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2012-09-17 21:32:44

Acquisto casa particolarissimo


Districation
login
12 Settembre 2012 ore 18:38 7
Buonasera, sono un nuovo utente del forum, al quale mi rivolgo nella speranza di chiarire alcuni dubbi.
Vorremmo acquistare una casa oramai disabitata da 40 anni, chiedendo un mutuo per l'80% del valore della casa. Si tratterebbe di prima casa, pertanto il calcolo del tasso d'interesse e delle imposte sono state calcolate sulla base di questa circostanza.
La casa ha bisogno di manutenzione straordinaria per essere abitabile (di fatto).
Passo ai quesiti:
- per avere il mutuo come prima casa, fra le altre condinzioni, è necessario stabilire residenza ( e quindi far diventare abitazione principale?) entro 18 mesi (presumo dal rogito), oppure dimostrare di svolgere l'attività principale nel comune dove si trova l'immobile. Corretto?

Se sì, cosa è necessario fare per avere la residenza e conseguentemente stabilire ivi l'abitazione principale? Intendo in senso formale (richiesta in comune) e in senso sostanziale (quali lavori BISOGNA fare nella casa).

E ancora: ai fini della manutenzione straordinaria è necessaria la DIA o è sufficiente altro tipo di documento? Risponde a verità il fatto che, a fronte di nessuna comunicazione al comune, per manutenzione straordinaria ci sia esclusivamente sanzione pecuniaria di circa 250 ??

Ringrazio in anticipo chiunque volesse contribuire a fare chiarezza

Ciao,
Alberto
  • consulente
    Consulente Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 13 Settembre 2012, alle ore 08:56
    Riguardo il primo punto, intuitivamente credo che sia necessaria la residenza per usufruire delle agevolazioni fiscali come prima abitazione.
    Ovviamente è necessario appurare questa condizione direttamente con il notaio che dovrà redigere il rogito.

    Per il cambio di residenza, occorre recarsi all'ufficio comunale specifico per chiedere il cambio di residenza che verrà poi trascritto anche sulla patente di guida e libretto auto.

    In terzo luogo, trattandosi di ristrutturazione edilizia la DIA o qualunque autorizzazione rilasciata dal comune è necessaria e sottoposta chiaramente a firma di un professionista.

    Tuttavia, se si tratta di semplice manutenzione come ad esempio una tinteggiata, levigatura di pavimenti, sostituzione di porte, ecc., forse non è necessario procedere con l'attivazione di questa procedura, ma una più semplificata.
    A questo quesito potrà rispondere l'ufficio tecnico del comune.

  • districation
    Districation Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 13 Settembre 2012, alle ore 09:42

    In terzo luogo, trattandosi di ristrutturazione edilizia la DIA o qualunque autorizzazione rilasciata dal comune è necessaria e sottoposta chiaramente a firma di un professionista.

    Tuttavia, se si tratta di semplice manutenzione come ad esempio una tinteggiata, levigatura di pavimenti, sostituzione di porte, ecc., forse non è necessario procedere con l'attivazione di questa procedura, ma una più semplificata.
    A questo quesito potrà rispondere l'ufficio tecnico del comune.

    Grazie per la risposta , ma a norma del decreto "semplificazione" del 2010 a fronte di una manutenzione straordinaria non è sufficiente inviare relazione tecnica e progetto firmati dal tecnico (geometra e/o architetto?), al comune, senza SCIA O DIA, e senza dover aspettare 30gg, anche perché la regione in cui abito (Piemonte) ha dato parere conforme all'applicabilità diretta ?

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 14 Settembre 2012, alle ore 10:47
    Cosa intendi per manutenzione straordinaria? La pratica comunale è diversa a seconda del tipo di lavori che farai: potrebbe essere necessaria una semplice comunicazione a firma tua se non sposti pareti, asseverata da un tecnico se le sposti, una SCIA se tocchi muri portanti o altro, una paesaggistica se tocchi l'esterno ed è vincolato, ecc. Cioè bisogna vedere il caso specifico.
    La sanzione è di 258 euro, è vero. Ma non è che con la sanzione poi la situazione è a posto: dovrai comunque sistemare la cosa in comune e al catasto o con un tuo tecnico o il comune d'ufficio, addebitandotene ogni costo.

  • districation
    Districation Ricerca discussioni per utente
    Sabato 15 Settembre 2012, alle ore 09:06
    La definizione data dal decreto legge 40/2010 di cui sopra, quindi gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

    Dato che il nostro intervento non richiederebbe tali lavori dovremmo rientrare nell'ambito semplificato e di conseguenza niente DIA.

    Ciao,
    Alberto

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Domenica 16 Settembre 2012, alle ore 13:33
    Buongiorno, 'prima facie' parrebbe potersi applicare la procedura semplificata, ma, essendo la casa disabitata da 40 anni circa, non avete pensato a lavori manutentivi di consolidamento effettivo? avete acquisito il collaudo statico o, quantomeno, la certificazione d'agibilità dell'immobile?

  • districation
    Districation Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 17 Settembre 2012, alle ore 07:43
    Essendo la casa disabitata da 40 anni circa, non avete pensato a lavori manutentivi di consolidamento effettivo? avete acquisito il collaudo statico o, quantomeno, la certificazione d'agibilità dell'immobile?

    La struttura statica sembra solida, al riguardo effettueremo altre visite con nostri consulenti. Per ciò che riguarda il collaudo statico, o quantomento la certificazione di agibilità, è onere del venditore presentare tali certificazioni?

    Grazie dell'interessante spunto,
    Alberto

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 17 Settembre 2012, alle ore 21:32
    Collaudo statico e certificazione d'agibilità possono essere richiesti dal promissario acquirente che, in difetto degli stessi, potrebbe risolvere il contratto di compravendita.

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