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2009-08-09 10:37:18

Mantenere il diritto 1a casa


Esse-2003
login
07 Agosto 2009 ore 09:30 4
Buongiorno

sto vendendo il mio alloggio prima casa. Per poter mantenere il diritto comprerò un uovo all'oggio entro 1 anno. L'unica variabile è che il nuovo alloggio sarà in comproprietà a 50% con la mia ragazza.
Mantengo comunque il diritto prima casa anche se non ne sono possessore al 100%?

Grazie mille.

Saluti
  • consulente
    0
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    Venerdì 7 Agosto 2009, alle ore 09:46
    Sulla base della circolare n. 19 del marzo 2001 dell'agenzia delle entrate (http://www.dossier.net/primacasa/norme/c20010103.htm),usufruisce delle agevolazioni chi acquista una prima casa in comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo di registro o Iva dal singolo comproprietario per la propria quota.

  • esse-2003
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Agosto 2009, alle ore 12:08
    Purtroppo credo di non aver capito!!
    ...la prima casa è intestata completamente a me ..quellla nuova avrà un valore catastale superiore ma verrà condivisa a metà!
    Come faccio a mantenere i diritti?

    Ho bisogno di una spiegazione più maccheronnica!!

  • esse-2003
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 8 Agosto 2009, alle ore 21:40
    Niente??

  • patty_tv
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 9 Agosto 2009, alle ore 10:37
    Certo che si! ma naturalmente solo incomensazione alla tuo quota

    vedi:
    IL CREDITO D?IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
    La normativa vigente prevede un credito d?imposta per le persone che hanno ceduto l?abitazione, a suo
    tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell?imposta di registro e dell?Iva,
    ed entro un anno dalla vendita acquistano un?altra abitazione non di lusso costituente prima casa.
    Il credito d?imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa, ed è pari all?ammontare
    dell?imposta di registro, o dell?Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso
    non può essere superiore all?imposta di registro o all?Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

    Il credito d?imposta può essere utilizzato:
    -in diminuzione dell?imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
    -in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e denunce presentati
    dopo la data di acquisizione del credito;
    -in diminuzione dell?Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero
    alla dichiarazione da presentare nell?anno in cui e? stato effettuato il riacquisto stesso;
    -in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello
    F24 (usando il codice tributo 6602).

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