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2008-08-04 22:57:57

Camino - iva - 36%


Dveadsl
login
04 Agosto 2008 ore 11:05 3
Ciao ragazzi premetto che non ci capisco nulla di iva - irpef e tasse quindi mi rivolgo a voi.

ho una nuova porzione di bivilla. in fase di costruzione ho fatto installare una canna fumaria in acciaio etc etc...

ora devo comprare un camino a legna ma non ci capisco più nulla. ogni venditore e ogni ufficio contattato compresa l'agenzia delle entrate mi dice una cosa diversa....

vorrei sapere a quanto mi devo far fare l'iva??? cè chi dice 4% perché è prima casa. c'è chi dice 10% perché devo fare il 36% di rimboprso irpef. cè chi dice che lìiva è sempre e comunque 20%


poi vorrei sapere se posso godere del 36% di rimborso anche in questo caso pareri assolutamente contrastanti.


aiutooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


grazieeeee
  • condominiale
    0
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    Lunedì 4 Agosto 2008, alle ore 11:54
    La risposta è semplicissima: se i lavori riguardano la "costruzione della prima casa" all'ra l'Iva sulla manodopera ed materiali dovrebbe essere sempre al 4%, salvo i materiali acquistati direttamente dal privato per cui il venditore potrebbe non applicarla.

    In questo caso conviene far acquistare i beni al professionista o all'impresa esecutrice che poi rifatturerà con l'aliquota agevolata.

    Se si tratta invece di lavori di "ristrutturazione", controlla le tabelle con i lavori ammessi alle detrazioni e l'Iva da applicare, trovi tutto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • dveadsl
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Agosto 2008, alle ore 12:10
    Intanto grazie ma anche nel link segnalato non cè chiarezza infatti :



    Installazione di caminetti (se esiste la canna fumaria) no 36%


    poi in fondo alla pagina si legge:

    TUTTE le stufe a pellets, i caminetti da alto riscaldamento e le stufe a post-combustione godono dell'agevolazione. Queste hanno un sistema di combustione primaria e di post-combustione ottenuta per mezzo di flusso d'aria forzata e surriscaldata che lambisce la parte superiore della fiamma trasformando il monossido di carbonio (CO) in anidride carbonica aumentando il rendimento di ben oltre l'85% e riducendo notevolmente le emissioni nocive, che in relazione al CO sono ridotte a 100 -250 ppm (parti per milione), contro le 4000 ppm limite massimo delle normative vigenti.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Agosto 2008, alle ore 22:57
    Abbiamo discusso della differenza dell'Iva al 4% anziché al 10% in caso di "costruzione" della prima casa .... ora continui a fare confusione don le detrazioni per "ristrutturazione".

    Potresti però godere della detrazione del 55% per riqualificazione energetica, ma dopo il rogito, da quest'anno la sostituzione del generatore di calore con altro alimentato a biomasse combustibili può accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.
    Tuttavia, il generatore di calore deve rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica individuati dall?articolo 6 del D.M. 20/07/2004 (ovvero, i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare un?efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5 e i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore ai 300 kW devono presentare un?efficienza maggiore dell?82%). La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell?asseverazione compilata dal tecnico abilitato.
    Ai sensi della normativa vigente è inoltre obbligatorio il rispetto dei limiti di emissione fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
    In conclusione è possibile usufruire delle detrazioni per le caldaie (stufe o camini) a biomassa (legna, pellet, nocciolino di bosco, mais, etc.), se con efficienza energetica prevista, sfruttando il comma 344 della finanziaria.

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