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2008-02-18 13:16:56

Azione legale per isolamento termico e acustico


Anonimo
login
15 Febbraio 2008 ore 12:05 11
Buongiorno,
ho acqustato una casa (in condominio di 10 appartamenti) nel febbraio 2006 da un precedente proprietario (una S.r.l.) che l'aveva acquistata "su carta" precedentemente e che ne era entrata in possesso nel maggio 2005 (momento della consegna da parte del costruttore). Da una verifica in comune la casa ad oggi non ha l'agibilità...!?
Vi scrivo per avere delucidazioni in merito ad una causa che voglio intraprendere, mi dicono nei confronti del proprietario che mi ha venduto l'appartamento, a causa del fatto che non esiste coibentazione. Da una verifica fatta nel sotterraneo risulta assente qualsiasi forma di isolamento termico (e credo acustico) dato che sono in bella vista le travi di sostegno e i "mattoni" al di sopra dei quali c'è solo il solaio del mio soggiorno, o nel caso delle pareti, l'intonaco del soggiorno e della mia camera da letto.
Morale, mi trovo a spendere cifre impressionanti per il riscaldamento (GPL): ad esempio tenendo la casa (42 mq di superficie totale), ad una media di 15° per 8/9 ore al giorno spendo 240? mensili. Inoltre la casa si raffredda subito e la mattina ci sono in media 11-12 gradi dopo che la sera è stata scaldata a 18°.
Inoltre mi dicono che per l'adeguamento rispetto alle nuove norme di risparmio energetico rischio di perdere valore in caso di vendita e rischio una causa dall'eventuale acquirente.
Cosa posso fare? Quali sono le leggi (vecchie e nuove) alle quali mi posso riferire per una causa? La causa la devo fare la costruttore o al precedente proprietario? Siete a conoscenza di cause vinte in tal senso?
Ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Grazie
  • condominiale
    0
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    Venerdì 15 Febbraio 2008, alle ore 13:15
    Leggi attentamente nel tuo rogito, hai acquistato il bene: "così come sta".

    Sei stato quantomeno azzardato ad acquistare un'unità immobiliare senza agibilità che è la cosa più importante, in questo caso vi è stata anche poca professionalità del notaio che ha redatto gli atti.

    Le norme "obbligatorie" sul risparmio energetico sono entrate in vigore sicuramente dopo la costruzione dell'edificio, leggi qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Cer ... getica.htm

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Febbraio 2008, alle ore 13:24
    Grazie della risposta, ma ora cosa posso fare in merito alla dispersione termica? posso fare causa comunque a chi mi ha venduto casa?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Febbraio 2008, alle ore 14:15
    Allora non hai letto la mia risposta!

    Hai acquistato la casa "così come sta"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Le leggi sul risparmio energetico (almeno quelle importanti) sono uscite sicuramente dopo la costruzione dell'edificio in oggetto.

    Se qualcuno deve pagare ..... sei proprio tu, usufruento delle agevolazioni e detrazioni del 55%:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Febbraio 2008, alle ore 14:38
    Grazie della precisazione.
    Ho capito la mia "leggerezza", verificherò bene l'atto di acquisto. Quindi mi stai dicendo che se all'atto dell'acquisto non era stata concessa l'agibilità non posso far valere nessun mio diritto sulla corretta costruzione dell'edificio a chi me lo ha venduto anche in relazione alla normativa allora presente?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Febbraio 2008, alle ore 18:29
    Sono gia passati due anni dal tuo acquisto, dovevi controllare prima i vizi insiti nella compravendita.

    Un'azione di riduzione del prezzo di acquisto è comunque proponibile, un avvocato ti consiglierà dopo aver controllato attentamente tutti i documenti.

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Febbraio 2008, alle ore 19:08
    Grazie mille.
    Ciao

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 11:14
    Probabilmente la tua situazione è più favorevole di quanto pensi: il difetto di coibentazione, infatti, è stato qualificato tra quelli disciplinati dall'art. 1669 c.c., che danno luogo a garanzia decennale. Se così è (ossia, se il difetto lamentato è accertabile in sede peritale), la natura della responsabilità di lunga durata è, in termini direi pacifici, inquadrata come extracontrattuale, il che significa, in altre parole, che puoi avere azione diretta anche contro il costruttore, per quanto tu abbia acquistato da un terzo 'non appaltatore'.

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 11:20
    Grazie...
    daniele

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 11:51
    A conferma dell'intervento di Nabor, ecco un paio di riferimenti utili:

    http://www.condomini.altervista.org/Coibentazione.htm

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 12:03
    Grazie a tutti delle risposte.
    Verificando bene l'atto di vendita firmato difronte al venditore e al notaio c'è scritto che: sia il venditore che l'acquirente (io), sono a conoscenza della mancanza dell'abitabilità/agibilità della casa e che il venditore si impegna in breve tempo a fornirla all'acquirente, sono pasati due anni...
    Ora, io sarei portato a fare scrivere dal mio avvocato al venditore per farmi "dare" l'agibilità dell'appartamento (ho verificato in comune un paio di mesi fa ed ancora non hanno dato l'agibilità al condominio e non so perché...), poi mi vorrei rivolgere al costruttore con una perizia di parte per verificare i dati che sono stati forniti dal professionista che ha fatto la relazione sull'isolamento termico e l'impianto termico, visto che ci sono evidenti difetti di isolamento termico (vedi mio primo post...)
    Cosa ne pensate?

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 13:16
    La difficoltà del giudizio non va sottostimata, vi sono ragioni fondate per ottenere il richiesto, ma non va sbagliato nulla. Per il 1669, la denuncia dei vizi va formulata, comunque, anche nei confronti del tuo dante causa, poi l'azione si può esercitare nei confronti del solo appaltatore.

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