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2017-08-28 19:29:00

Detrazioni fiscali per manutenzione ordinaria e straordinaria


Salve,
ho di recente comprato un nuovo appartamento, con abitabilità e agibilità rilasciata dal comune.
Le finiture quali: porte interne, pavimenti, sanitari, frutti impianto elettrico erano mancanti ed a mio carico.
Dovendo quindi terminare l'appartamento per le finiture sopraccitate qualcuno sa dirmi:
- devo aprire una CILA?
- se e cosa può andare in manutenzione ordinaria;
- se e cosa può andare in manutenzione straordinaria;
Inoltre, vorrei realizzare il riscaldamento a pavimento a spessore zero, ovvero fresato nel massetto esistente.
Qualcuno ha idea se si possa fare senza CILA?
  • rock_88
    0
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    Lunedì 7 Agosto 2017, alle ore 19:52
    Preciso che trattasi di acquisto prima casa.

  • studio tecnicogeoproject roma
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 28 Agosto 2017, alle ore 19:29
    Di seguito l'art. 6/bis estratto dal DPR 380 2006

    Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
    (articolo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.4. Le regioni a statuto ordinario:a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

    b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

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