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2017-04-06 14:50:38

Possono obbligarmi a pagare metà del muro di confine ???


Zaniche
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27 Gennaio 2009 ore 11:16 13
Ho un terreno edificabile vicino casa (aperto su 3 lati senza recinzione, solo 1 lato è recintato).
Ora, i vicini hanno venduto il loro terreno ad una impresa edile che ora vi sta costruendo sopra una casa.
Il problema riguarda il muro di recinzione sul confine (che a me NON interessa assolutamente fare, ma a loro SI).

Quest'impresa sostiene che possono obbligarmi a sostenere le spese.

E' vero ?

Altra domanda:
se fanno questo muro, TUTTO sul loro terreno, possono ugualmente obbligarmi a pagare metà delle spese ??
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 12:16
    Non possono obbligarti a partecipare alla spesa in oggetto e nemmeno azzardarsi a costruire il muro a "cavallo del confine" senza la tua autorizzazione.

    Se vorranno realizzare il manufatto dovranno farlo esclusivamente all'interno del loro confine, rispettando le altezze prevista dal Codice.

    Come sempre facciamo su questo forum, ecco i riferimenti:

    http://www.condomini.altervista.org/distanze.htm

  • zaniche
    0
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    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 13:27
    Spiego in sintesi le loro proposte (ASSURDE):

    1) fare il muro spesso 15 cm. (TUTTO sul mio terreno) e TUTTO a loro spese.
    In questo caso (secondo loro), loro (i miei vicini) sarebbero proprietari
    della metà del muro (e quindi anche del terreno sottostante) ed io sarei il proprietario dell'altra metà.
    Quindi in pratica, i vicini pagano tutto il muro, sono proprietari di metà muro, ma diventano automaticamente
    proprietari di 7,5 cm del mio terreno (visto che lo farebbero TUTTO sul mio terreno).

    A mio avviso una proposta così ha dell'INCREDIBILE.

    2) Questa è + delicata e da valutare.

    Fanno il muro TUTTO sul loro terreno (e solo loro ne sono i proprietari), ma ci obbligano
    a pagare la metà.

    Ora leggendo l'art. 886 C.Civile (ma si parla di muro sul confine) sembra che potrebbero obbligarmi a pagare metà spese, ma se io rinuncio a metà terreno (art. 888) non pago nulla, ma devo regalare loro 7,5 cm di terreno.


    Secondo voi ???

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 14:00
    Ribadisco la risposta che ti ho dato sopra, ma tu devi valutare la miglior soluzione in termini finanziari.

    Se regali qualche cm di terreno e loro erigono il muro a loro spese, saranno anche obbligati in futuro a pagarsi la manutenzione di muro ed eventuale cancellata; insomma, avresti il beneficio del muro di cinta senza sopportare spese presenti e future.

    Rifletti e decidi tu.

  • zaniche
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 14:07
    Dicevi sopra: "Non possono obbligarti a partecipare alla spesa in oggetto e nemmeno azzardarsi a costruire
    il muro a "cavallo del confine" senza la tua autorizzazione."

    Per questo motivo loro dicono che lo fanno TUTTO sul loro terreno, e a loro spese.
    Il problema è che loro dicono che in futuro mi obbligheranno a pagare la metà della spesa (che presumo, sarà molto GONFIATA).

    Il problema è:

    Possono obbligarmi a pagare la metà della spesa ?

    Dal link che avevi messo sopra, non c'è alcun riferimento sull'obbligo delle spese di edificazione del muro.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 19:08
    Leggi un prezioso sunto che illustra in modo esaustivo le norme in vigore:

    Fonte: enciclopedia del diritto, Giuffrè Milano 2005.
    La disciplina del muro comune (sia o no sul confine) è «una delle ipotesi in cui i princìpi della comunione si inseriscono nel regime delle limitazioni legali»
    Infatti allo scopo di impedire le intercapedini dannose, nell'ipotesi che il vicino abbia costruito a distanza dal suo confine minore di un metro e mezzo (o della metà della distanza fissata dai regolamenti comunali) la legge (art. 874 e 875) lascia al proprietario confinante due alternative, ove voglia costruire: o edificare a una distanza dal proprio confine maggiore di un metro e mezzo, in modo da formare - con la distanza lasciata dal vicino - l'intercapedine di tre metri; oppure chiedere la comunione del muro del vicino, occupando pure la porzione di suolo dello stesso vicino, sita tra il confine e l'edificio.
    Va altresì notato che la previsione dell'art. 875 c.c. e cioè la possibilità di chiedere la comunione del muro, posto ad una distanza dal confine inferiore alla legale al solo scopo di «fabbricarvi contro», sta ad indicare uno dei modi con i quali ci si può sottrarre all'obbligo di osservare le distanze legali: al suddetto obbligo ci si sottrae edificando in appoggio o in aderenza alla costruzione esistente sul fondo contiguo oppure all'interno di quest'ultimo, ma ad una distanza dal confine inferiore a quella legale.
    Il muro - di cui agli art. 874 e 875 - è ovviamente un
    muro di fabbrica, e non di cinta: il termine di muro è dunque usato in luogo di quello di costruzione, ex art. 873, in quanto l'acquisto della comunione riguarda solo il muro (contro cui si fabbrica) e non tutta la costruzione, cui tale muro può appartenere. Nei due casi, di muro sul confine e non sul confine, la comunione si differenzia dal fatto che quella del muro non sul confine (art. 875) può essere chiesta solo quando si voglia fabbricare contro il muro; la comunione del muro sul confine, invece (art. 874) può esser chiesta per qualunque scopo, anche per la semplice utilità di essere comproprietario del muro.
    a) Premesso che l'art. 874 non condiziona la comunione del muro sul confine all'intento di fabbricare, ma «prescinde dagli scopi che con la medianza si intende di raggiungere», si ricordi che, circa la qualifica dei muri, la dottrina distingueva (particolarmente in ordine al c.c. abr.) il muro di confine - di cui all'art. 570 c.c. 1865 - cioè il «muro che serve a dividere due fondi contigui sulla linea di confine, o un muro di edificio, il quale corra lungo il confine stesso», dai muri di cinta: questi ultimi possono anche non essere costruiti su terreno di uno solo dei confinanti. Infine, si menzionavano i muri «quasi di confine» ossia non contenuti sulla linea di confine, ma vicini ad essa.
    Nella legge attuale (art. 874 in collegamento all'art. 875), perché possa chiedersi la comunione del muro, è indispensabile la contiguità del fondo col muro, intesa nel senso rigoroso e letterale; chi ritenga infatti che si possa acquistare il diritto anche al di fuori dell'ipotesi di contiguità e cioè se il muro si trova a distanza inferiore da quella legale, «confonde l'ipotesi dell'acquisto del muro contiguo con quello dell'acquisto per fabbricare (cioè le ipotesi dei vecchi art. 556 e 571, attuale art. 874 e 875) ed è quindi costretto a ritenere che il secondo articolo sia un duplicato del primo». Altra questione è se si possa domandare l'acquisto del muro quando il proprietario di questo l'abbia costruito a distanza minore del confine. In tal caso, la dottrina prevalente ritiene inammissibile l'acquisto, in quanto «nel fatto del proprietario del muro vi sarebbe l'intento di sfuggire alle disposizioni di legge».
    Il proprietario di un fondo, dunque, quando sul fondo limitrofo non vi sia alcun fabbricato, può costruire il muro anche sul confine della sua proprietà; ma in tal caso egli si espone alla comunione forzosa del muro, a favore del proprietario del fondo contiguo, per tutta l'altezza o per parte del muro, e in ogni modo per tutto l'estendersi della sua proprietà. Il proprietario può anche costruire non sul confine, ma se lo fa a meno di un metro e mezzo (o a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali), il vicino può chiedere la comunione del muro, e fabbricare fin contro il muro medesimo, pagando (come vedremo), oltre al valore della metà del muro e del suolo su cui il muro è costruito, anche il valore del suolo che verrebbe da lui occupato con la nuova fabbrica (salvo che il proprietario del suolo preferisca invece estendere contemporaneamente il suo muro fino al confine).
    b) In quanto all'estensione dell'acquisto della comunione, ammettesi acquisto parziale del muro in altezza, senza che l'eventuale limite debba esser posto dall'altezza della fabbrica che si voglia iniziare; per ciò che riguarda la lunghezza del muro, la comunione deve avvenire per tutta l'estensione della proprietà del richiedente (nel caso che vi sia dislivello tra il muro e il fondo o la casa adiacente, prevalentemente si opina che l'acquisto debba farsi in ogni caso dalle fondamenta: ciò in quanto il muro è un tutto inscindibile con le fondamenta e se è concepibile un acquisto parziale in altezza, ciò è da intendersi nel senso che esso possa avvenire fino ad una certa altezza, non da una certa altezza in poi).
    c) In quanto all'acquisto della comunione (cosiddetta «medianza coattiva» del muro di confine) si ritiene che il diritto del proprietario alla comunione forzosa del muro sia una facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà. È, comunque, un diritto di fronte al quale il proprietario del fondo contiguo non può né imporre né evitare la comunione. L'esercizio di tale facoltà non viene meno per il fatto che, in presenza di una costruzione a distanza inferiore della legale, il proprietario del fondo contiguo abbia in un primo tempo preferito arretrare la propria costruzione quel tanto necessario per rispettare tale distanza. Il diritto, cioè, sorto dalla situazione di fatto creata dal vicino per il mancato rispetto di una certa distanza dal confine, non viene meno finché tale situazione di fatto permane identica. Inoltre, finché l'acquisto della comunione non sia avvenuto, il proprietario esclusivo del muro ha diritto di chiedere al proprietario della fabbrica ad esso appoggiata la demolizione di quest'ultima (a meno che non voglia chiedere la «legittimazione dello stato di fatto con la dichiarazione giudiziale della comunione e la condanna del vicino al pagamento dell'indennità di medianza»). All'acquisto della comunione non è sufficiente la semplice dichiarazione di volontà del vicino, né il fatto che questi abbia appoggiato sul muro la propria fabbrica; è invece necessaria una convenzione tra le parti, nella forma scritta prevista dalla legge per il trasferimento della proprietà e dei diritti reali.
    Ove intervenga una sentenza di giudice (procedimento «contenzioso» di acquisto della comunione), trattasi di una sentenza di accertamento («in quanto il vicino, ove ricorrano i presupposti e le condizioni prescritte dalla legge, ha senz'altro il diritto alla comunione»). La domanda può essere anche proposta riconvenzionalmente nel giudizio per la demolizione dell'opera. Il momento cui deve farsi capo per determinare la «indennità di medianza» è quello in cui è stata emanata la sentenza.
    d) Soggetti attivi del diritto di domandare la comunione sono, oltre il proprietario del fondo contiguo (il che è esplicitamente detto dall'art. 874 c.c.),
    anche il condomino ed il possessore e in genere tutti coloro che hanno sul fondo poteri eccedenti il semplice godimento, come l'enfiteuta e il superficiario.
    In particolare, il superficiario che domandi la comunione del muro di confine, sarà tenuto a richiederla per tutta l'estensione di terreno, con riguardo al quale ha acquistato il diritto di superficie (in relazione all'art. 874 che parla di «tutta l'estensione della sua proprietà»). Si esclude però che «il superficiario, esercitando tale diritto, acquisti la proprietà della metà del suolo su cui il muro poggia»; il superficiario, così come il proprietario, «acquista un diritto di condominio sul muro e sul suolo, diritto di condominio che forma un accessorio della costruzione e che viene trasmesso con la proprietà di questa».
    Non possono invece ritenersi soggetti attivi del diritto di chiedere la comunione del muro coloro che hanno un semplice diritto di godimento sul suolo, come l'usufruttuario e l'affittuario; caso dubbio è quello ove nel contratto di affitto sia previsto «il diritto di fabbricare, ipotizzabile come una vera e propria concessione ad aedificandum, da cui sorga a vantaggio dell'affittuario un diritto di proprietà separata o superficiaria». Infine, la comunione deve venir pronunciata tra coloro che sono attualmente proprietari del muro e della costruzione e non tra coloro che ne fossero stati proprietari al momento in cui la costruzione fosse eseguita. In caso poi di condominio, la domanda va proposta nei confronti di tutti i condomini, e precisamente: ove il fondo contiguo al muro altrui sia oggetto di condominio, la costituzione della comunione del muro (e la condanna al pagamento della relativa indennità di medianza) deve esser pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
    e) Per l'acquisto della comunione necessita ancora che sia effettuato il pagamento del prezzo (così dispone l'art. 874), poiché non basta il semplice stato di fatto di appoggio della nuova fabbrica al muro del vicino, ma occorre che il nuovo costruttore acquisti la titolarità del relativo diritto (mediante stipulazione di apposita convenzione rivestita della forma scritta, ovvero in virtù di sentenza costitutiva, previa corresponsione delle relative indennità).
    Pagamento, questo, per cui si viene ad acquistare un vero e proprio diritto di comproprietà sul muro altrui. In quanto alla determinazione dell'indennità, si fa riferimento al valore attuale del muro, cioè a quello corrente al momento dell'acquisto, e non a quello che il muro poteva avere quando fu costruito, né al costo di costruzione. È inoltre dovuto il prezzo del suolo, su cui il muro è costruito e che diviene anch'esso comune. Nel caso che il fondo (contiguo al
    muro altrui) sia comune a più persone «l'acquisto, mediante tale pagamento, avviene in proporzione della quota che ciascun partecipante ha sul fondo».
    Pertanto, secondo la dizione dell'art. 874 («per ottenere la comunione deve pagare») siffatto pagamento si configura come una condizione per l'acquisto della comunione. Il che rappresenta certo una deroga (a garanzia degli interessati) al principio generale, secondo cui il passaggio della proprietà avviene automaticamente, per effetto della conclusione del negozio di alienazione.
    In quanto al diritto all'indennità, di che trattasi, esso si configura come un diritto di credito trasmissibile, come tale, agli eredi del titolare (e non all'acquirente a titolo particolare, per atto tra vivi, della proprietà su cui insiste il muro): diritto che sorge, però, dopo che la comunione siasi costituita (o per privata pattuizione o in forza di sentenza). Pertanto, nel caso in cui siano
    stati compiuti atti importanti la costituzione di fatto di una comunione del muro, ma la comunione stessa non sia stata giuridicamente sanzionata (con contratto o pronuncia giudiziale), nessun diritto di credito all'indennità sorge per il proprietario del muro.
    Ulteriore obbligo dell'acquirente per ottenere l'acquisto del muro è quello di «eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino» (art. 874); a tal fine si consente all'acquirente di domandare soltanto la soppressione delle opere non indispensabili al proprietario, che ostacolerebbero in tutto o in parte l'esercizio della comunione.
    f) Alla comunione forzosa del muro la legge attuale pone un triplice ordine di cause impeditive: anzitutto il già esaminato art. 877 esonera dall'acquisto della comunione del muro il caso di costruzione sul confine «in aderenza ma senza appoggio alla fabbrica precedente».
    Colui, dunque, che ai sensi dell'art. 877 c.c. intende costruire sul confine, in aderenza al muro di preesistente fabbrica altrui, acquistando il relativo diritto, con l'esercizio concreto delle facoltà che oggi per legge gli spettano, non ha altro obbligo che quello di dimostrare la presenza del muro altrui sul confine della sua proprietà, «essendo questo il fatto costitutivo per l'esercizio della facoltà anzidetta». Siffatta costruzione in aderenza (consentita dall'art. 877) deve essere «interamente distinta dalla fabbrica vicina, il cui muro non deve essere utilizzato neppure parzialmente, come ad esempio, rivestendolo di intonaco e facendo scorrere sotto traccia le condutture dell'energia elettrica e le tubazioni dell'acqua».
    Inoltre, l'innovato art. 876 consente al vicino di evitare l'acquisto della comunione dell'intero muro sul confine, ove il suo bisogno sia limitato all'innesto di un capo del proprio muro, innesto che deve eseguirsi in modo da ottenere una congiunzione organica tra i due muri, non la semplice aderenza; nel che si impone una vera e propria servitù necessaria, a carico della costruzione preesistente. In tal caso, la misura dell'indennità - di cui all'art. 874 - si determina «in proporzione dell'entità dell'innesto e quindi della superficie del muro vicino che viene occupata, del peso esercitato dall'appoggio e dell'importanza e validità del muro preesistente». Per cui occorre rassegnare le seguenti conclusioni:
    A? Se l?indennità di medianza è stata chiesta ed ottenuta da uno dei precedenti proprietari, essa non è più esigibile dagli acquirenti per atto intervivos, infatti quando si acquista un bene, esso viene translato con tutti i beni accessori che ad esso pertengono, libero e sgombero da pesi e misure.

  • zaniche
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Gennaio 2009, alle ore 11:36
    Nel mio caso,
    in base all'art. 888.

    Art. 888 - Esonero dal contributo nelle spese
    Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio,
    cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito.
    In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito................


    Se cedo metà del terreno (gratis) sono esonerato dal contributo nelle spese.

    giusto ???

  • il caravaggio
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Gennaio 2009, alle ore 11:55
    Personalmente perderei 7.5cm e non tirerei fuori un soldo.

    Valuta tuttavia quali potrebbero essere le conseguenze future, qualora tu dovessi costruire e ti mancassero pochi cm per le distanze....dai confinanti

    Per l'altezza del muro, vige un articolo del codice civile in ambito nazionale, e in particolare ogni comune ha le sue regole legate al proprio regolamento edilizio

    In bocca al lupo

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Gennaio 2009, alle ore 12:15
    Ecco perché ho insistito che l'interessato valuti in loco la modalità a lui più favorevole per risolvere la situazione oggettiva.

  • zaniche
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Gennaio 2009, alle ore 15:18
    X evitare rogne cedo 7,5 cm e non pago il muro (art. 888).
    Tuttavia piccolo problemino, fanno il muro di 50 cm + 1 metro di rete.

    Peccato, era meglio se era tutto muro, ma ovviamente pagano loro e fanno come meglio credono.

    Le leggi comunali non so come sono e purtroppo nn ho tempo x vedere se hanno ragione o meno.

    grazie

  • il caravaggio
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Gennaio 2009, alle ore 16:22
    X evitare rogne cedo 7,5 cm e non pago il muro (art. 888).
    Tuttavia piccolo problemino, fanno il muro di 50 cm + 1 metro di rete.

    Peccato, era meglio se era tutto muro, ma ovviamente pagano loro e fanno come meglio credono.

    Le leggi comunali non so come sono e purtroppo nn ho tempo x vedere se hanno ragione o meno.

    grazie

    Comunque il fatto che il muro venga costruito per metà sulla tua proprietà non l'aliena, la parte di terreno resterà senpre tua fin tanto che tu non la cederai legalmente
    Ma per fare questo occorre un nuovo allineamento fatto da un geometra, depositato al catasto, e la cessione anche se gratuita deve essere iscritta tramite un notaio all'ufficio del registro.
    Se di tutto questo non ti hanno parlato lascia fare, per il momento i limiti rimangono tali, e forse con gli anni il muro diventa pure tuo (ma di questo non ne sono certo)

  • zaniche
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Gennaio 2009, alle ore 21:48
    Dici:
    Se di tutto questo non ti hanno parlato lascia fare, per il momento i limiti rimangono tali, e forse con gli anni il muro diventa pure tuo (ma di questo non ne sono certo)


    X evitare casini, ho fatto una convenzione col confinante (scrittura privata).
    In base all'art. 888 cedo 7,5 cm, e nn tiro fuori una lira.

    grazie

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 30 Gennaio 2009, alle ore 06:26
    È stata la soluzione migliore che ti ho consigliato fin dall'inizio.
    Essendo ora il muro compreso nei confini del vicino, lo stesso dovrà provvedere alla realizzazione e alla sua futura manutenzione.

  • archigio
    0
    Ricerca discussioni per utente Condominiale
    Giovedì 6 Aprile 2017, alle ore 14:50
    Non possono obbligarti a partecipare alla spesa in oggetto e nemmeno azzardarsi a costruire il muro a "cavallo del confine" senza la tua autorizzazione.

    Se vorranno realizzare il manufatto dovranno farlo esclusivamente all'interno del loro confine, rispettando le altezze prevista dal Codice.

    Come sempre facciamo su questo forum, ecco i riferimenti:

    http://www.condomini.altervista.org/distanze.htm
    Buongiorno
    Ho cercato nel link indicato, ma non ho trovato (forse perché è passato diverso tempo) il riferimento alla non obbligatorietà di partecipare alle spese di realizzazione di muro di confine.
    Chiedo suggerimenti o indicazioni.
    Grazie

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