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2008-04-02 13:40:34

Decreto ministeriale 37/2008 impianti a norma


Astorix
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18 Marzo 2008 ore 15:02 26
Ciao,

sto vendendo il mio appartamento ma mi hanno detto che adesso devo allegare una perizia di un esperto che certifichi la messa a norma degli impianti, il problema é che la mia casa non é di recente costruzione e dunque non penso che soddisfi le ultime regolamentazioni.

Qualcuno può aiutarmi a capirci qualcosa ?
Grazie
  • condominiale
    0
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    Martedì 18 Marzo 2008, alle ore 15:44
    Dal 27 Marzo cambia tutto.

    Addirittura il notaio non può fare il rogito se non vengono allegati dal vecchio proprietario le certificazioni degli impianti.

    Se l'immobile è vecchio e non si è più in possesso della documentazione, bisognerà far fare tutte le certificazioni dai relativi professionisti iscritti all'associazione di categoria o all'albo da almeno 5 anni.

    Ne abbiamo appena parlato.

    Qui trovi informazioni ed il testo della legge:

    http://www.cittadinolex.kataweb.it/arti ... 5&idCat=45

  • astorix
    0
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    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 18:00
    La normativa però non é molto chiara sul "livello" di messa a norma dell'impianto.

    Nel mio caso l'abitazione é di costruzione antecedente 1990, per ottenere la certificazione é sufficiente avere installato un salvavita oppure deve rispondere esattamente alle richieste della normativa attualmente in vigore ?
    In questo ultimo caso dovrei devastare casa per sostituire tutto l'impianto, possibile che la legge richieda questo ?

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 18:07
    Leggi attentamente il dispositivo che ho riportato sopra nell'annuncio.

    Non è sufficiente "pensare" di essere in regola, bisogna avere i certificati in mano, se non si hanno bisogna chiamare il tecnico, pagarlo e farseli redarre .... purtroppo ......

  • astorix
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 07:52
    Non ho mai detto che "pensare" di essere in regola sia sufficiente.

    Penso però che possano esistere "livelli" differenti di intervento su un vecchio impianto che possono partire dalla semplice installazione di un salvavita al rifacimento completo dell'impianto.
    Senza prescindere dalla certificazione rilasciata da un soggetto autorizzato volevo semplicemente sapere se per appartamenti antecedenti al 1990 le specifiche richieste dalla normativa sono più flessibili oppure se fanno riferimento alle specifiche di sicurezza in vigore oggi.
    Federico

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 16:10
    Le norme dalla 46/90 in poi sono indicate e devono essere applicate.

    La legge non propone certificazioni in base alla vetustà dell'edificio, se i fili elettrici sono sottodimensionati o obsoleti bisogna sostituirli, se la messa a terra ha un'impedenza maggiore del consentito bisogna rifarla, se l'interruttore magnetotermico (salvavita) non interviene entro i limiti imposti bisogna cambiarlo, ecc.

  • pigieffo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 14:19
    Dal 27 Marzo cambia tutto.

    Addirittura il notaio non può fare il rogito se non vengono allegati dal vecchio proprietario le certificazioni degli impianti.

    Se l'immobile è vecchio e non si è più in possesso della documentazione, bisognerà far fare tutte le certificazioni dai relativi professionisti iscritti all'associazione di categoria o all'albo da almeno 5 anni.

    Ne abbiamo appena parlato.

    Qui trovi informazioni ed il testo della legge:

    http://www.cittadinolex.kataweb.it/arti ... 5&idCat=45

    Ho letto il decreto e all'art. 12 dove si parla di "documentazione" si richiede che la documentazione a comprova della garanzia degli impianti deve essere allegata all'atto di trasferimento.
    Il decreto prevede una sanzione per il mancato rispetto di questo articolo.
    E questo mi pare chiaro: quello che non è chiaro è il passaggio successivo: "il notaio non può fare il rogito se non vengono allegati i documenti.........."
    Questo asserto, in prima battuta, non è in accordo con la possibile applicazione della sanzione e nel decreto vi è alcuna citazione in proposito.

    Vorrei capire come si è arrivati a questa conclusione.
    Grazie

  • icia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 15:44
    Ma nel mio caso , ad esempio, in cui ho acquistato un edificio completamente da ristrutturare...direi che non puo' aver alcun senso certificare un qualcosa che dovro' fare io.....
    quindi?
    io penso che una scappatoia ci sara'...

    p.s. vedere anche l'altro post che tratta lo stesso argomento

  • pigieffo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 15:50
    Ma nel mio caso , ad esempio, in cui ho acquistato un edificio completamente da ristrutturare...direi che non puo' aver alcun senso certificare un qualcosa che dovro' fare io.....
    quindi?
    io penso che una scappatoia ci sara'...

    p.s. vedere anche l'altro post che tratta lo stesso argomento

    E' qui che volevo arrivare. Mio padre sta vendendo il suo appartamento, di costruzione anni '20 e che il nuovo proprietario ha intezione di ristrutturare integralmente, con abbattimento di muri interni e quindi con certa dismissione dell'impiantistica esistente.
    Il problema è che l'istituto di credito che eroga il muto destinato a coprire parte dell'importo pattuito ha vincolato la devoluzione alla presentezione dei "certificati di conformità".......... e sappiamo bene che le banche, quando e come possono, non sono certo nuove a frapporre ostacoli.

    Come uscirne??

    Saluti

  • icia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 16:16
    Viewtopic.php?t=19203

    questo e' l'altro post...non ho una risposta da darti ma presumo che invece ci potra' essere una scappatoia

    Comunque pure io dovro' prendere un mutuo......vedremo....

    p.s. se non gli danno il mutuo come prima casa, che lo prenda come ristrutturazione..... (sto improvvisando..potrebbe essere un'idea...??)

  • icia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 17:01
    Http://www.voltimum.it/news/5927//Sicur ... -Ore-.html


    direi che e' interessante............... 8)

  • pigieffo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 17:15
    Molto.

    Intanto è chiaro che l'obbligo della garanzia ricorre per tutti gli immobili. Bene.
    Quindi la casa della nonna del 1920 con gli impianti a conduttori in piombo isolati con calza di colone deve essere assoggettata a garanzia.
    Si dice però che il venditore è obbligato a prestare garanzia ma non è tenuto a fare l'adeguamento...... quindi se l'impianto non è a norma, restano a carico del venditore "le spese e gli eventuali danni".... quali "spese"???

    Poi dice che i documenti si possono anche non allegare........ e allora??

    Scusate, io sarò cretino ma mi sembra un gran caos..... parlare chiaro è così difficile??

  • icia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 17:26
    Controlla anche l'altro post...c'e' una interessantissima circolare dell'ordine nazionale dei notai

  • pigieffo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 17:28
    Sei una scheggia, ICIA ........... cmq grazie ho già visto e risposto.

  • alepav
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 27 Marzo 2008, alle ore 18:46
    Ciao, mi accodo al post, visto che oggi il notaio mi ha chiamato x discutere del dm 37/08 prima di fare il definitivo...

    la casa che dovrò comprare è del 1971, quindi con gli impianti dell'epoca, anche se credo che l'imp elettrico sia stato rimodernato, visto che ho notato un quadro nuovo.

    la mia domanda è: mi potrà vendere la casa, l'attuale proprietaria, oppure no? ci potranno essere dei problemi? dovrà mettere a norma lei gli impianti?

    grazie,
    ciao,
    ale

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 27 Marzo 2008, alle ore 19:12
    Ne abbiamo parlato tutto il giorno anche in un'altra discussione.

    Proprio oggi il ministero ha fatto conoscere tutte le note al Decreto in oggetto, compresi gli allegati e quant'altro serve per definire diligentemente la compravendita davanti al notaio.

    Abbiamo inserito tutto qui:

    viewtopic.php?t=19304

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 27 Marzo 2008, alle ore 23:02
    Fatti molti rogiti nella giornata di oggi, tutti con accettazione espressa dello stato di fatto da parte dell'acquirente: tanto rumore per nulla, la solita legge fatta da incapaci di guardare il mondo che vogliono regolamentare. Speriamo le cose cambino gente perché con questi legislatori si va poco lontano.

  • icia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 08:44
    Grazie Oris
    quindi..............tanto rumore per nulla!

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 09:09
    NO, non per nulla, ci siamo salvati solo perché un decreto ministeriale è una forma di legislazione secondaria rispetto ad altre.

    I notai stavolta hanno fatto una scelta nel nome della ragionevoleza e del buon senso, conoscendo in modo migliore la materia dei signori responsabili di cotali interventi legislativi.

    Caso semplice:

    Vendo immobile con impianto non in regola, anni 60.

    Per venderlo dovrei rifare gli impianti e caricarne i costi sull'acquirente che tra l'altro ha l'intenzione di rifarli sicuramente a modo suo (compra un immobile vetusto e sa cosa compra)... si capisce?

    Per non parlare dei ruderi...

    Se qualcuno passa dal ministero glielo dica a quella gente... si vendono anche case non abitabili!!! (naturalmente pagandole un prezzo opportuno)

    La gente poi, tramite lavori di ristrutturazione, li rende tali.

    Ma dove vivono questi?

    Se proprio ci tenevano all'interesse della incolumità pubblica facciano i controlli e obblighino ad adeguarsi, ma sarebbe sicuramente ua utogol politico, le scelte responsabili non le capisce la gente per prima.
    Molto meglio "punire" il cattivone proprietario di casa che vende, è più populistico.

  • enzor6
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 10:17
    Ma il certificato per un impianto realizzato dopo il 27/03/08 lo può rilascirae un architetto iscritto all'albo?

    altra cosa... prima il proggetto per l'impianto non era necessario se l'abitazione aveva una superficie minore ai 400mq e fino ad una potenza di 6kw.... giusto?
    ora invece serve sempre il proggetto?

    grazie

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 11:52
    Ma il certificato per un impianto realizzato dopo il 27/03/08 lo può rilascirae un architetto iscritto all'albo?....
    Leggi attentamente il decreto, ogni impianto dovrà essere certificato dal professionista che l'ha realizzato o ristrutturato.
    Il professionista dovrà essere iscritto all'albo o all'associazione di categoria da almeno cinque anni.
    Elettricista, idraulico, ecc.

  • enzor6
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 15:21
    E se invece la realizzazione dell'impianto è iniziato prima del 27/03/08 eseguito comunque a regola d'arte da personale qualificato...., il certificato lo può firmare l'architetto?

    lo chiedo perche sulla vecchia normativa dice che lo poteva firmare un laureato del settore.... ora non so se l'architetto rientra in questo settore o ci vuole un laureato in ingeghieria?

    grazie

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 21:11
    Unioncamere
    Camere di Commercio d?Italia
    Piazza Sallustio, 21
    00187 ROMA
    Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l?articolo 13 del Decreto Ministeriale 22
    gennaio 2008 n. 37.
    Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc
    del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di
    riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all?interno degli edifici, che entrerà
    in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione
    tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è
    stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e
    associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti
    formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente
    rende più efficaci, anche rafforzando l?attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della
    sicurezza delle persone che vivono o lavorano all?interno degli edifici e che sono ancora
    troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.
    In particolare, l?art. 13 ? Documentazione, ha suscitato numerose questioni
    interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che
    appare necessario chiarire. Si profila pertanto l?opportunità che sia dato al presente parere
    giuridico la pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici
    territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l?intero
    regolamento.
    Ciò premesso, si osserva quanto segue:
    a )gli obblighi documentali
    in caso di trasferimento dell?immobile

    L?art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di ?trasferimento dell?immobile
    a qualsiasi titolo? e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell?immobile, sia a
    titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione).
    L?ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata
    all?utilizzatore ?copia della stessa documentazione? anche al soggetto che ?utilizza a
    qualsiasi titolo l?immobile?. Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche
    gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le
    1
    stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell?articolo) in copia fatta eccezione
    per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che
    consegnerà al nuovo utilizzatore l?originale, così come avviene per il libretto di impianto di
    riscaldamento autonomo.

    Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere
    consegnato alla stipula dell?atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla
    precedente disciplina che, all?art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora
    abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione
    amministrativa e tecnica, senza eccezioni.
    Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell?immobile, sono solo
    quelli obbligatori secondo le norme applicabili all?epoca della costruzione o modifica
    dell?impianto e cioè:
    - la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici
    adibiti ad uso civile e - finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le
    parti si accordino ai sensi dell?art. 13 per non allegarla;
    - il progetto ed il collaudo dell?impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all?epoca
    della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo
    l?entrata in vigore del decreto, in molti casi l? art. 5, comma 1, chide non il progetto ma il
    più semplice elaborato tecnico previsto dall?art. 7, comma 2, del decreto che andrà
    consegnato;
    - il libretto d?uso e manutenzione
    solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è
    obbligatorio solo per l?eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
    - la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell?entrata in vigore
    del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si
    accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione
    costituisce una novità e può anche riguardare l?intero edificio.
    Occorre ricordare che secondo l?art. 7, comma 1, il progetto o l?elaborato tecnico
    fanno ?parte integrante? della dichiarazione di conformità: pertanto: a) saranno di regola
    consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità; b) per gli impianti preesistenti il
    progetto, ove obbligatorio ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima
    dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell?art.
    7, comma 6.
    b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli
    impianti alla normativa di sicurezza
    L?art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la
    tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che
    2
    ?L?atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli
    impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza
    ?.

    La norma si riferisce solo al ?venditore?. Tuttavia, considerata l?affinità della
    fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia
    debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a
    titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell?immobile.
    L?introduzione di questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell?atto definitivo
    di trasferimento della proprietà dell?immobile, in quanto il carattere vincolante della norma
    per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva
    finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute
    delle persone.
    c) i contenuti della garanzia del venditore
    La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di
    diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile
    contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all?uso della
    cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi
    che la rendono inidonea all?uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile
    il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in
    parte l?immobile, secondo la sua destinazione d?uso, a causa della non conformità degli
    impianti alle norme di sicurezza.
    L?art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili
    dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l?assenza o si è comunque
    accollato il relativo rischio, così come accade con l?apposizione della clausola in esame. In
    ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di
    sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della
    conoscenza o facile conoscibilità.
    Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sè la responsabilità
    per ogni spesa o danno derivante dall? eventuale non conformità degli impianti alle
    norme di sicurezza ad essi applicabili.
    d) la possibilità delle parti di derogare all?obbligo di garanzia del venditore
    La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono
    disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente
    alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l?esclusione della garanzia del
    venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave,
    aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo
    comma).
    Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore,
    ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile.
    Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è,
    necessario che, nella

    clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito
    della dichiarazione del venditore, e della presa d?atto del compratore, circa la non
    3
    conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza
    ad esso applicabili.
    Solo l?apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale
    presunzione dell?ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la
    propria finalità di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa
    le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.
    e) i connessi chiarimenti in ordine all?applicazione di talune sanzioni
    Il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante
    l?introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla
    previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l?applicazione, ma
    che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto
    dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare applicazione.
    A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall?art. 15, comma 3,
    alle ?commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi? deve
    necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla
    commissione o altro soggetto.
    In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l?annotazione di cui al
    comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell?art. 15, saranno disposte dal conservatore
    del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provvederà la
    commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.
    f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali
    della nuova disciplina
    L?art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e,
    anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di
    trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova
    disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli
    edifici oggetto del trasferimento.
    La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri
    che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro
    conformità alla norme

    di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica.
    Infatti, né l?art. 13 né nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo
    generale obbligo di procedere all?adeguamento degli impianti preesistenti conformi
    alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.
    Tanto si osserva ai fini di una tempestiva e puntuale applicazione della nuova
    normativa.
    Il Capo dell?Ufficio legislativo
    (Cons. Raffaello Sestini)

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Aprile 2008, alle ore 16:44
    Video intervista al notariato del sole 24 ore

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Aprile 2008, alle ore 19:18
    L'avevamo detto fin dall'inizio che ci sarebbero state infinite "interpretazioni" dei giornali, dalle associazioni di categoria, dai vari enti.

    Finalmente sono giunte chiare informazioni più possibiliste direttamente dal ministero dove viene ribadita la deroga a questo obbligo, come stabilisce il Codice Civile in merito alla possibilità di inserire clausole specifiche nei contratti...... se lo dice il Ministero, finalmente abbiamo chiarezza in merito ed anche i notai saranno più tranquilli.

    Ho inserito l'interpretazione autentica qui:

    viewtopic.php?t=19304

  • icia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Aprile 2008, alle ore 10:23
    SICUREZZA SUGLI IMPIANTI Varie


    D.L. 37/2008

    Il Sole 24Ore
    2.04.2008
    p. 34 · Dal 27.03.2008, la normativa sulla sicurezza degli impianti deve essere applicata ogni volta s?intendano effettuare nuove installazioni o interventi di manutenzione straordinaria all?interno di qualsiasi edificio.
    · Il committente deve rivolgersi a un?azienda specializzata certificata dalla Camera di Commercio con le previste abilitazioni, che al termine dei lavori deve rilasciare la dichiarazione di conformità sottoscritta dal responsabile tecnico e dal legale rappresentante dell?impresa.
    · Per le vecchie installazioni realizzate tra il 1990 e il 26.03.2008 basterà un attestato di ?rispondenza? rilasciato da un professionista iscritto all?Albo, con almeno 5 anni di attività nel settore impiantistico.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Aprile 2008, alle ore 13:40
    Dobbiamo smettere di riportare pubblicazioni di giornalisti o di enti o di associazioni di categoria, si creano solo dubbi e disorientamento.

    Atteniamoci a quanto indicato dal ministero:

    viewtopic.php?t=19304

    Qualsiasi nuova indicazione istituzionale verrà pubblicata immediatamente qui.

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Normative - La nuova versione della norma UNI 11137 del 2012 è entrata in vigore il 25 Luglio 2012, essa ha sostituito la versione precedente risalente all'anno 2004.

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Dichiarazione Rispondenza Gas

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Impianti Gas Alta Potenza, UNI 11528 2014

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Impianto elettrico e ripartizione delle spese

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Obbligo di accatastamento di impianti a biomassa in Toscana

Impianti di riscaldamento - La Toscana, a partire dal 1° ottobre, farà partire i controlli per il censimento di tutti gli impianti a biomassa inquinanti su tutto il suolo regionale.

Norme e Specifiche Tecniche gas

Normative - Per un nuovo impianto o la modifica di uno esistente è bene verificare l'insieme delle norme di riferimento, nella dichiarazione di conformità, D.M. 37/08.

Raccolta R INAIL

Normative - Dal primo Marzo 2011 e' diventata ufficiale la nuova raccolta R di riferimento per gli impianti termici, e' il primo documento dell'INAIL ex ISPESL.
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