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2007-11-16 10:19:51

Areazione cucina - 16292


Lucar
login
18 Ottobre 2007 ore 14:40 11
C'è una norma che definisce l'obbligo di realizzare dei fori di areazione in cucina?
Ovviamente dove è presente un fornello a gas metano.

se si, mi indicate quale


grazie
  • condominiale
    0
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    Giovedì 18 Ottobre 2007, alle ore 16:38
    Le norme si basano sulla UNI 10738 con riferimento al DPR 218/98.

    Il foro di ingresso (parte bassa della parete) consente l'ingresso di aria pulita e ossigenata.
    La dimensione dell'apertura deve essere di 100 cm² in presenza di fornelli a gas con dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento accidentale e 200 cm² in presenza di apparecchi che ne siano sprovvisti.
    Il foro di espulsione dei fumi (cappa aspirante) si consiglia almeno 120 mm di diametro.

    Ti riporto parte della norma che ti interessa:

    ventilazione
    : Afflusso dell?aria necessaria alla combustione.
    aerazione
    : Ricambio dell?aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione,
    sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti.

    VERIFICA DELLA VENTILAZIONE
    1
    Nei locali in cui sono installati degli apparecchi a gas di cottura e/o a circuito di combustione aperto (tipo A o B) (per la classificazione degli apparecchi vedere appendice A) è necessario che siano presenti una o più aperture di ventilazione permanenti verso l?esterno con i seguenti requisiti:
    a) avere complessivamente una sezione libera di 5,16 cmq per ogni kW (6 cmq per ogni 1 000 kcal/h) di portata termica del/degli apparecchio/i, con minimo di 100 cm q;
    b) quando praticate nelle pareti devono essere protette con griglia, reti metalliche, ecc. che non riducano la sezione netta richiesta;
    c) essere praticate preferibilmente nella parte bassa della parete esterna o delle portefinestre. Qualora siano realizzate nella parte alta delle pareti o degli infissi (finestre, porte, cassonetti di serrande avvolgibili o simili), le sezioni libere devono essere maggiorate del 50%, cioè 7,74 cmq per ogni kW (9 cmq per ogni 1 000 kcal/h) con un minimo di 150 cmq, secondo le indicazioni riportate nel prospetto C.2. In presenza di portate termiche complessive maggiori di 35 kW (30 000 kcal/h), la superficie di ventilazione deve essere comunque non minore del valore ottenuto con la seguente relazione:
    5,16 cmq per ogni kW (6 cmq per ogni 1 000 kcal/h)
    d) la sezione necessaria alla ventilazione può essere costituita anche da una fessura tra
    una porta che dia verso l?esterno ed il pavimento, purché si abbia la superficie prevista
    in c) per la posizione bassa.
    1.1
    I locali contenenti solo apparecchi di cottura dotati di dispositivi di controllo di fiamma e con portata termica non superiore a 11,6 kW (10 000 kcal/h), si considerano idonei dal punto di vista della ventilazione se hanno volume uguale o maggiore di 20 m (superficie in pianta circa 7 m ) e dispongono di finestre o portefinestre prospicienti l?esterno apribili (per l?aerazione vedere successivamente).
    Ai fini del calcolo del volume del locale di installazione può essere considerato anche il locale contiguo e comunicante senza interposizione di porte, purché detto locale rispetti i seguenti requisiti:
    - non sia adibito a camera da letto;
    - non vi siano installati altri apparecchi a gas;
    - non sia un ambiente con pericolo di incendio (per esempio autorimessa, magazzino di materiali combustibili, ecc.).
    I locali contenenti apparecchi di cottura privi di dispositivi di controllo di fiamma sul piano di lavoro, o con volume minore di 20 m, devono essere ventilati a mezzo di apposite aperture verso l?esterno aventi superficie minima pari a 100 cm, indipendentemente dalla presenza di finestre o portefinestre.

    Nel caso non sia possibile effettuare la ventilazione diretta del locale come sopra descritto, si può realizzare la ventilazione indiretta con gli stessi requisiti di cui sopra, da un locale adiacente, purché tale locale non sia una camera da letto, o un locale con pericolo di incendio (per esempio autorimessa), non sia in depressione rispetto al locale da ventilare (per esempio per presenza di altri apparecchi di combustione con circuito di combustione aperto, elettroventilatori o simili) e sia collegato al locale da ventilare da aperture aventi le medesime dimensioni di quelle sopra descritte, praticabili anche nella porta di passaggio da un locale all?altro.

    4
    Per la verifica della corretta ventilazione si devono prima rilevare il tipo e i dati di targa (portata termica) degli apparecchi (di cottura e/o a circuito di combustione aperto) presenti nel locale, in modo da poter calcolare le aperture di ventilazione necessarie.

    VERIFICA DELL?AERAZIONE DEI LOCALI
    1
    Nei locali dove sono installati apparecchi di tipo A o di cottura, non dotati di condotti di scarico dei prodotti della combustione all?esterno, deve essere garantita una idonea aerazione sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare l?eventuale formazione di miscele con tenore pericoloso di gas non combusto.
    2
    Nei locali in cui sono installati apparecchi di tipo A, oltre all?apertura di ventilazione di cui in 4.1, deve essere presente anche un?altra apertura per l?aerazione, ubicata nella parte alta del locale ed avente una superficie minima netta non minore di 100 cm
    2
    .
    3
    Nei locali in cui sono installati solo apparecchi di cottura privi della cappa per lo scarico dei prodotti della combustione (vedere 6.1), l?aerazione del locale si ritiene soddisfatta in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
    3.1
    un elettroventilatore (estrattore) applicato alla parete esterna o alla finestra, oppure collegato ad un apposito condotto di scarico verso l?esterno, da mettere in funzione durante tutto il tempo di funzionamento dell?apparecchio di cottura.
    In questo caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:
    - il ventilatore non può tassativamente essere collegato a canne fumarie destinate allo scarico di apparecchi diversi da quelli di cottura, quali caldaie, scaldabagni e stufe anche se installati su altri piani;
    - nel locale non vi deve essere alcun condotto di scarico funzionante o fuori servizio, a meno che non sia tappato o sigillato;
    - l?elettroventilatore deve avere una portata di aria di almeno 2 mc/h ogni 1 000 kcal/h di portata termica installata:
    oppure mediante:
    3.2
    un apposito foro, verso l?esterno, nella parte alta della parete o dell?infisso con una superficie netta non minore di 100 cm.
    . Tale foro non concorre al calcolo della superficie di ventilazione precedentemente prevista
    Tuttavia l?apertura di ventilazione di cui in 4.1, può essere coincidente con quella di aerazione sopra descritta (con esclusione degli impianti alimentati a GPL), in tale caso l?apertura unica deve risultare ubicata necessariamente nella parte alta del locale ed avere una superficie netta non minore di 250 cm .

  • lucar
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Ottobre 2007, alle ore 17:11
    Perfetto

    ti ringrazio.

  • lucar
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Novembre 2007, alle ore 13:40
    L'impresa che effettua i lavori di ristrutturazione totale dell'edificio non ha effettuato le aperture e asserisce che non oramai la documentazione di conformità è stata consegnata per l'ottenimento dell'agibilità.
    Insomma si rifiutano di fare queste prese.

    come posso fare per far si che le eseguano?

    Penso che nel momento in cui farò il contratto con la società del gas ci sarà una verifica e a quel punto sarei costretto a farle a mie spese.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Novembre 2007, alle ore 22:28
    Per obbligare un'impresa ad effettuare dei lavori, l'impresa "deve essere pagata", nessuno lavora gratis.

    Se nel capitolato lavori non sono previsti i fori, dovrai chiedere, pagando, all'impresa di farli.

    Visto che sono obbligatori dovrai attivarti al più presto per la loro messa in opera.

  • radiante
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Novembre 2007, alle ore 11:50
    Si pero chi ha firmato la dichiarazione di conformita ha dichiarato il falso,come comportarsi,e la dichiarazione non la fa l'impresa edile ma l'installatore idraulico il quale si ritrova un bel problemino
    Condominiale correggimi se sbaglio

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Novembre 2007, alle ore 14:58
    Si, naturalmente.

    Vige la responsabilità oggettiva da parte dell'impresa e del DL, ma visto che la DIA (con il capitolato lavori) deve essere "controfirmata" dal committente, anche sul capo dello stesso incombono le responsabilità circa l'irregolarità dei lavori.

  • lucar
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Novembre 2007, alle ore 17:23
    Considerando che acquisto l'appartamento da un privato che me lo venderà una volta ultimata la ristrutturazione, a chi devo fare presente la mancanza?
    Al privato? all'impresa?

  • radiante
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Novembre 2007, alle ore 17:59
    C'è una sentenza pubblicata ora ora che condanna il venditore a pagare tutte le spese per omissione delle normative ,

    In sentenza definitiva il giudice ribadisce che la messa a norma debba avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti e non piu secondo gli adeguamenti minimi indicato dall'art 5 comma VIII del DPR 447/91 che dovevano realizzarsi entro termini ormai ampiamente trascorsi,gli è stato riconosciuto un danno di 20mila ?

    L'articolo è tratto da una rivista del settore per idraulici

  • mik1976
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 08:16
    Le norme si basano sulla UNI 10738 con riferimento al DPR 218/98.

    Il foro di ingresso (parte bassa della parete) consente l'ingresso di aria pulita e ossigenata.
    La dimensione dell'apertura deve essere di 100 cm² in presenza di fornelli a gas con dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento accidentale e 200 cm² in presenza di apparecchi che ne siano sprovvisti.
    Il foro di espulsione dei fumi (cappa aspirante) si consiglia almeno 120 mm di diametro.


    E chi ha la cappa aspirante non dotata di scarico ma di solo filtro?

  • matteot
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 09:34
    Ciao,

    anche io ho questo problema, la casa è in fase di ultimazione e non è stato prevista l'areazione per la cucina.

    Ho provato a chiedere al geometra ma asserisce che anche senza il tubo per la cappa della cucina non ci sono problemi.

    Altri mi dicono che senza l'areazione per la cucina non può essere fatto l'allaccio del gas, altri ancora che l'allaccio del gas viene fatto senza guardare queste cose.

    Sinceramente non so chi ha ragione, vorrei solo avere un consiglio...

    Insisto ora (in fase di ultimazione) a pretendere il tubo per la cappa, o evenutalmente lo faccio fare se mi fanno storie per l'allaccio del gas?

    Per tutti i tipi di cucina (anche se hanno filtri) è obbligatorio lo il tubo per l'ingresso/espulsione?

    Grazie a tutti...

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 10:19
    Sono domande "inutili".

    All'inizio della discussione ho posto i riferimenti normativi, ti invito a rileggerli.

    Se invece continui a chiedere a destra e sinistra invece che riferirti alle norme in vigore, dovrai poi essere tu a pagarne le conseguenze.

    Pretendi dal costruttore la messa a norma dell'ambiente cucina.
    Potrebbero non concederti l'agibilità abitabilità dell'alloggio.

    In caso di contrasto, fai fare un sopralluogo all'amico idraulico, iscritto al registro della camera di commercio che in base alle tue richieste: cucina a gas, caldaia interna, ecc. ti indicherà gli adempimenti obbligatori.

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