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2005-11-29 13:25:02

Acquisto immobile - 3917


Spyderma
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27 Novembre 2005 ore 19:35 1
Sto acquistando, da una società s.r.l., un'abitazione a questa pervenuta a seguito di esecuzione immobiliare (il tribunale ha emesso il relativo decreto). La società in parola, per poterla rivendere, ha provveduto a sanare piccoli abusi preesistenti per i quali, i vecchi proprietari avevano, nel 1985/86, inoltrato domanda di condono edilizio (la società si é agganciata a questo condono ed ha presentato integrazione). Avendo espletato tali pratiche, la società chiede di andare al rogito. A questo punto, tenuto conto che per l'acquisto ha chiesto la partecipazione di istituto bancario per la concessione di mutuo, mi chiedo:
é possibile stilare il rogito senza che il Comune abbia rilasciato la relativa "concessione edilizia in sanatoria"?
può il notaio redigere l'atto e la banca concedere il mutuo in assenza della predetta concessione?
Faccio presente che il Comune in argomento é inserito nella comunità del "parco del Partenio" e, quindi, dovrà anche l'Ente parco pronunciarsi sull'argomento?
Grazie anticipato e spero in una tempestiva risposta al fine di potermi ben tutelare nelle opportune sedi
  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Novembre 2005, alle ore 13:25
    Il comma 58 dell'art. 2 della legge 662/96 così recita:

    58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o piu' rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorita' competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorita' preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali e' consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

    Inoltre il notaio ti saprà consigliare adeguatamente.

    Ciao.

    Gigi

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