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2012-02-12 13:43:53

Albero cade su recinzione, chi paga?


Buffalo78
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05 Febbraio 2012 ore 20:04 5
Salve. In questi giorni di bufera un albero posto nel giardino del mio vicino è caduto sulla recinzione che separa il mio giardino dal suo. La recinzione è ora praticamente inesistente e irreparabile. Occorre rifarla da capo. In questo caso a chi spetta ripagare il danno? Solo a lui oppure anche a me?
  • consulente
    0
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    Lunedì 6 Febbraio 2012, alle ore 08:10
    A intuito, penso che le spese competono al vicino...

  • nabor
    0
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    Lunedì 6 Febbraio 2012, alle ore 11:47
    Buongiorno, pare un caso abbastanza semplice, la responsabilità cade sul vicino, ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c.

  • buffalo78
    0
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    Lunedì 6 Febbraio 2012, alle ore 13:29
    Buongiorno, pare un caso abbastanza semplice, la responsabilità cade sul vicino, ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c.

    Grazie per la vostra consulenza, io non sono pratico di c.c. e su internet ho trovato:

    Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
    Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).

    Art. 2052 Danno cagionato da animali
    Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).

    Non mi sembra che il fatto sia illecito (art.2043), in fondo il vicino non ha tagliato di sua spontanea volontà i rami per farmi un danno... Per quanto riguarda l'art.2052 il dnno è stato cagionato da un albero e non da un animale. Ogni spiegazione a riguardo è graditissima e grazie ancora.

  • ottobre_rosso
    0
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    Martedì 7 Febbraio 2012, alle ore 07:51
    Buffalo, l'Art. 2043 cita non solo il dolo ma anche la colpa, e mi pare che il caso in oggetto rientri nella seconda, dopo tutto l'albero era sotto la sua responsabilità

  • nabor
    0
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    Domenica 12 Febbraio 2012, alle ore 13:43
    Buongiorno, la citazione dell'art. 2052, come potete immaginare, è un mio 'lapsus calami', mi riferivo al 2051, ed alla responsabilità per le cose in custodia, che, nella fattispecie, pare evidente. Il 2043 c.c. costituisce una vera e propria 'clausola generale', in tema di fatti illeciti, e sottende la colpa al pari del dolo, con evidenza maggiore della prima, in termini di concreta ricorrenza.

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