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2007-05-07 10:33:49

Edilizia agevolata,un po' di chiarezza?


Anonymous
login
05 Maggio 2007 ore 01:26 3
Salve a tutti.
Sono Fabio Iotti di Reggio Emilia.
Comincio col dirvi che son circa 2 mesi che vago fra Comune-ACER-
geometri-notai-immobiliari-etc .della mia citta' per venire a capo di
un fantomatico mistero relativo all'immobile di edilizia agevolata di
mia proprieta'.
La questione a conti fatti e' semplicissima,il 20/02/2002 ho
acquistato da ACER(Azienda Case Emilia Romagna)il mio appartamento
come "alloggio di edilizia agevolata".Ho anche usufruito di un
contributo a fondo perduto sul prezzo di vendita:

Prezzo di vendita 106.746,48 euro
Contributo 20.838,47 euro
Totale a mio carico 85.908,01 euro

Nel rogito e' fatto presente che entro i 5 anni l'alloggio non potra'
essere venduto o affittato.
Trascorso il quinquennio,E PER TUTTA LA DURATA DELL'ATTO
UNILATERALE(di cui sono venuto in possesso solo recentemente),la
locazione o l'alienazione dell'alloggio potranno avvenire solo a
soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall enormative vigenti
per l'edilizia convenzionata e agevolata.(stando all'ACER dai 35000
euro annui di stipendi0 in giu').
Questo e' quanto di relativo scritto sul mio rogito.
Ma ora viene il bello:anche trascorsi i 5 anni,e cioe' a OGGI, OLTRE
al vincolo del soggetto eventualmente acquirente (fascia di
reddito),c'e' un vincolo che determina il prezzo massimo di vendita
dell'immobile.MA QUESTO E' SCRITTO SOLTANTO SULL'ATTO UNILATERALE e NON sul rogito.(oppure sono stupido io che non l'ho trovato...)

Cio' che nessun geometra da me fin'ora interpellato ha saputo dirmi
e':QUESTO BENEDETTO PREZZO IMPOSTO,che,stando sempre ad ACER(anche se
loro stessi impossibilitati a calcolarmelo),viene deciso da alcuni
punti dell'atto unilaterale.
Vi scrivo la parte saliente relativa del suddetto atto:

ART.8 - Revisione del prezzo di cessione degli alloggi

In qualsiasi momento successivo alla determinazione del prezzo di
cessione di cui al precedente art.7,il prezzo di cessione
dell'alloggio,ipotizzato in uno stato di normale conservazione,e'
definito da:

1)il valore parzialmente aggiornato del P.I.C.A. ottenuto applicando
gli indici mensili di rivalutazione ISTAT del caosto di costruzione
all'addendo di cui alla lettera a) dell'art. 6 ,fra le date di
riferimento del P.I.C.A. (marzo 1997) e della fine lavori;

2)la rivalutazione del P.I.C.A.,gia' parzialmente aggiornato ai sensi
del p.1,applicando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati dalla data di fine lavori fino alla
data della vendita;

3)la riduzione della somma dei valori di cui ai numeri 1) e 2) dell'1%
all'anno,dal 9° anno dalla fine dei lavori fino al 20°anno;

4)l'aggiunta del valore documentato delle eventuali opere di recupero
edilizio (art.31 lettere b,c,d della L. 457/78 )

STOP

Ora cito la lettera a) dell'art. 6

a)Lire 2.005.023.082,quale costo di costruzione inteso come costo di
realizzazione tecnica,comprensivo del differenziale di
qualita',maggiorato delle spese generali,fra cui quelle
tecniche,promozionali,commerciali,oneri finanziari,ecc.;tale costo
risulta non superiore al massimale stabilito dala deliberazione dela
Giunta Regionale nr. 1663 in data 17 Luglio 1996,tenuto conto
dell'incremento ISTAT " costo di costruzione" dal Giugno 1994 al Gigno
1997 pari al 5,457%

RISTOP

Non so piu' da che parte sbattere,chiedo umilmente aiuto a voi,anche
per aventuali recapiti in grado di fornirmi indicazioni precise e
soprattutto per capire A QUANTO POSSO VENDERE QUESTA BENEDETTA CASA.
Ovviamente ho gia' avviato la pratica per lo svincolo dagli obblighi
del patto unilat. ma dopo un mese il comune m'ha risposto che dovra'
interpellare la regione per ulteriori chiarimenti...quindi la faccenda
diventa un calvario.
Ringrazio calorosamente chiunque legga.
Saluti.

Fabio Iotti
Reggio Emilia
email: [email protected]
msn: [email protected]
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 5 Maggio 2007, alle ore 07:18
    Tu probabilmente non te ne sei accorto, ma hai firmato la "convenzione" per acquistare l'immobile sottoposto a questi specifici vincoli.

    Centinaia di migliaia di acquirenti si trovano nelle tue stesse condizioni, questo è un vincolo per poter accedere alle agevolazioni (fondo perduto) iniziali.

    Molti però hanno trovato i modi ed i mezzi per poter aggirare gli ostacoli, naturalmente non ne possiamo parlare sul Forum.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 5 Maggio 2007, alle ore 11:55
    Grazie per la risposta Condominiale.
    Il fatto e' che io ho firmato il rogito e NON l'atto unilaterale che l'acer ha stipulato con la regione,e anche rileggendo 1000 volte il primo NON riesco a trovare punti che rimandano alla determinazione del prezzo...
    Per caso si possono rivalere errori di questo tipo su contratto?
    COmunque,per lavarmene le mani vendero' anche al suddetto imposto,ovviamente,non pretendo la luna.
    Il mio piu' imminente problema ora e' DETERMINARE QUESTO PREZZO.
    Di nuovo,saluti.

    Fabio Iotti

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Maggio 2007, alle ore 10:33
    Ciao, nel tuo caso non possono applicarsi le norme poste a tutela dei consumatori, per quanto attiene la mancata sottoscrizione o accettazione dell'atto unilaterale, che ha efficacia 'erga omnes', ossia di pubblico interesse. Per il calcolo della rivalutazione del corrispettivo (che, grosso modo, corrisponde alla rivalutazione ISTAT più eventuali integrazioni del valore catastale) dovresti rivolgerti a chi ti ha venduto l'immobile...

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