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2015-06-19 17:12:57

Decennale postuma


Buongiorno,
la settimana prossima, dopo 6 mesi dal preliminare, faremo il rogito della casa nuova.
Solo due giorni fa il costruttore ci ha fatto avere un atto di fideiussione per la decennale postuma.
Siccome non riesco a capire perché non me ne aveva mai accennato e solo ora ho scoperto che è obbligatoria, cosa devo controllare per evitare di prendere cantonate?
  • lucag1979
    0
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    Mercoledì 17 Giugno 2015, alle ore 20:34
    La garanzia opera nel caso di difetti dell'immobile. Non è chiaro, quindi, quale sia la tua preoccupazione.

  • lupino82
    0
    Ricerca discussioni per utente Lucag1979
    Mercoledì 17 Giugno 2015, alle ore 23:05
    La garanzia opera nel caso di difetti dell'immobile. Non è chiaro, quindi, quale sia la tua preoccupazione.
    Ho paura che le clausole coprano solo il minimo indispensabile

  • lupino82
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Giugno 2015, alle ore 10:23
    Estratto del documento:SEZIONE A - DANNI ALL'IMMOBILE
    Art. 1) OGGETTO DELL'ATTO DI FIDEIUSSIONE
    La Società si obbliga, nei confronti del Contraente ed in favore del Beneficiario, in
    corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di
    cui al presente atto, ad indennizzare al Beneficiario, per la quota di proprietà, i danni
    materiali e diretti all'immobile oggetto della presente garanzia, accaduti durante il periodo di
    efficacia del contratto.
    1.1 - Garanzia
    L'obbligo della Società consiste esclusivamente:
    a) relativamente alla Partita 1A - Immobile, nell'indennizzo dei danni materiali e diretti
    causati all'immobile da uno dei seguenti eventi:
    - rovina totale o parziale;
    - gravi difetti costruttivi;
    purchè detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, da un
    accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti
    dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata;
    b) se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica, la garanzia viene estesa,
    relativamente alla Partita 2A - Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese
    necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata
    disponibile i residui delle cose oggetto della presente garanzia, a seguito di sinistro
    indennizzabile a termini della Partita 1A, nonché al rimborso dello smaltimento dei residui
    delle cose oggetto della presente garanzia, nel limite del valore garantito. Le spese di
    smaltimento di eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.LGS N.
    22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R.
    n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni, sono indennizzabili nell'ambito dell'importo
    indicato alla Sezione A - partita 2, fino alla concorrenza del 10% del detto importo.
    c) Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica, la garanzia viene estesa,
    relativamente alla Partita 3A, al rimborso delle spese sostenute per uso, noleggio,
    montaggio, smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di
    attrezzature quali gru o piattaforme atte agli stessi scopi, per la riparazione dei danni
    indennizzabili ai sensi della presente garanzia a partita 1 A.
    ART. 2) DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
    La Società non è obbligata per:
    a) Vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente ovvero al
    Beneficiario prima della decorrenza della presente garanzia e, comunque, prima della stipula
    del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
    b) Danni cagionati da assestamento;
    c) Danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
    d) Danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo;
    e) Danni indiretti o consequenziali;
    f) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o
    insufficiente manutenzione;
    g) Danni da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del
    funzionamento o siano causati dagli effetti degli agenti atmosferici o da ruggine, corrosione,
    ossidazione, incrostazioni;
    h) Danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria
    natura a lunga durata, conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base;
    i) Danni all'involucro;
    j) Spese di demolizione e sgombero, salvo che sia attiva la partita 2 della Sezione A;
    k) Danni di difettosa impermeabilizzazione;
    l) Danni a pavimentazione, rivestimenti ed intonaci;
    m) le spese di ricerca e riparazione del danno;
    n) le spese ed i costi per l'uso, il noleggio, il montaggio e lo smontaggio di eventuali
    impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte
    agli stessi scopi, salvo che sia attivata la partita 3 della Sezione A;
    o) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi
    garantiti; fulmine, caduta di aerei;
    p) danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, e altri simili
    eventi naturali;
    q) danni da inquinamento di qualsiasi natura, d
    da qualcunque causa originato.e poi:SEZIONE B - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
    Art.14 - Oggetto dell’assicurazione?La Società si obbliga a tenere indenne il Costruttore,
    nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare,
    quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
    spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e
    danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente
    Sezione A.
    ?Art.15 - Delimitazione dell’assicurazione?Non sono considerati terzi:?a) il coniuge, il
    convivente di fatto, i genitori, i figli del Costruttore, le persone iscritte nello stato di famiglia
    del Costruttore, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;?b) quando il
    Costruttore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
    illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera
    a).?L’assicurazione non comprende:?c) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla
    garanzia diretta prevista alla Sezione A;?d) i danni da inquinamento di qualsiasi natura,
    qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o
    deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di
    falde acquifere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
    sfruttamento.SEZIONE B - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
    Art.14 - Oggetto dell’assicurazione?La Società si obbliga a tenere indenne il Costruttore,
    nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare,
    quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
    spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e
    danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente
    Sezione A.
    ?Art.15 - Delimitazione dell’assicurazione?Non sono considerati terzi:?a) il coniuge, il
    convivente di fatto, i genitori, i figli del Costruttore, le persone iscritte nello stato di famiglia
    del Costruttore, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;?b) quando il
    Costruttore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
    illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera
    a).?L’assicurazione non comprende:?c) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla
    garanzia diretta prevista alla Sezione A;?d) i danni da inquinamento di qualsiasi natura,
    qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o
    deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di
    falde acquifere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
    sfruttamento.Che mi dite??

  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 19 Giugno 2015, alle ore 17:12
    Lupino, questo è un forum, non un canale di consulenza. E' difficile che troverai partecipanti che abbiano voglia di leggere tutta la polizza e saperti dare una risposta precisa e dettagliata al 100%.

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