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2007-10-22 20:52:35

Agevolazioni fiscali prima casa - 16334


Naccherina1
login
21 Ottobre 2007 ore 13:20 3
So che l'argomento è già stato trattato diverse volte, ma la mia è una domanda specifica di cui non ho trovato aiuti da nessuna parte.
Esempio concreto: acquisto di prima casa in cointestazione con agevolazioni di imposte nel 2000. Vendita della stessa nel 2002 senza riacquisto entro un anno. In questo caso so bene che deve essere corrisposta la differenza + sanzione del 30%. Ma non viene fatto di iniziativa.
Nel 2006 viene ricomprata una nuova abitazione in cointestazione con agevolazioni previste per la prima casa. Nel 2007 arriva la notifica della sanzione relativa al primo acquisto.
Ora, io ho letto dappertutto che il controllo dell'Ufficio delle entrate deve avvenire entro 3 anni dalla decadenza, che in questo caso, tenuto conto dell'anno di possibile riacquisto, fanno 4 anni. La richiesta pertanto giugne fuori termine. Deve essere comunque onorata? Per paura di ulteriori sanzioni, è stata pagata. Ma visto quanto sopra, volendo perdere un po' di tempo e soldi con un avvocato, può essere chiesto il rimborso all'Agenzia delle Entrate per prescrizione dei termini? D'altra parte qualche volta sbagliano anche loro....
  • condominiale
    0
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    Domenica 21 Ottobre 2007, alle ore 20:18
    Secondo il Codice e le norme in vigore art. 28 della legge 689/1981, la prescrizione è quinquennale (salvo proroghe).

  • naccherina1
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 17:44
    Ma il link più volte citato in questo stesso forum parla di 3 anni a valere dalla decadenza del beneficio, che nel caso da me esemplificato è 1 anno dopo la vendita dell'immobile sul quale si è usufruito della riduzione. Ossia 4 anni in tutto. Oppure c'è una contraddizione?

  • condominiale
    0
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    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 20:52
    Ti ho risposto solo in funzione del tuo quesito: "La richiesta pertanto giugne fuori termine". (in base alla legge quindi non è fuori termine)

    Tutto ciò che riguarda invece la procedura del beneficio è ben spiegata dalla circolare dell'Agenzia delle entrate che conosci.

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