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2009-01-14 21:39:33

Spese parquet e piastrelle per 55%


Batoo
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09 Dicembre 2008 ore 09:01 8
Lo so che lo avrete detto gia' 1000 volte, ma non lo trovo da nessuna parte... scusatemi.

Le spese per le finiture dei pavimenti rifatti secondo normativa del 55%:

acquisto parquet e piastrelle
posa del tutto

si possono detrarre con il 55%?

Grazie!
  • condominiale
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    Martedì 9 Dicembre 2008, alle ore 09:39
    Lo sai bene che ne abbiamo parlato decine di volte e la tua risposta la puoi trovare nelle discussioni precedenti usando il tasto "cerca" qui in alto.

    Comunque, i pavimenti (parquet) in linea di massima non sarebbero detraibili, nel tuo caso, se la fattura che pagherai con il bonifico riporta come lavoro principale la coibentazione della struttura "orizzontale" (pavimento) e l'asservazione (certificazione) del tecnico (obbligatoria) dimostra il rggiungimento dei parametri in base alle tabelle ministeriali, tutto il lavoro, compreso il parquet che per forza deve essere rimosso, entrerà nella detrazione.

    Quanto sopra alla luce del nuovo decreto che sta rivoluzionando la detrazione del 55%, soprattutto a partire dal 2009, quindi affrettati e cerca di concludere tutto entro il 2008: lavori, fatture, bonifici, asservazione del tecnico, compilazione modulo online sul sito dell'Enea.

    Qui tutto quello che ti serve:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

  • batoo
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    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 09:32
    Sono in confusione. Il mio termotecnico mette in dubbio questa possibilita'. Dice che la seguente Istanza dell'AdE secondo lui avrebbe negato la cosa.
    A mio parere, l'istanza attiene solo al riscaldamento a pannelli. E tra l'altro negherebbe anche la possibilita' di detrarsi le spese di demolizione dei pavimenti preesistenti, mentre ritengo che per la detrazione delle strutture opache orizzontali sia inclusa, corretto?

    AIUTO! Grazie.

    RISOLUZIONE N. 283/E
    Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Roma, 07 luglio 2008
    OGGETTO: Interpello ai sensi dell?art. 11 della legge n. 212 del 2000 Detrazione del 55 per cento per spese relative ad interventi di risparmio energetico. Art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma
    347 della L n. 296 del 2006 , è stato esposto il seguente
    QUESITO
    L'istante segnala che è intenzionato ad acquistare un appartamento in un edificio esistente, nel quale intende rifare tutti i pavimenti, nonché, essendo venuto a sapere dell'opportunità offerta dal comma 347 della legge finanziaria 2007, provvedere alla sostituzione dell'impianto esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento, che consentirebbe di portare in detrazione il 55 per cento delle spese da sostenere. In particolare, a parere dell'istante in base al dettato del D.M. 19 febbraio 2007, art. 3, comma 1, lett. c), punto 2), è possibile fruire della
    detrazione del 55% in relazione a tutte le spese concernenti il rifacimento dei
    pavimenti. Più precisamente, vengono indicate le seguenti spese:
    - manodopera dismissione del vecchio pavimento;
    - carico e trasporto in discarica più oneri discarica per smaltimento materiale demolizione vecchio pavimento;
    - fornitura e posa in opera di tutti i materiali/componenti l'impianto radiante;
    - fornitura e posa in opera delle tubazioni e relative coibentazioni dalla caldaia ai collettori;
    - fornitura e posa in opera del massetto necessario per l'impianto radiante;
    - fornitura e posa in opera dei nuovi mattoni;
    - fornitura e posa in opera dei battiscopa;
    - spese del falegname per accorciare l'altezza delle porte interne in legno per adeguamento all'altezza del nuovo pavimento (più alto per la presenza dell'impianto radiante);
    - eventuale tinteggiatura delle pareti se queste saranno sporcate a seguito dei lavori.
    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
    Vengono prospettate le seguenti soluzioni:
    1) le spese elencate, in generale, che siano strettamente attinenti alla realizzazione dell'impianto radiante (il tutto fatturato e pagato con bonifico), possono essere portate
    in detrazione al 55 per cento;
    2) in caso di ritardato inizio dei lavori (a cavallo tra 2008 e 2009) è possibile portare in detrazione nel 2008 parte delle spese, quelle effettivamente sostenute nel 2008, detraendo nel 2009 quelle di completamento sostenute nel 2009;
    3) è possibile pagare gli importi delle fatture a rate, sempre con bonifico, frazionando
    gli importi da pagare alle maestranze in rate alle quali corrisponderanno delle fatture parziali pagate con bonifici.
    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
    La detrazione per gli interventi di risparmio energetico è stata introdotta, nel nostro ordinamento tributario, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007
    - art. 1, commi da 344 a 349. Sulla base della originaria formulazione della normativa
    la detrazione era limitata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Successivamente, con l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ambito agevolativo è stato esteso anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre
    2010. Ai sensi della normativa vigente, gli interventi di risparmio energetico per i quali è disposta l'agevolazione sono suddivisi in n. 4 categorie a ciascuna delle quali corrisponde uno specifico importo massimo detraibile - da Euro 30.000 a Euro
    100.000.
    Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio, si rammenta che, relativamente agli interventi effettuati a far data dal 1° dicembre 2008, la detrazione può essere ripartita, secondo il disposto recato dall'art. 1, comma 20, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un numero di rate, di pari importo, compreso tra tre
    e dieci, a scelta irrevocabile del contribuente da operarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
    L'art. 4, comma 1-bis, del Decreto interministeriale 19 febbraio 2007, recante le disposizioni di attuazione relative alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con il D.M. 7 aprile 2007, indica gli adempimenti che il soggetto, che intende avvalersi dell'agevolazione fiscale, deve porre in essere per le spese sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, ivi comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
    Al riguardo, con riferimento alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con impianti dotati di pompe di
    calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, il beneficiario
    deve:
    - acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla legge;
    - acquisire e trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori :
    1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A del decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere anche il medesimo tecnico che produce l'asseverazione;
    2. la scheda informativa, di cui all'allegato E al decreto, relativa agli interventi realizzati.
    - effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale;
    - conservare ed esibire, eventualmente, in caso di previa richiesta degli uffici finanziari, la ricevuta della trasmissione all'Enea, le fatture o le ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese.
    Ciò premesso, avuto riguardo al quesito posto dall'istante si precisa quanto segue.
    La detrazione per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale è disciplinata al comma 347 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, per tale tipologia di interventi, fissa il valore massimo di detrazione in 30.000 euro. Ai fini della individuazione dei predetti interventi occorre fare riferimento all'art. 1, comma 5, del decreto, che li individua in quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008,
    di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.
    Elementi caratterizzanti gli interventi in esame, pertanto, sono :
    Ø la sostituzione di impianti preesistenti;
    Ø l'installazione di caldaie a condensazione ovvero di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia.
    Conseguentemente, non risultano agevolabili l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, così come pure la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore che, sia pure ad alto rendimento, siano diversi da quelli espressamente individuati dalla norma. Prescindendo dalle caratteristiche tecniche e di rendimento che i predetti impianti devono possedere ai fini del riconoscimento dell'asseverazione, la cui individuazione è operata dall'art. 9 del decreto 19 febbraio 2007, e successive modificazioni, occorre tenere presente che l'agevolazione può riguardare, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto, lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Al riguardo, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 la scrivente ha precisato che "tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico". Sulla base delle predette considerazioni, pertanto, non tutte le spese programmate dall'istante possono fruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 347, della legge n. 296 del
    2006, bensì solo quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico.
    Peraltro, l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle competenza esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.
    In relazione ai criteri sopra indicati, si ritiene, a titolo di esempio, che, nel caso in esame, la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i
    pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo
    smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.
    Si fa presente, peraltro, che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento delle spese di ristrutturazione, di cui all'art.
    1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni.
    Per quanto concerne il quesito concernente le modalità di fruizione della detrazione, relativamente ai lavori per i quali il contribuente non è ancora in possesso della documentazione in quanto trattasi di interventi in corso di realizzazione - come nel caso in cui i lavori siano eseguiti a cavallo fra il periodo di imposta 2008 e 2009 - si fa presente che il comma 1-quater, dell'art. 4, del decreto di attuazione stabilisce che la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Resta inteso che, ricorrendo tale ipotesi, nell'anno 2008 la detrazione può riguardare unicamente le spese effettivamente sostenute in tale annualità.
    Infine, per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, la scrivente ritiene che tale modalità di pagamento non ostacoli il riconoscimento dell'agevolazione a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa (entro
    il 2010).
    Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 12:27
    Abbiamo parlato decine di volte di questa risposta dell'Agenzia.

    Resta il fatto che in altre risposte sui medesimi quesiti, l'Agenzia ha dato pareri diversi, confermando la possibilità della detrazione anche del pavimento quando asservito ai lavori nella parte sottostante.

    Se avessi riletto le molte discussioni su questo argomento, avresti trovato i riferimenti.

    Comunque, se non intendi approfondire l'agevolazione del 55%, ricorda almeno che puoi usufruire del 36% se ribassi almeno di 1 mm il pavimento stesso, leggi la tabella dell'Agenzia delle Entrate che trovi qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • batoo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 10:53
    Ti ringrazio nuovamente per l'attenzione e mi scuso se ho disturbato.

    Come ripeto, ho cercato nelle discussioni per almeno due ore prima di scrivere, ma non ho trovato nulla.

    Ciao e grazie.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 18:05
    Nessun problema ....

    Visto che conservo in un archivio (un enorme file che si aggiorna quotidianamente) le migliaia di risposte che propongo nel forum, forse per me è più facile trovare, tramite ricerca nell'archivio stesso, tutte le discussioni e tutti i riferimenti che ho gia più volte inserito.

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Gennaio 2009, alle ore 20:56
    Lo sai bene che ne abbiamo parlato decine di volte e la tua risposta la puoi trovare nelle discussioni precedenti usando il tasto "cerca" qui in alto.

    Comunque, i pavimenti (parquet) in linea di massima non sarebbero detraibili, nel tuo caso, se la fattura che pagherai con il bonifico riporta come lavoro principale la coibentazione della struttura "orizzontale" (pavimento) e l'asservazione (certificazione) del tecnico (obbligatoria) dimostra il rggiungimento dei parametri in base alle tabelle ministeriali, tutto il lavoro, compreso il parquet che per forza deve essere rimosso, entrerà nella detrazione.



    Scusami Condominiale, ma quando si installa un impianto radiante per forza di cosa bisogna installare dei pannelli coibenti su cui vengono posati i tubi che poi vengono annegati nel massetto fatto apposta. A questo punto se l'asseverazione di un tecnico dimostra che con lo svellimento dei pavimenti e l'installazione dell'impianto radiante si ottiene nel contempo una coibentazione per rientrare nei valori previsti dall'Enea allora è possibile detrarre anche tutte le spese sostenute per le piastrelle etc. etc.

    è giusto ?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Gennaio 2009, alle ore 21:36
    Ogni giorno invito a leggere il link dove vi sono tutte le risposte a tutte le domande:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

    Per quel che riguarda il tuo quesito avresti trovato il link che porta qui dove trovi le risposte ufficiali (non il mio parere):

    http://www.condomini.altervista.org/Cir ... e33_55.pdf

    In questo forum siamo abituati a fornire sempre i riferimenti, non solo i nostri pareri.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Gennaio 2009, alle ore 21:39
    Ogni giorno invito a leggere il link dove vi sono tutte le risposte a tutte le domande:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

    Per quel che riguarda il tuo quesito avresti trovato questo link che porta alla risposta ufficiale dell'Agenzia delle Entrate (non il mio parere):

    Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla differenza di detrazione del 36% o del 55% per le varie tipologie di lavori (pavimenti esclusi)

    In questo forum siamo abituati a fornire sempre i riferimenti, non solo i nostri pareri.

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