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2005-10-31 11:13:43

Finestra su tetto confinante


Emanik
login
27 Ottobre 2005 ore 10:28 2
Buongiorno!
Stiamo per incominciare i lavori di ristrutturazione della nostra prima casa, un'abitazione disabitata da circa 20 anni.
Il mio quesito é il seguente. Per dare un po' di luce e di ricambio d'aria sufficiente ad una delle due camere da letto, sarebbe necessario allungare verso il basso, di c.ca 50 cm, la finestrella già esistente. Tale apertura é posizionata al di sopra di una porzione del tetto di un locale di servizio (ex - fienile) del vicino di casa. Da tale apertura (attualmente - e da anni - senza alcuna inferriata) l'unica vista possibile é sulle mura antiche dell'antico torraglio del paese, non, quindi, sulla proprietà del vicino (ma solo, sforzandosi, salendo su una scaletta sul tetto del suo ex - fienile). Abbiamo chiesto, verbalmente, al vicino il suo consenso, ma non abbiamo ancora ricevuto sua risposta. In caso la risposta fosse negativa (nel caso, quindi, in cui la finestrella dovesse rimanere esattamente com'é da tempo immemore), saremmo, comunque, obbligati ad installare anche l'inferriata???
Dobbiamo fargli una richiesta scritta?
Grazie per Vs aiuto...
Buona giornata, Emanuela.
  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 29 Ottobre 2005, alle ore 17:13
    Ti faccio rispondere dal codice civile:

    SEZIONE VII Delle luci e delle vedute


    Art. 900 Specie di finestre
    Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all`aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

    Art. 901 Luci
    Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
    1) essere munite di un`inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
    2) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
    3) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l`altezza stessa.

    Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
    L`apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall`art. 901.
    Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell`articolo predetto.

    Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune
    Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
    Se il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell`altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire (885).

    Art. 904 Diritto di chiudere le luci
    La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza (874 e seguenti) .
    Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

    Art. 905 Distanza per l`apertura di vedute dirette e balconi
    Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo.
    Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
    Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.

    Art. 906 Distanza per l`apertura di vedute laterali od oblique
    Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

    Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute
    Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell`art. 905.
    Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
    Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

    Non potresti allargare lateralmente detta luce? Ovviamente con iferriate, ecc.

    Ciao.

    Gigi

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 31 Ottobre 2005, alle ore 11:13
    Nel rispetto del 901 potrai sicuramente allargare (salvo diversa ed improbabile disposizione locale).

    Ciao.

    Gigi

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