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2010-06-23 11:08:15

Quale detrazione ?


Rrepetta99
login
02 Febbraio 2010 ore 12:58 21
Scusate ma sto uscendo pazzo.
Sto ristrutturando casa e sto rifacendo l'impianto dei termosifoni (tutti i tubi) per poter poi sotituire una vecchia caldaia con una a condensazione. Visto che ci sono sostituisco tutto l'impianto idraulico e del gas rifacendo quindi i pavimenti (fondo e battuto per nuova posa piastrelle).
Al momento ho solo inoltrato la comunicazione a Pescara + ASL.
La mia intenzione era di richiedere il 36% per quello che posso detrarre ed il 55% per il discorso risparmio energetico.
Se ho capito bene, per il 55% non devo presentare o inviare nulla. Si fa tutto sul sito dell'ENEA entro 90 giorni da quando si è finiti i lavori
Cosa e' giusto detrarre al 36 o 55 dei miei lavori ? Ricordo che non sto facendo un riscaldamento a pavimento ma sostiutzione dei tubi vecchi dei caloriferi con altri nuovi. Il tutto in cucina salone e due bagni Grazie
  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Febbraio 2010, alle ore 14:08
    Impianto idraulico e gas: 36%
    Impianto di riscaldamento: 55%
    Pavimenti: dove passano i tubi del riscaldamento al 55%; dove passano quelli idrici e del ga 36%; dove non passa nulla (ad es. un ripostiglio) nessuna detrazione.
    Il tecnico che ti segue dividerà le spese e ti dirà tutto lui.

  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Febbraio 2010, alle ore 14:34
    Per lollolalla: ciao...toglimi una curiosità. Ma se rrepetta ha presentato a Pescara il tutto per il 36% e sta ristrutturando casa, perché il pavimento del ripostiglio (preso ad esempio quale locale senza passaggi tubi) se lo rifà non può scaricarlo come 36%? Grazie, ciao

  • staff
    Staff Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Febbraio 2010, alle ore 15:50
    Ne abbiamo parlato centinaia di volte nel forum ....

    I pavimenti sono considerati "materiale di consumo" e quindi non vengono agevolati ai fini della detrazione, possono essere detratti solo nel caso di interventi necessari sotto il pavimento stesso (vedi tubi riscaldamento).

    La tabella dell'Agenzia delle Entrate con i lavori ammessi alla detrazione e l'Iva corrispondente la trovi al "solito" link:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Febbraio 2010, alle ore 16:40
    ...senz'altro mi sono perso le altre 99 volte!
    E' che suona strano che se uno cambia tutto il pavimento dell'abitazione causa rifacimento tubazioni riscaldamento, possa scaricare un po' di piastrelle sì ed un po' no.
    Capisco il cambio piastrelle fine a sé stesso (manutenzione ordinaria) ma in questo caso credevo che le piastrelle del "ripostiglio" rientrassero in un intervento più ampio, esattamente come previsto dalla manutenzione ordinaria da eseguirsi contestualmente ad una straordinaria. Ringrazio cmq per la lacuna colmata...

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 3 Febbraio 2010, alle ore 09:25
    Sta al tecnico valutare la cosa. In caso di controlli (non ho ancora capito che li fa...) risponde degli scomputi fatti.
    Considerando che il pavimento può essere cambiato non necessariamente dappertutto, ma in alcune stanze no, se in queste stanze viene rifatto solo per estetica e non per necessità d'impianto, non vedo come faccia io tecnico a dchiarare che è legato all'impianto. Poi, è ovvio, se il ripostiglio è 1mq è una cosa, ma se è 20mq, come fai a dichiarare che rifai il pavimento causa rifacimento dell'impianto?
    Inoltre, secondo me, non basta il titolo edilizio per ottenere la detrazione, ma è importante vedere il tipo di lavori: cambiare un pavimento è manutenzione ordinaria (e come tale non detraibile). Anche se lo faccio con DIA, sempre manutenzione ordinaria rimane. Se lo cambio per altri motivi, ad es. il rifacimento dell'impianto, allora diventa detraibile. Comuqnue ritengo che la DIA presentata da rreppetta99 sia di manutenzione straordinaria e non di ristrutturazione...

  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 3 Febbraio 2010, alle ore 10:43
    Grazie lollolalla per la risposta però capisci che la perplessità é forte: c'é un punto ben preciso nella normativa dove si dice che le opere minori (e parla proprio delle ordinaria) vengono assorbite nella categoria superiore e quindi detraibili. Pagina 9 del fascicolo scaricabile dal sito Ag. Entrate che parla della manutenzione ordinaria: se gli interventi ordinari "fanno parte di un intervento più vasto...(omissis)...l'insieme delle opere é comunque soggetto alle detrazioni"
    Cioé: se faccio una DIA con demolizione di pareti, allora anche piastrelle ed imbiancature rientrano...tanto per fare un esempio.
    Cavolo!!! Se così non fosse sai quante ne ho cannate, la mia compresa, però poi li denuncio per un uso improprio della lingua italiana!!
    Ecco perché, per analogia, credevo che se devi cambiare il pavimento per i tubi allora questi lavori di pavimentazione sarebbero stati assorbiti da quelli preminenti.
    PARADOSSALMENTE, converrebbe ...far girare i tubi del riscaldamento più larghi, passare nella zona del fantomatico ripostiglio e detrarre tutto? Ripeto...parlo per assurdo.
    Ciao,grazie

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 3 Febbraio 2010, alle ore 12:28
    Sì, lo conosco quel pezzo, ma io l'ho interpretato nel senso più restrittivo, per cui se li fai perché sposti i muri o perché rifai gli impianti, allora rientrano nell'intervento più vasto. Se li rifai insieme a questi, ma non per questo motivo, allora non ritengo siano detraibili... poi è ovvio che gli scomputi si fanno a favore del cliente... A questa interpretazione avevo avuto riscontro contattando direttamente l'AdE, però quattro o cinque anni fa, magari ora è cambiata.
    Sul 55% sono sicura perché ho una mail di risposta dell'Enea dell'anno scorso ed è normale scomputare i lavori non detraibili.
    Comunque ribadisco che non ho ancora capito chi effettivamente fa i controlli tecnici su queste cose: secondo me nessuno! Se esce l'AdE, arriva un amministrativo...
    Per il paradosso, effettivamente è così; è come ti dicevo prima: se il ripostiglio è 1mq sfido chiunque a dirti qualcosa, ma se rifai l'impianto su un piano e sull'altro solo il pavimento, quest'altro piano non ritengo sia detraibile, anche se i lavori li fai insieme. Tra le altre cose non sarebbe nemmeno contemplato nella DIA (tant'è che il più delle volte si fanno iniziare prima dei 30 giorni i lavori per cui non è necessaria la DIA, mentre per gli altri si aspetta...).
    Poi è ovvio, questa è la mia interpretazione, forse la più restrittiva, però mi pare anche quella più difendibile in caso di controlli.

  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 3 Febbraio 2010, alle ore 13:35
    La cosa curiosa (per usare un eufemismo) delle leggi italiane e che ci sia sempre bisogno di un qualcuno o di un qualcosa che le debba spiegare, perché anche nelle parti apparentemente chiare ti rimane sempre l'ombra del dubbio.
    In merito alla mia prima osservazione (con riferimento al simbolico ripostiglio sullo stesso piano, non certamente a ipotetici locali del piano sopra non interessati dai lavori) mi rimane il dubbio ma mi fido dell'esperienza altrui; in merito al secondo punto (detrazione delle opere ordinarie se fatte con straordinarie) credo onestamente di aver interpretato giusto (e non solo io) ma il dubbio restrittivo di lollolalla mi si insinua tra i duecento pensieri...
    Magari l'esperienza dello staff mi può aiutare, senza però citare semplicemente un link che mi lascia gli stessi dubbi che avevo prima...grazie

  • staff
    Staff Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 3 Febbraio 2010, alle ore 19:39
    Ti ha gia risposto esaurientemente Lollolalla.

    Le attività "orinarie" di solito non sono detraibili (salvo le eccezzioni citate).

    Al professionista che deve controfirmare la DIA insieme a me, chiedo di indicare un "lavoro" detraibile secondo le tabelle dell'Agenzia ........ di solito le tubazioni che passano sotto il pavimento hanno sempre delle perdite ..... accidenti ....

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 4 Febbraio 2010, alle ore 06:31
    Le attività "orinarie" di solito non sono detraibili (salvo le eccezzioni citate).

    Le attività "orinarie", dal punto di vista della vescica, possono anche essere considerate come delle detrazioni... con qualche eccezzione

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 12:40
    La cosa curiosa (per usare un eufemismo) delle leggi italiane e che ci sia sempre bisogno di un qualcuno o di un qualcosa che le debba spiegare, perché anche nelle parti apparentemente chiare ti rimane sempre l'ombra del dubbio.
    E? abbastanza consueto che le leggi non possano prevedere la numerosissima casistica che si può presentare. Adeguare le leggi ai fatti, cioè interpretarle, nel caso delle leggi tributarie, è un compito che spetta in primo luogo ai contribuenti ed in caso di controversie con l?Agenzia, alla magistratura. Le circolari o risoluzioni dell?Agenzia delle Entrate sono sue interpretazioni che, per quanto autorevoli, non hanno nessun valore normativo.

    Sta al tecnico valutare la cosa. In caso di controlli (non ho ancora capito che li fa...) risponde degli scomputi fatti.
    Se lollolalla si riferisce alla famosa circolare 283/2008 dove è indicato che l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, noi, che siamo tecnici abilitati, non condividiamo nè questa affermazione nè altre conclusioni di questa infelice risoluzione. Per esempio, non condividiamo la esclusione delle spese relative ai pavimenti perché in palese contrasto, a nostro parere, con l?articolo 3 comma c2 del DM 19/2/2008.
    Riguardo al Tecnico che individua le spese da detrarre, ci domandiamo in quale norma è contenuta questa attribuzione di competenza, con quali limiti e con che regole. Di conseguenza ci domandiamo quale valore essa può avere in un contenzioso giudiziario. La disciplina delle detrazioni 55%, in caso di sostituzione di caldaia, nella maggior parte dei casi, non prevede neanche l?asseverazione del tecnico abilitato. Dove è prevista, essa deve contenere gli elementi indicati nel suddetto DM. Questi elementi certamente non riguardano la indicazione delle spese che i possono detrarre e quelle che non si possono detrarre.

    chiedo di indicare un "lavoro" detraibile secondo le tabelle dell'AgenziaL?indicazione di staff è sicuramente la più pratica. Se comunque si riesce ad assecondare le indicazioni dell?Agenzia, si risparmiano molti grattacapi. E? normale che la soluzione sia trovata nella gestione, col fornitore, della denominazione dei lavori e nella suddivisione delle spese piuttosto che nella interpretazione non sempre facile, della legge stessa o dei documenti dell?Agenzia. Non si tratta di aggirare o di ingannare, ma di semplificare e di ricondursi il più possibile a casi la cui interpretazione è comunemente accettata.

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 15:04

    Se lollolalla si riferisce alla famosa circolare 283/2008 dove è indicato che l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, noi, che siamo tecnici abilitati, non condividiamo nè questa affermazione nè altre conclusioni di questa infelice risoluzione. Per esempio, non condividiamo la esclusione delle spese relative ai pavimenti perché in palese contrasto, a nostro parere, con l?articolo 3 comma c2 del DM 19/2/2008.
    Riguardo al Tecnico che individua le spese da detrarre, ci domandiamo in quale norma è contenuta questa attribuzione di competenza, con quali limiti e con che regole. Di conseguenza ci domandiamo quale valore essa può avere in un contenzioso giudiziario.

    Purtroppo noi tecnici abilitati non dobbiamo condividere le leggi o interpretarle a nostro vantaggio, ma dobbiamo semplicemente limitarci a rispettarle, cercando di evitare ogni possibile fonte di contenzioso con le autorità competenti. E quale metodo migliore se non l'interpretazione più restrittiva della stessa legge... Purtroppo, anche se non condividiamo, progettiamo e lavoriamo cercando di seguire tutte lenorme vigenti.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Febbraio 2010, alle ore 06:42
    Crediamo di condividere, se abbiamo ben capito, quello che sostanzialmente lollolalla afferma, ma chiediamo pazienza se insistiamo nel precisare alcuni punti.
    - Non si tratta di condividere o di rispettare delle leggi, ma delle interpretazioni dell?Agenzia delle Entrate. Le interpretazioni dell?Agenzia, anche secondo la Cassazione, sono documenti privi di valore normativo perfino all?interno dell?Agenzia stessa. L?Agenzia non rappresenta alcuna autorità in questo ambito.
    - Le leggi invece, nell?ordinamento tributario italiano, il contribuente deve interpretarle perché è l?unico responsabile della determinazione dell?imposta che gli spetta di corrispondere.
    - Confermiamo che non esistono norme (norme, non risoluzioni) che attribuiscano ad un tecnico la responsabilità di distinguere i lavori detraibili e quelli non detraibili. Come ho detto sopra è sempre il contribuente l?unico responsabile di quello che dichiara. Se egli preferisce avvalorare la sua interpretazione con un documento redatto da un tecnico è libero di farlo, ma non lo tutela in nulla, salvo accordi specifici col tecnico stesso.

    Se abbiamo ben capito l?intervento, lollolalla raccomanda di seguire comunque le indicazioni dell?Agenzia per evitare contrasti con la stessa. Siamo assolutamente d?accordo soprattutto quando le entità delle detrazioni sono relativamente modeste e quando non si ritiene di avere una sufficiente preparazione per sostenere un contradditorio.
    Infine due considerazioni. La prima. E? molto raro, ma può succedere che un funzionario dell?Agenzia non condivida l?interpretazione illustrata in una circolare o risoluzione. Non è formalmente obbligato al contrario. L?aver seguito il dettame di circolari e risoluzioni, non necessariamente salvaguarda da contestazioni.
    La seconda. Le sentenze della magistratura tributaria, condannano l?Agenzia più o meno nel 50% dei casi. Ciò dimostra che le sue interpretazioni non sono infallibili. Se si hanno argomenti, esistono procedimenti extragiudiziali per sostenerli e l?Agenzia stessa li valuta attentamente. Neanche essa ama collezionare condanne.

  • telekaiman
    Telekaiman Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Febbraio 2010, alle ore 11:53
    Scusate se magari ripeto la stessa domanda ma ho provato cercare una domanda simile non l'ho trovata. Allora io mettero' il riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione. I lavori che rientrano nel 55% sono: demolizione massetto e pavimento pre esistente, installazione di tutto l'impianto di riscaldamento con la posandel nuovo massetto. Il parquet che mettero' non dovrebbe rientrare giusto? La demolizione e smaltimento del vecchio pavimento dovrebbe rientrare in quanto per mettere l'impianto a pavimento e' un lavoro che devo fare giusto?

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Febbraio 2010, alle ore 12:21
    Leggiti bene l'art. 3 di questo
    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... i_2009.pdf
    e poi:
    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... 070708.pdf

    decidi tu cosa fare perché come dice studiosparo (sono d'accordo)sei tu il responsabile.

  • telekaiman
    Telekaiman Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Febbraio 2010, alle ore 13:20
    Leggiti bene l'art. 3 di questo
    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... i_2009.pdf
    e poi:
    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... 0708.pdfIn

    infatti e' questo il mio dubbio in quanto per fare un lavoro a regola d'arte il pavimento va demolito e deve essere fatto un nuovo massetto, quindi leggendo la legge mi viene da pensare che la demolizione e rifacimento del massetto ed anche del pavimento rientrino nel 55%. L'interpretazione dell'agenzia minsembra alquanto non corretta. Mi sembra l'interpretazione che danno all'irap, fino a qualche hanno fa lo ho pagato poi dopo ricorso in tribunale mi hanno reso tutti i SDI perché non dovuti....l'agenzia spesso sbaglia

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Febbraio 2010, alle ore 07:23
    I lavori che rientrano nel 55% sono: demolizione massetto e pavimento pre esistente, installazione di tutto l'impianto di riscaldamento con la posandel nuovo massetto. Il parquet che mettero' non dovrebbe rientrare giusto? La demolizione e smaltimento del vecchio pavimento dovrebbe rientrare in quanto per mettere l'impianto a pavimento e' un lavoro che devo fare giusto?
    Se il parquet lo metti dove hai tolto il pavimento per rifare i tubi del riscaldamento rientra anche questo.

  • telekaiman
    Telekaiman Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Febbraio 2010, alle ore 08:57
    Allora l'interpretazione mia è giusta..chiaramente mettendo il riscaldamento a pavimento su tutta casa e distruggendo e rifacaendo tutto il paviemtno mi rientra tutto in detrazione al 55%.
    Ora devo convincere il mio tecnico che ci rientra perché lui mi ha detto di no...ma secondo me si.....

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Febbraio 2010, alle ore 10:40
    Se rifai solo i pavimenti, niente detrazione.
    Ma se i pavimenti li demolisci e li rifai per mettere sotto l'impianto, detrai sia la rimozione del vecchio che la posa del nuovo pavimento (tu metti parquet, ottima scelta, ma anche se mettesi le piastrelle sarebbe la stessa cosa).
    Fai leggere al tuo tecnico la guida dell'AdE e le determinazioni dell'Enea. Vedrai che si convincerà, se no cambia tecnico.

  • laurettamia
    Laurettamia Ricerca discussioni per utente
    Martedì 22 Giugno 2010, alle ore 09:28
    Quindi vorresti dire e confermare che se sfaccio il pavimento, rifaccio tutto il massetto metto l'impianto a pavimento, può essere detratto anche il pavimento, cioè il costo delle mattonelle??


    Ne abbiamo parlato centinaia di volte nel forum ....

    I pavimenti sono considerati "materiale di consumo" e quindi non vengono agevolati ai fini della detrazione, possono essere detratti solo nel caso di interventi necessari sotto il pavimento stesso (vedi tubi riscaldamento).

    La tabella dell'Agenzia delle Entrate con i lavori ammessi alla detrazione e l'Iva corrispondente la trovi al "solito" link:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • laurettamia
    Laurettamia Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Giugno 2010, alle ore 11:08
    E' normale che sfaccio il pavimento, per passare i tubi dell'impianto di riscaldamento radiante o meno, ho spaccato tutto il pavimento massetto e anche i tabelloni dell'ex vespaio, ma secondo te nella fattura ai fini della detrazione del 55, posso mettere disfacimento pavimenti, rifacimento pavimento, o lascio la descrizione vaga? Perché ho letto varie contraddizioni anche nel link che mi hai detto.
    Posso detrarre al 55 la spesa del disfacimento e rifacimento pavimento? E nella fattura quale dicitura ci va messa?
    Mi pare di capire che se un certificatore ti attesta che il pavimento andava tolto per permettere di fare il riscaldamento a pavimento o non, si possono detrarre anche il costo dei pavimenti.

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