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2008-02-03 07:40:24

Circolare agenzia delle entrate 36/07 3.1


Anonimo
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02 Febbraio 2008 ore 13:09 5
Al punto 3.1 della circolare in oggetto leggo

Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione
di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non
a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento,
con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli
impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le
caratteristiche indicate nei commi successivi.

Quanto scritto sopra significa che nella detrazione del 55% rientrano anche impianti di riscaldamento installati ex novo (dove non presenti) costituiti nel mio caso da pompe di calore ad inverter basta che venga rispettato l'indice di prestazione energetica previsto dalla legge (ovviamente con certificazione di un termotecnico)


Cordiali saluti
  • condominiale
    0
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    Sabato 2 Febbraio 2008, alle ore 19:53
    Ne abbiamo appena parlato qui:

    viewtopic.php?t=18117&postdays=0&postorder=asc&start=0

  • anonimo
    0
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    Sabato 2 Febbraio 2008, alle ore 21:10
    Grazie per l'intervento
    è vero che ne abbiamo parlato poc'anzi in un thread però non mi è ben chiara una cosa in quanto la finanziaria prima dice

    La circolare n 36 del 31 maggio 2007 aggiunge che non è premiata dal 55% la prima installazione di un impianto termico dove non esisteva. Ma non bisogna dimenticare le prescrizioni dell?allegato l?allegato I al Codice dell?energia, valide per la sostituzione di qualsiasi generatore di calore, di qualunque tipo esso sia..

    e poi quanto scritto sopra cioè parla di INSTALLAZIONE e non di SOSTITUZIONE?
    Potrebbe fare un pò di chiarezza ? E' possibile detrarre il 55% dell'installazione delle pompe di calore ad inverter anche se si tratta DI NUOVA INSTALLAZIONE DOVE UN IMPIANTO NON ERA PRESENTE purchè si rientri nei parametri di risparmio pari al 20%(rispetto a cosa poi se prima non c'era nulla) certificati da un termotecnico ?

    cordiali saluti

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 2 Febbraio 2008, alle ore 23:48
    Stai cercando il "pelo nell'uovo".

    La circolare appare chiarissima e scevra da interpretazioni "particolari".

    A mio avviso (e ad avviso dell'Agenzia) la detrazione è possibile.

    Se hai ancora dubbi puoi chiedere alla fonte:

    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... /Contatti/

  • anonimo
    0
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    Domenica 3 Febbraio 2008, alle ore 07:13
    Ancora grazie per l'intervento e mi perdoni se sono insistente, ma non vorrei trovarmi in difficoltà una volta eseguiti il lavori dato che spesso i pareri sono discordanti (il mio termotecnico ha addirittura detto che le pompe di calore non possono beneficiare della detrazione de 55% ma solo gli impianti con caldaia a condensazione evidentemente non ha letto la finanziaria 2008)

    Avrei però un ultima domanda relativa alla detrazione del 55%, se non disturbo troppo:

    Volendo, nei locali al pian terreno di cui parlavo, creare il vespaio al pavimento coibentare le parete con intonaci particolari e sostituendo gli infissi tutto questo SENZA INSTALLARE ALCUN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO e considerando che NESSUN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO è e RISULTEREBBE PRESENTE, posso ccmq ottenere la detrazione del 55% sui lavori effettuati in quanto si tratterebbe di lavori atti a migliorare la trasmittanza termica delle superfici orizzontali (il vespaio nel pavimento) e verticali (coibentazione muri e sostituzione infissi)

    Cordiali saluiti
    P.S. Una volta avuto il suo riscontro contatterò direttamente l'agenzia delle entrate sapere da loro (almeno spero) notizie ancora più esatte.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Febbraio 2008, alle ore 07:40
    Continui ad inserire lo stesso quesito che hai inserito qui:

    viewtopic.php?t=18117&postdays=0&postorder=asc&start=0

    e qui:

    viewtopic.php?t=18208&start=5

    e del quale abbiamo gia parlato centinaia di volte nel forum.
    Usa il tasto "cerca nel forum" in alto alla pagina, trovrai tantissime risposte al tuo quesito correlate dai riferimenti necessari.

    Visto che poi continuerai (giustamente) ad avere dei dubbi, contatta l'Agenzia come ti ho detto sopra e conserva la risposta scritta in caso di future contestazioni.

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