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2009-07-30 17:53:23

Polizza d.l. 122/2005 x garanzia vizi immobili


Mariagrazia1207
login
30 Luglio 2009 ore 13:11 2
Ho ristrutturato completamente la mia I casa affidando i lavori principali ad una impresa X con un contratto di appalto parziale.Ho scorporato da tale contratto l'esecuzione degli impianti idraulici, elettrici e la sostituzione degli infissi, lavori che ho fatto eseguire ad altri Y. L'impresa X alla fine dei lavori é obbligata a rilasciarmi una polizza (D.L.122/2005) per garanzia decennale sui lavori da essa eseguiti?...e anche una polizza fideiussoria?... e le imprese Y ?
Altrimenti come posso tutelarmi ?
grazie per la vs. preziosa consulenza
Mariagrazia1207
  • consulente
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Luglio 2009, alle ore 13:44
    Non si applica il d.l. da lei richiamato che è relativo alla garanzia fideiussoria per gli immobili da costruire. Nel suo caso trovano applicazione le norme relative al contratto d'appalto, cioè gli articoli 1667 e 1668 c.c. che le riporto qui di seguito:

    Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera
    L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
    Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
    L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna .

    Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera
    Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
    Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
    Queste sono le norme per la sua migliore tutela. In sostanza quando la ditta completa il lavoro, lei dovrà prestare attenzione nell'accettazione dell'opera facendo eventualmente valere fin da subito le difformità che dovesse riscontrare.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Luglio 2009, alle ore 17:53
    Il D. Lgs. 122/2005 si applica anche ai casi di ristrutturazione 'integrale', ma solo allorchè il costruttore coincida con il venditore. Per gli altri casi, confermo l'applicazione della tutela codicistica sopra richiamata. Sempre che le imprese appaltatrici siano disponibili a concederla, il che appare difficile, è possibile richiedere una garanzia assicurativa...

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