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2009-12-21 18:27:59

Muro divisorio - 27564


Fernandopaolini
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19 Dicembre 2009 ore 11:19 1
Buongiorno
Sono sono nuovo di questo sito ed avrei un quesito da porre.
Nel parlare dei confini della proprietà con un conoscente siamo entrati nella discussione secondo la quale io ritenevo che lui potesse alzare il muro di cinta che divide le due proprietà.
1° ritengo che il muro abbia il piovente dalla sua parte in base all?art. 881 del codice civile
2° come si può vedere dalla foto allegata secondo me ha il diritto alla privacy dal momento che il proprietario del giardino superiore può tranquillamente affacciarsi e vedere il giardino di sua proprietà, cosa che non mi sembra normale.
Tutto questo secondo lui non è possibile e che il muro di cinta appartiene al giardino della proprietà superiore quindi lui non può vantare nessun diritto.
Ringrazio fin da ora tutti coloro che possano chiarire questa nostra piccola discussione.
Paolini Fernando
foto A.JPG
Foto B mod1.JPG
  • consulente
    0
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    Lunedì 21 Dicembre 2009, alle ore 18:27
    Bisogna innanzitutto verificare se gli atti d'acquisto o altri atti pubblici non contengano servitù che vietino di innalzare il muro. Divisorio. In secondo luogo bisogna valutare se per questa tipologia di immobile (pare una residenza storica) si possa fare un simile intervento. Solo allora si potrà valutare tutto il resto che in ogni caso dovrebbe vedere l'applicazione dell'art. 885 c.c. che le riporto di seguito:
    Art. 885 Innalzamento del muro comune

    Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874.

    Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.

    Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

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