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masthead/904/126
2007-03-09 10:37:37

Lavori di restauro in comproprietà


Massi.lucia
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08 Marzo 2007 ore 21:50 4
Sapreste dirci i diritti e doveri dei due condomini di una vecchia palazzina in fase di ridtrutturazione???? Uno dei due, cioe' noi, dobbiamo ristrtrutturare la nostra parte per poterci abitare, ma facendo questo siamo obbligati a risistemare l'entrata in comune compresa la corte di servitù. Noi che facciamo i lavori, dobbiamo avere il permesso dell'altra proprietà o no??? L'altra proprietà ha dei doveri per quabto riguarda la spesa??? Sottolineo che la palazzina e' pericolante e anti igienica.
  • condominiale
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    Giovedì 8 Marzo 2007, alle ore 22:34
    Con soli due proprietari si viene a configurare il "condominio minimo" con procedure più "difficili" che non nel condominio normale.

    CONDOMINIO MINIMO In base all'art. 1139 c.c., la disciplina del capo II del titolo VII del terzo libro del codice civile (artt. 1117-1138) è applicabile - e solo per quanto in tali norme non espressamente previste possono osservarsi le disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100-1116 c.c.) - ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi né esplicitamente né implicitamente derogato, ai cosiddetti condomini minimi, e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106.
    Cass. civ., sez. II, 26 maggio 1993, n. 5914

    Con riguardo al rimborso delle spese fatte da un condomino per le cose comuni, nel caso di c.d. condominio minimo non trova applicazione l'art. 1134 c.c., bensì il regime, dettato in tema di comunione, di cui all'art. 1110 c.c., da interpretarsi estensivamente nel senso che il potere di gestione del condominio deve ritenersi sussistere non solo con riferimento alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, secondo la previsione testuale dell'articolo da ultimo citato, ma altresì con riferimento alle spese realmente indispensabili per il godimento della cosa stessa. (Nella specie quelle relative all'acqua potabile, all'acqua irrigua per il giardino e all'alimentazione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento).
    Trib. civ. Verona, 17 settembre 1999, n. 1530

    Fate comunque attenzione:
    Con un occhio al codice civile ed uno alla legislazione speciale, la risposta delle Sezioni unite non si è fatta attendere. «Nessuna disposizione ? si legge a chiare lettere nella sentenza in esame - prevede l?inapplicabilità delle norme concernenti il condominio negli edifici al ?condominio minimo?».Ad eccezione di quelle che riguardano «la nomina dell?amministratore e la formazione del regolamento», le sole norme in materia che richiedono un numero minimo di condomini. Pertanto, nel caso di edificio in condominio composto da due soli proprietari, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un di essi viene ad essere regolato dalla norma stabilita dall?articolo 1134 Cc. In altre parole, il diritto al recupero delle somme è riconosciuto solo per le «spese urgenti»: cioè, soltanto per le spese impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui «erogazione non può essere differita senza danno».

  • massi.lucia
    0
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    Venerdì 9 Marzo 2007, alle ore 08:53
    In effetti, dovendoci abitare, i lavori sarebbero urgenti.
    Essendo l'edificio pericolante, l'altro proprietario non e' tenuto a sistemarlo per la sicurezza altrui???

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Marzo 2007, alle ore 09:20
    Invia all'altro proprietario una raccomandata AR dove lo inviti a partecipare ai lavori a causa di "danno temuto" a persone e cose.

    Se non dovesse ottemperare dovrai rivolgerti al giudice con l'assistenza di un legale.

  • massi.lucia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Marzo 2007, alle ore 10:37
    Grazie per il info!!!!

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