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2007-10-31 13:19:06

Plusvalenza seconda casa - 16555


Ntn59
login
30 Ottobre 2007 ore 21:32 3
Salve, da più di 5 anni possiedo un appartamento acquistato come seconda casa, e quindi non vi abito. Se lo vendo ad un prezzo superiore a quello con cui l'ho acquistato, devo pagare la plusvalenza?. Grazie
  • brunomuratore
    0
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    Martedì 30 Ottobre 2007, alle ore 23:02
    No....
    la plusvalenza si paga solo se rivendi prima dei 5 anni, e prima dei 5 anni solo se non ci hai abitato abitualmente per la maggior parte del tempo (appunto il caso della seconda casa). Quindi NON PAGHI perché trascorsi i 5 anni.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 31 Ottobre 2007, alle ore 07:27
    La norma è contenuta nell'art. 81 del D.P.R. n. 917/1986 ch ribadisce che ono soggette a Irpef "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari".

    In sostanza, la differenza fra prezzo di acquisto e quello di vendita è tassata come reddito del venditore.
    Se quindi si acquista un alloggio per 300.000 euro (comprese le spese di acquisto) e lo si rivende dopo 2 anni per 500.000 euro, senza averlo utilizzato personalmente o fatto utilizzare dai familiari, si dovranno aggiungere 200.000 euro al proprio reddito e pagare l'Irpef su questi 200.000 euro.

    Non conviene dunque vendere prima dei 5 anni dall'acquisto se gli immobili non sono stati oggetto di utilizzazione abitativa personale del venditore o dei suoi familiari (circostanza che potrà ad esempio essere dimostrata col certificato anagrafico e con le utenze di luce, acqua e gas) oppure se non si tratta di immobili ricevuti in eredità o in donazione.

    Riguardo all'individuazione dei "familiari", si deve fare riferimento all'ultimo comma dell'articolo 5 del Tuir, il quale dispone che, per le imposte sui redditi, si intendano come tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

  • brunomuratore
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 31 Ottobre 2007, alle ore 13:19
    Quindi...
    essendo trascorsi oltre 5 anni dall'acquisto... non devi pagare le plusvalenze

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