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2008-02-22 12:54:07

Comodato d'uso garage


Mat
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22 Febbraio 2008 ore 09:44 3
Ho una porzione di immobile, con destinazione d'uso fondi e garage, è stata presentato da mio padre un permesso a costruire con cambio destinazione d'uso ( i lavori non sono ancora iniziati) , posso fare un comodato d'uso gratuito ed eseguire i lavori di ristrutturazione per poi acquistare insieme al mio ragazzo l'immobile con destinazione d'uso abitativa? Posso chiedere il 36% a nome mio e del mio ragazzo? Per il contratto di comodato devo fare comunicazione alla questura?
  • condominiale
    0
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    Venerdì 22 Febbraio 2008, alle ore 10:05
    Sono troppi i vincoli da controllare per poterti dare una risposta.

    Solo l'ufficio edilizia del tuo comune può darti risposte "certe", considera la possibilità di destinazione abitativa per la zona in questione, genio civile, limitazioni ambientali, ecc.

    Anche il professionista che vi assiste nella fase di redazione delle pratiche comunali sarà in grado di consigliarvi.

    Per sicurezza inserisci il quesito anche nella sezione edilizia del forum:

    viewforum.php?f=2

  • mat
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Febbraio 2008, alle ore 10:23
    Scusa ma credo di essermi spiegata male, la concessione edilizia è già stata rilasciata ma i lavori non sono ancora iniziati.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Febbraio 2008, alle ore 12:54
    Certo che puoi.

    Puoi fare un comodato d'uso (tra familiari) e usufruire tu stesso delle detrazioni per ristrutturazioni anche se il permesso edilizio è intestato al proprietario:

    Quindi, possono beneficiare della detrazione:
    a) il proprietario o nudo proprietario;
    b) il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
    c) il locatario o comodatario;
    d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
    e) gli imprenditori individuali - anche come impresa familiare - limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
    f) i soci delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, sempre che sussistano le stesse condizioni previste per l'imprenditore individuale;
    g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);
    h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita (compromesso). Inoltre l'acquirente deve indicare gli estremi di registrazione nell'apposito spazio previsto nel modello di comunicazione per la detrazione.
    Anche i soggetti che eseguono in proprio i lavori possono beneficiare dell'agevolazione, nei limiti delle sole spese sostenute per l'acquisto dei materiali.

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    Consiglio comunque di registrare il comodato che essendo a titolo gratuito sconta solo l'imposta fissa e non quella in percentuale.

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