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2010-09-29 19:11:40

Passaggio carrabile: come tutelarsi?


Jurice
login
22 Settembre 2010 ore 10:58 4
Ciao a tutti: chiedo consiglio su come gestire al meglio l'uso del passaggio carrabile passante su proprietà altrui.
Se osservate il disegno (molto stilizzato) allegato capirete al meglio la situazione: trattasi di un unica proprietà (formata da casa rurale A e rimessa agricola B) che verrebbe divisa tra due "fratelli".
L'unica possibilità per A per entrare nella sua proprietà è di passare attraverso il passo carrabile in pendenza nella proprietà di B, in quanto la casa rurale si trova ad un livello superiore rispetto la strada comunale (5/6 mt di dislivello).
La proprietà non è ancora stata divisa e mi domandavo come tutelarmi nella fase di divisione della proprietà per quanto riguarda il passaggio. La casa rurale esisteva prima della rimessa agricola.
Basta una scrittura privata tra i proprietari?Ci vuole un atto del notaio?
Grazie!
  • nabor
    0
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    Giovedì 23 Settembre 2010, alle ore 13:02
    Ciao, dovendo, comunque, passare dal Notaio, ai fini della divisione, consiglio di prevedere nello specifico la servitù di passaggio: questo, soprattutto, per l'eventuale circolazione dei beni.

  • ikarus80
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 25 Settembre 2010, alle ore 10:45
    Scusate se mi intrometto in questa discussione, ma mi trova nella stessa identica situazione, nel mio caso A è un garage, mentre B è una casa privata rurale suddivisa in due piani di cui il primo è stato venduto da B-C qualche mese fa a D . la proprietà del garage attualmente pertinenze dell'appartamento al piano terra è di proprietà dei soggetti A-B-C. L'appartemento al piano terra è di A-B. La stradina di accesso alla strada comunale è bene accatastato non censibile dunque un bene comune di A-B-D. Stiamo per fare l'atto di vendita dei garage ma il notaio (o meglio l'assistente) non sa come muoversi, perché dice (sbagliando) che il lotto non è intercluso perché confina con la strada comunale (l'eccessivo dislivello però impedisce la costuzione di un accesso adeguato). Io invece vorrei far inserire nel contratto di vendita una clausola che riconosce la servitù di passaggio (senza l'approvazione di D) ai sensi di quanto stabili dal 1054del codice civile. Posso farlo oppure dovrei fare un atto separata di costruzione della servitù coinvolgendo anche D? in questo caso a D spetta una indennità?
    Considerando che il tutto era prima della divisione avvenuta nel 2004 di uno stesso proprietario (A e suo fratello F) e la rampa di accesso servivà tanto gli apartamenti che i garage potrebbe costituirsi una servità per destinazione del padre di famiglia? In questo secondo caso sull'atto dovrà essere specificato? In precedenza avevo postato un altro messaggio forse meno chiaro al quale Nabor aveva risposto in maniera affermativa per il 1054 ma nel fratempo sono emersi nuovi fatti che ho cercato di spiegare meglio qui approfittando del disegno per far capire meglio.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 25 Settembre 2010, alle ore 12:27
    Buongiorno a tutti, se il passaggio disponibile è inadeguato, come potrà asseverare un tecnico, non vedo chi possa denegare l'interclusione.

  • ikarus80
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Settembre 2010, alle ore 19:11
    Riprendo l'argomento, i miei dante causa si sono convinti del mio diritto (servitù del padre di famiglia) a passare dalla stradina privata. Pare che invece la tipa del piano di sopra (comproprietario della strada) non sia d'accordo (si è presa 48 ore per decidere). Sul suo atto di acquisto non si è specificato nulla su questa servitù, c'è sola la forma generica che accetta tutte le servitù attive e passive. La servitù per destinazione del padre di famiglia si dovrebbe trasmettere in automatico giusto, se le parti non dispongono il contrario, quindi non può opporsi? se io acquisto i garage posso fare azione legale per il riconoscimento nei suoi confronti? oppure passo e aspetto di vedere se le va alle vie legali?

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