novembre 2006, alle ore 18:43
    Come hai potuto leggere "non hai speranze", a meno che il vicino fornisca il consenso accettando il suo diritto futuro di costruire anch'egli "allineandosi al tuo lotto contiguo".
    Insomma se riesci a convincerlo che anch'egli in futuro avrà diritto a costruire come hai fatto tu, allora avrai qualche chance di realizzare il manufatto, altrimenti dovrai soprassedere.
    Le norme e le sentenze che ti ho citato sono da rispettare.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 17:11
    Chissà, il vicino potrebbe acconsentire a fronte di vile pecunia...

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