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2007-02-04 12:20:41

Provvigione per agenzia immobiliare


Ho presentato proposta d'acquisto per un immobile, tramite agenzia immobiliare, che è stata rifiutata. Nell'arco degli otto giorni di tempo per la risposta l'agenzia ha continuato ha fare le visite all'immobile, quando invece mi avevano assicurato, verbalmente, che durante la presentazione della proposta avrebbero chiuso le visite. Alle mie proteste in merito mi risposero che siccome la cifra proposta era più bassa di quanto richiesto in pubblicità non erano tenuti a sospendere le visite.
Siccome ho ritenuto poco professionale l'operato dell'agenzia ho scritto una lettera al proprietario dell'immobile per chiedere chiarimenti. Il proprietario mi ha chiamato, ci siamo visti e mi ha prospettato una trattativa privata senza agenzia.
Vorrei sapere se l'agenzia mi può comunque chiedere il compenso per intermediazione, diciamo così per averci presentato, anche se non ha svolto bene il suo lavoro.
Grazie
  • anonymous
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 12:24
    Le cose sono due, o tutte le agenzie (da me conosciute) sono "poco professionali", come le descrivi tu, oppure tutte agiscono nella stessa maniera "corretta": cercare di proporre offerte per il pieno prezzo di vendita, prezzo che sicuramente farebbe piacere al venditore (perché realizzerebbe quanto chiesto) e farebbe altrattanto piacere all'agenzia (perché incasserebbe di più come provvigioni).

    tralasciando momentaneamente questo aspetto, la risposta alla tua domanda "l'agenzia mi può comunque chiedere il compenso per intermediazione?" è sì, che ti piaccia o no l'agenzia vi ha comunque messo in contatto ed ha fatto chiudere la transazione, quindi il compenso è dovuto.

    posso capire in parte la tua irritazione...ma cerca anche di vedere il loro punto di vista.

    ps: capisco anche che il venditore voglia ora trattare direttamente con te, riuscirebbe comunque ad incassare bene anche se la tua offerta è più bassa dell'atteso iniziale...incasserebbe bene visto che non pagherebbe a quel punto alcuna provvigione all'agenzia...
    ma sappiate tutti e due che non riuscirete ad uscirne "salvi" da questa richiesta...

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 12:52
    Non rimane che un ultimo consiglio.
    Aspetta fino a quando non termina il mandato in esclusiva per l'agenzia.
    Nel frattempo avverti il proprietario di non accettare eventuali "riduzioni" di prezzo proposte dall'agenzia stessa se fossero inferiori o uguali alla tua.

  • cinz
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 13:16
    Ti ringrazio della risposta, che non mi rinfranca.
    -Quindi è un comportamento deontologicamente corretto che un agente continui le visite anche se è in corso una proposta d'acquisto?
    -Se la compravendita che (forse) stipulerò prevede una cifra simile a quella già proposta tramite agenzia, e considerato che la proprietaria dovrà pagare comunque una penale per recessione dal contratto, non dimostra che l'agente non ha svolto bene il suo ruolo di mediatore?
    -E infine.... per quanto mi riguarda ma veramente si deve pagare qualcuno perché ci presenta un altro? e in moneta quanto vale questo contatto?
    saluti pensierosi..

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 13:39
    Ti stai attaccando agli specchi.

    L'agenzia se ha un mandato in esclusiva, fa ciò che ritiene più opportuno.
    Tu non puoi assolutamente contestarne l'operato, al massimo sarà il venditore che potrà proporre azione risarcitoria nel caso ne sussistessero i presupposti.

    I proprietari di alloggi in vendita dovrebbero riflettere maggiormente prima di dare "l'esclusiva" a chicchesia.
    Per chiarire il concetto basta notare il proliferare "assurdo" di agenzie immobiliari in questi ultimi anni, nel mio quartiere fino a 10 anni fa erano in due ora sono ben 23 agenzie che operano su questo territorio e tutte fanno lauti guadagni alla luce dei prezzi altissimi degli immobili e delle percentuali da avvoltoi che praticano.

    Facevo un'amara constatazione su un una compravendita da me verificata.
    Costo 300.000?, provvigione del venditore richiesta 3%, provvigione richiesta al compratore 3%, per un totale di 18.000? + IVA guadagnati il primo giorno che l'immobile è stato messo in vendita.

    Un dipendente questa somma la guadagna in 1 anno, questa agenzia composta da due persone (marito e moglie) l'ha guadagnata in 1 giorno.

    Ognuno tragga le conclusioni che crede.

  • anonymous
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 14:42

    ...
    -Se la compravendita che (forse) stipulerò prevede una cifra simile a quella già proposta tramite agenzia, e considerato che la proprietaria dovrà pagare comunque una penale per recessione dal contratto, non dimostra che l'agente non ha svolto bene il suo ruolo di mediatore?
    ...

    al contrario, dimostra che l'agente è riuscito a mettere in contatto un venditore ed un acquirente e le due parti, alla fine, sono giunte ad un accordo per la compravendita!




    ...
    -E infine.... per quanto mi riguarda ma veramente si deve pagare qualcuno perché ci presenta un altro? e in moneta quanto vale questo contatto?
    ...

    di solito le agenzie si muovono su % (+iva) da ricevere tanto dal venditore quanto dall'acquirente, % basate sul prezzo finale della compravendita.
    di solito di parla di % oscillanti tra il 2 ed il 5% (sempre +iva).
    talvolta (rare volte) le agenzie possono "scendere a patti" con una o con l'altra parte, possono rinunciare ad una delle due provvigioni, in tutto od in parte; la cosa è contrattata di caso in caso.

    chi vende l'appartamento deve valutare se le penali che andrebbe a pagare in caso di vendita "privata" dell'appartamento sono inferiori alle provvigioni da corrispondere in caso di vendita "tramite agenzia".
    esempio: concludete tutto tramite agenzia, dovete tutti e due il 3%+iva come commissioni, dovete sborsare entrambe 10mila euro.
    esempio2: concludete tutto alle spalle dell'agenzia, chi vende a quel punto deve corrispondere solo il 2%+iva di commissioni, ovvero 7mila euro; questi 7mila magari ve li dividete tra di voi...ecco che così ci avete comunque guadagnato entrambe...ed avete gabbato l'agenzia!




    ...
    saluti pensierosi..

    sarebbe bello vivere in un mondo in cui nessuno lo mette in quel posto al prossimo non appena quel prossimo si china per un'attimo, eppure tutti cerchiamo mezzucci e mezzetti per cercare di sopravvivere in questa giungla...



    il fantastico mondo delle compravendite immobiliari ha segnato (negativamente) la mia vita, il 2006 è stato l'anno in cui ho scoperto le peggiori schifezze portate avanti da talune agenzie immobiliari, e da taluni clienti...
    è veramente una giungla questo mondo...

  • anonimo
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 15:09
    Ripeto: il mandato in esclusiv a NON è ciò che da diritto alla provvigione, basta che l'affare sia concluso per mezo dell'intervento di un mediatore.

    E anche l'acquirente è vincolato a questo obbligo... leggetevi DELLA MEDIAZIONE sul CC..

    Per le visite durante la proposta ti rispondo come ho fatto altrove:
    ....Altra cosa è quella di aver provato a vendere la stessa casa a più persone, con la proposta di acquisto.

    Mi spiego.

    NOn esiste ancora nessuna legge o decreto che impedisca alle agenzie immobiliari si continuare a proporre un immobile in presenza di proposta di acquisto irrevocabile non ancora accettata.

    Solo l'etica dell'agente può contare in questo senso.

    Quindi , anche se secondo me non dovrebbe, una agenzia può proporre un appartamento e fare sottoscrivere proposte di acquisto fintanto che una di queste non sia accettata.....

    La CCIAA di Roma ha fatto uno studio sulle clausole vessatorie nei moduli delle agenzie immobiliari e ha dichiarato che si potrebbe considerare vessatorio il fatto che la proposta sia irrevocabile solo per il cliente e non per l'agenzia, ma la cosa non ha una legge che dica che non si può...

  • cinz
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 15:26
    Vi ringrazio tutti.... adesso non so proprio cosa fare
    la proprietaria ha annullato l'incarico e pagherà la penale, ma se concludiamo la compravendita deve comunque pagare la provvigione? se sì l'agenzia prenderebbe la penale più le provvigioni da me e dalla venditrice?
    comunque più in generale la materia mi sembra poco chiara, personalmente penso che per il solo contatto il compenso sia spropositato rispetto a qualsiasi altro tipo di lavoro.
    per finire, esiste un codice deontologico prescrittivo per le agenzie immobiliari?
    ciao

  • anonimo
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 15:47
    Se sei andato a vederla con quell'agenzia temo di si...

    Il codice deontologico esiste, se uno è associato a una associazione... ti posso dare il link della mia:

    http://www.fiaip.it/presentazione/codice_deontologico.htm

  • anonymous
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 15:52
    Vi ringrazio tutti.... adesso non so proprio cosa fare
    la proprietaria ha annullato l'incarico e pagherà la penale, ma se concludiamo la compravendita deve comunque pagare la provvigione? se sì l'agenzia prenderebbe la penale più le provvigioni da me e dalla venditrice?


    le cose da fare adesso sono "abbastanza semplici" invece...state tranquille, sia tu che la parte venditrice!
    la proprietaria annullando l'incarico dovrà versare all'agenzia (quando sarà effettiva la vostra transazione, tra voi due) una % sul prezzo da voi concordato (pretenderanno di vedere l'atto del notaio, sicuro), tale % la pretenderanno dal l venditore, non da te, e pretenderanno solo questa %; tu poi dovresti controllare il tuo di contratto firmato...e vedere lì cosa c'è scritto, quale penale c'è, se c'è, ed a quanto ammonta.

    controllate i vostri reciproci contratti firmati (di solito le % sono inferiori alle % della compravendita pulita).

  • anonimo
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 16:05
    Secondo me si fa confusione:

    La provvigione è un diritto sancito dal codice civile non dai contratti, che al limite ne indicano l'importo.

    IN caso di contenziosi, come in questo caso potrebbe avvenire, ci si rifà agli usi e costumi, che potete trovare presso la cciaa della provincia.

    La penale la si paga per togliere l'incarico, ma se si accetta un cliente portato dall'agenzia, anche successivamente, si potrebbe incorrere nelle rimostranze e nella richiesta della provvigione, l'agenzia potrebbe sospettare (???) che non volevate pagargli la provvigione...


    tutto quanto sopra se ti ci hanno portato loro..

  • anonymous
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 16:40
    Il tuo dubbio è lecito, ma io direi che miglior risposta dalla lettura dei rispettivi contratti firmati nessuno può darla!

    ricordo che lo scorso anno firmai, con TC, un prospetto in cui chiaramente erano riportate le varie % da corrispondere all'agenzia (io ero il venditore):
    - tot in caso di trattativa andata a buon fine
    - tot in caso di rescissione del contratto
    - tot in caso di rifiuto di proposte, per futili motivi, per importi pari al richiesto
    - tot in caso di trattative andate a buon fine con clienti portati dall'agenzia dopo la fine del mandato

  • cinz
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 16:55
    Non so cosa ha firmato la proprietaria, io ho firmato una proposta d'acquisto che scadeva dopo 8 giorni, allegata alla proposta una dichiarazione dove, all'accettazione dela proposta d'acquisto, mi impegnavo a pagare 10000 euro all'agenzia. ma ripeto quella proposta fu rifiutata.

  • anonymous
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 17:00
    Leggi bene la copia del contratto da te firmata, se non c'è nulla allora tu sei "salva", ma leggila attentamente, in tutti i capoversi e rimandi di noticille.

    se continua tutto ad essere pulito per te, a questo punto è solo la parte venditrice che deve pagare un tot come provvigione/penale, e solo lei sa a quanto ammonta questa %.

  • cinz
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 17:09
    Mi sento già meglio, ..ma secondo voi devo andare da un avvocato?

  • anonimo
    0
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    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 17:42
    Mi arrendo...

  • cinz
    0
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    Giovedì 1 Febbraio 2007, alle ore 08:41
    Per oris, non voglio fare la furbetta, se l'agenzia avesse svolto con più impegno il ruolo di mediazione nella proposta che avevo fatto non saremmo a questo punto, dato che se l'affare va avanti io spenderò uguale e la proprietaria, cosiderata la penale/provvigione, riceverà la stessa cifra.
    ho pensato comunque che forse mi conviene consultare un avvocato per l'articolo del CC che citavi, ..... certo che bisognerà anche pagarlo, quindi alla fine non so cosa mi convenga
    ciao

  • beppesettantotto
    0
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    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 15:17
    Mi intrometto...

    Io sapevo o credevo di sapere che il venditore che affida la casa all'agenzia, e qusta si impegna a portare possibili acquirenti.Tutto questo per un tempo stabilito che poteva essere 6 mesi forse.

    Allo scadere del contratto,se l'immobile non viene venduto il venditore ha 3 strade,o ridarlo ancora in mano all'agenzia per cercare altri acqiurenti,o cambiare agenzia,o non fare più nulla,ma comunque allo scadere il venditore può ritenersi libero da qualunque vincolo posto prima,pertanto libero anche di vendere ad una persona conosciuta tramite l'agenzia stessa,questo purchè avvenga scaduto il termine del contratto.

    Tutto ciò è quello che sapevo io,a leggere qui però mi sembra di capire che mi sono sempre sbagliato!

    un'ultima nota... la mia agenzia ha voluto quasi il 6% da me acquirente,e non immagino cosa abbia potuto chiedere ai venditori!

  • cinz
    0
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    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 18:02
    MAGARI FOSSE VERO!! invece pare che anche chi acquista e non ha firmato alcun contratto sia comunque vincolato a pagare all'agenzia la provvigione.......anche dopo dieci anni?

  • anonimo
    0
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    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 18:12
    MAGARI FOSSE VERO!! invece pare che anche chi acquista e non ha firmato alcun contratto sia comunque vincolato a pagare all'agenzia la provvigione.......anche dopo dieci anni?

    NOn esageriamo, il vincolo c'è se si dimostra che l'affare è tra le stesse persone (o parenti prossimi delle stesse), per gli oggetti con le stesse cause e per importi simili presentati dall'agente immobiliare.

    La mediazione non nasce per contratto nasce CON il contratto.

    Quindi se tu accetti che un mediatore ti porti una persona con il quale concludi un affare accetti implicitamente (fatti salvi patti contrari scritti) di pagargli una provvigione che, se non specificata, è dettata dagli usi e costumi della provincia dove si trova l'immobile.

    La mediazione NON è vendita, la vendita su mandato è un'altra cosa e di solito NON prevede mediazione da chi acquista.

    Il mediatore, per essere tale, deve essere infrapartes, totalmente autonomo e indipendente oltre che neutrale.
    Il diritto alla provvigione è sancito dal capo XI del Libro VI del Codice Civile negli art. dal 1754 al 1765.

    Il diritto della mediazione, per esistere NON necessità di incarichi precedenti alla conclusione di un affare, anche se non li esclude.

    Per la scadenza della rivendica: mi sembra che il mediatore abbia tempo fino a un anno dal rogito.

  • condominiale
    0
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    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 19:29
    Dalla precisa esposizione di Oris scaturisce la necessità di firmare un contratto in cui venga prevista e sottoscritta da entrambe le parti (mediatore e venditore) la clausola di "finita mediazione" con data certa e con l'esclusione di clausole penalizzanti per il venditore (clausole vessatorie).; insomma rifiutarsi di firmare contratti prestampati dall'agenzia.

    È solo il caso di ricordare che per poter avviare la professione del mediatore è necessario essere iscritti al ruolo depositato presso le camere di commercio, anche se il recente decreto sulle liberalizzazioni ha dato la possibilità a chiunque di svolgere simile attività.

    Ecco una precisa recente sentenza:

    Mediazione atipica: la provvigione spetta solo agli iscritti nei ruoli
    Cassazione , sez. III civile, sentenza 05.09.2006 n° La questione affrontata dalla Suprema Corte nella decisione in rassegna riguarda la configurabilità del diritto alla provvigione in capo ad un soggetto che, pur non iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, abbia messo in relazione due parti per la conclusione di un affare relativo a beni immobili o aziende. In primis la Corte si sofferma sull?appartenenza, al genus del contratto di mediazione, del mandato in forza del quale viene conferito al mandatario l?incarico di cercare una persona interessata alla conclusione di un affare voluto dal mandante. A tal proposito, i giudici affermano che può definirsi mediazione negoziale atipica (c.d. unilaterale) il contratto a prestazioni corrispettive con il quale una parte, volendo concludere un affare, incarica altri di svolgere un?attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate prestabilite condizioni. Secondo gli ermellini vanno quindi qualificati in termini di mediazione atipica unilaterale i due distinti accordi in forza dei quali un soggetto riceva, rispettivamente, da parte dell?alienante incarico a cercare un acquirente al fine di concludere con quest?ultimo il contratto di vendita, e, da parte dell?acquirente incarico a cercare un alienante al fine di concludere il medesimo affare. Stante la riconducibilità di tale accordo atipico alla categoria della mediazione ed in particolare all?ipotesi disciplinata dall?art. 2 comma 4 della legge n. 39/1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958 n. 253 concernente la disciplina della professione di mediazione), è necessaria, ai fini della configurabilità del diritto del mediatore alla provvigione (prevista dall'art. 6 comma 1 della stessa legge), l?iscrizione nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, istituiti presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Deve inoltre negarsi che la legge n. 39/1989, nella parte in cui subordina lo svolgimento dell?attività di mediatore all?obbligo dell?iscrizione al ruolo, si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza sostanziale (art. 3 comma 2 Cost.), del diritto al lavoro (art. 4), della libertà di associazione (art. 18 Cost.), della libertà dell?arte e della scienza (art. 33 Cost.), del diritto all?equa retribuzione (art. 36 Cost.), della libertà dell?iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), giacchè la stessa testuale previsione di cui all?art. 33, comma 5 Cost. (?E' prescritto un esame di Stato ... per l'abilitazione all'esercizio professionale?) appalesa l'interesse pubblico a che determinate attività siano svolte esclusivamente da persone in possesso di particolari cognizioni tecniche. Ancora, l?ultimo comma dell?art. 41 Cost. espressamente prevede che ?la legge determina ... i controlli opportuni perché l'attività economica ... privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali?: è anche nel solco di questa disposizione che la legge n. 39/1989 detta una speciale disciplina a tutela della generalità dei cittadini, garantendo degli standards professionali che assicurino il possesso dei requisiti di competenza tecnica dei mediatori. Peraltro la richiamata regola di cui all?art. 6 comma 1 della legge n. 39/1989 si pone in piena armonia con la disposizione contenuta nell?art. 2231 c.c., comma 1, a tenore della quale ?quando l?esercizio di una attività professionale è condizionato all?iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione?.

  • anonimo
    0
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    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 21:30
    Si, confermo che, per adesso, ci vuole l'iscrizione al ruolo.

    Il governo sembra pensarla diversamente, liberalizzando un settore che aveva,come unico ostacolo ad accedere alla professione, il superamento di un esame e requisiti morali e civili, oltre a un casellario lindo...
    vedremo.

    L'unica cosa che devo ammettere è che non era abbastanza chiusa... basta leggere qualche post..

  • cinz
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 22:03
    Sono ancora qua, ho guardato gli elenchi della cciaa e l'agente con cui ho trattato non è iscritto, sul biglietto da visita c'è scritto "responsabile di zona". Ho controllato anche la proposta d'acquisto che avevo fatto a suo tempo e non c'è la sua firma. Cioè ce nè un'altra che non si capisce neanche bene. Comunque il tutto è su moduli prestampati di una grande catena.
    Mi rendo conto che mi sono comportata da demente, probabilmente l'emozione di un passo così importante per la mia vita mi ha ottenebrato il cervello. è un attenuante?

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 22:10
    Sono ancora qua, ho guardato gli elenchi della cciaa e l'agente con cui ho trattato non è iscritto, sul biglietto da visita c'è scritto "responsabile di zona". Ho controllato anche la proposta d'acquisto che avevo fatto a suo tempo e non c'è la sua firma. Cioè ce nè un'altra che non si capisce neanche bene. Comunque il tutto è su moduli prestampati di una grande catena.
    Mi rendo conto che mi sono comportata da demente, probabilmente l'emozione di un passo così importante per la mia vita mi ha ottenebrato il cervello. è un attenuante?

    secondo me dovrebbero diventare + severi i controlli sugli AI... ma si va nella direzione opposta, quindi questi individui avranno campo libero.

    Quindi consolati, molti sono nei tuoi panni e molti di + li indosseranno.

  • cinz
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 22:20
    Ma mi chiedo, se questo ragazzo non è un mediatore, l'agenzia ha diritto a chiedere lo stesso la provvigione? può essere un dipendente qualsiasi a stabilire quel contatto di cui sopra parlavi?

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 22:32
    Leggi l'art.4


    Intermediando
    Il blog sulle agenzie immobiliari
    April 12, 2005
    MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 21 MARZO 1958 N. 253 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIAZIONE
    MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 21 MARZO 1958 N. 253 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIAZIONE

    LEGGE N. 39 - 03/02/89 (Gazz. Uff. n.33 del 09.02.89)

    Art. 1 -
    1 - Le norme previste dalla presente Legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici, e per ai mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

    Art. 2 -
    1 - Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che comunque svolgono od intendono svolgere l?attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

    2 - Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11.

    3 - Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
    a) - essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana ed avere raggiunto la maggiore età;
    b) - avere il godimento dei diritti civili;
    c) - risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
    d) - avere assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
    e) - avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materia commerciali o giuridiche ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l?attitudine e la capacità professionale dell?aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L?accesso all?esame è consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la propria opera presso imprese esercenti l?attività di mediazione oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le materie e le modalità dell?esame sono stabilite dal Ministro dell?industria, del commercio e dell?artigianato, sentita la Commissione Centrale di cui all?art.4;
    f) - salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, a norma delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646 ; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l?economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni.

    4 -L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l?attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

    Art. 4 -

    1- L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare, utile o necessaria per la conclusione dell'affare.

    2- L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nella medesima sezione del ruolo.

    3- Agli agenti immobiliari iscritti nell?apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.

    4- Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali.

    5- Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l?esercizio dell?attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

    Art. 4 -

    1- Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi per gli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'art. 2.

    2- La Commissione centrale è nominata con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:
    a)- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
    b) - un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
    c) - un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione Interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970 n. 281;
    d) - un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
    e) - un rappresentante del Ministero dell?agricoltura e delle foreste;
    f) - un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
    g) - tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura;
    h) - un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    i) - sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.

    3- La Commissione dura in carica 4 anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.

    4- La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

    5- Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

    Art. 5 -

    1- Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

    2- La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

    3- L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
    a) - con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l?impiego presso imprese o società aventi per oggetto l?esercizio dell?attività di mediazione.
    b) - con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili.
    c) - con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

    4- Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui all?rt.7.

    Art. 6 -

    1- Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

    2- La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto sono determinate dalle Giunte Camerali sentito il parere della Commissione provinciale di cui all?art.7 e tenendo conto degli usi locali.

    Art. 7 -

    1- Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta camerale e dura in carica 4 anni.
    Essa è composta :
    a) - da un membro della Giunta camerale; b) - da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali ed uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla Giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività; c) - da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

    2- Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

    3- La Commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

    4- In caso di morte o di decadenza di un membro, la Commissione è integrata dalla Giunta camerale con le stesse modalità previste per la Costituzione.

    5- Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    6- La Commissione è tenuta a denunciare alla autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.

    7- Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    Art. 8 -

    1- Chiunque esercita l'attività di mediazione, senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire unmilione e lire quattromilioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l?accertamento dell?infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizione di cui alla legge 24 Novembre 1981, n. 689.

    2- A coloro che siano incorsi per tre volte nelle sanzioni di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio si applicano le pene previste dall?art. 348 del codice penale, nonché l?art.2231 del Codice Civile.

    3- La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

    Art. 9 -

    1- Le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 Novembre 1960 n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui all?art. 7.

    2- Nella prima applicazione della presente legge le Commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 Marzo 1958, n. 253.

    3- Fino all?insediamento della Commissione centrale di cui all?art. 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell?industria, del commercio e dell?artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell?industria e delle categorie interessate.

    Art. 10 -

    1- Sono abrogate la Legge 21 marzo 1958, n. 253 e le norme del relativo regolamento approvato con D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.

    Art. 11 -

    1- Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentite le organizzazioni Nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.

    2- Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può provvedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tremilioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l?azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

    3- Per l?applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 Novembre 1981, n.689, e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Luglio 1982, n. 571.



  • condominiale
    0
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    Sabato 3 Febbraio 2007, alle ore 09:03
    Ma mi chiedo, se questo ragazzo non è un mediatore, l'agenzia ha diritto a chiedere lo stesso la provvigione? può essere un dipendente qualsiasi a stabilire quel contatto di cui sopra parlavi?

    Il titolare dell'agenzia sarà sicuramente iscritto al ruolo.

    La persona con la quale hai avuto i contatti potrebbe essere un "dipendente" che opera per conto ed in nome dell'agenzia stessa, quindi tutto regolare.

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 3 Febbraio 2007, alle ore 09:07
    Ma mi chiedo, se questo ragazzo non è un mediatore, l'agenzia ha diritto a chiedere lo stesso la provvigione? può essere un dipendente qualsiasi a stabilire quel contatto di cui sopra parlavi?

    Il titolare dell'agenzia sarà sicuramente iscritto al ruolo.

    La persona con la quale hai avuto i contatti potrebbe essere un "dipendente" che opera per conto ed in nome dell'agenzia stessa, quindi tutto regolare.

    Così tutti credono... e ci sono pareri contrastanti... ma una cosa è certa:

    Art.4 comma 5

    5- Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l?esercizio dell?attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

    Questa è una delle leggi meno applicate, ed è per questo che molti problemi nascono, molte agenzie sono gestite da gente che NON è agente immobiliare, con un patentino (il titolare) che in effetti non conta nulla, visto che chi lo ha non opera: ecco che incompetenze abbondano...

    Comunque, ti garantisco che molte delle persone accompagnate a vedere le case da questi pseudo agenti, quando hanno resistito, non hanno pagato la provvigione.

  • beppesettantotto
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 4 Febbraio 2007, alle ore 11:52
    Per oris

    Ciao forse ne sai qualcosa più di me.Ho appena scoperto che si può detrarre il costo dell'intermediazione immobiliare in misura del 19% con un massimo di 1000 euro.

    Sai mica a chi bisogna fare questa richiesta (presumo agenzia delle entrate) e soprattutto quando va fatta,se prima durante o dopo l'acquisto?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 4 Febbraio 2007, alle ore 12:20
    Sarebbe stato più opportuno inserire il quesito in una nuova discussione.

    Decreto Bersani: l?articolo 35, comma 22-bis del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006, apporta modifiche al TUIR, aggiungendo all?art. 15, comma 1, la lettera b-bis.
    La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall?imposta lorda il 19 per cento degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l?acquisto dell?unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a mille euro per ciascuna annualità.
    Si tratta, in tutta evidenza, di una modifica normativa collegata a quella del precedente comma 22, il quale ha previsto l?obbligo di indicare negli atti di cessione degli immobili l?eventuale importo relativo alle spese di intermediazione.

    La detrazione avverrà, naturalmente, con la denuncia dei redditi che si farà nel 2008 riferita al 2007.

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