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sp
2008-10-05 22:13:52

Detrazioni varie - 21943


Snuffles
login
01 Ottobre 2008 ore 18:17 1
Buona sera a tutti,
ho una domanda da sottoporvi, io non sono un commercialista ma, vorrei delle informazioni da voi del settore.
Io e la mia fidanzata abbiamo deciso di sposarci e di ristrutturare una parte dell'abitazione dei suoi genitori.
L'abitazione è intestata ad entrambi i coniugi ed è divisa in due appartamenti, uno al piano terra ed uno al primo. Loro quest'anno non hanno pagato l'ici sull'appartamento del primo piano in quanto risulta prima casa, mentre lo hanno pagato per il piano terra.
Premesso questo, ci stiamo accingendo ad ampliare e ristrutturare il piano primo, il costruttore ci ha comunicato che l'Iva è al 10% (non al 4%) corretto?
Secondo, per avere le detrazioni del 55% o 36%, le fattura per i lavori devono essere comunque intestate ai genitori corretto? E se volessimo chiedere un finanziamento sono sempre loro a doverlo chiedere? E se lo chiedessimo noi potremmo farlo?
Insomma per avere le migliori agevolazioni economiche cosa consigliate di fare? Intestare l'appartamento alla figlia? O sia a mè che lei?
Forse sono stato un poco incasinato ma, sono a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
Confido in voi,
Grazie mille.
Cristian

Dimenticavo, siccome il tutto si svolgerà a cavallo tra il 2008 e il 09 le detrazioni saranno ancora valide?
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 5 Ottobre 2008, alle ore 22:13
    Ho gia risposto decine di volte alle tue domande nel forum.

    L'Iva sulle ristrutturazioni è al 10%.

    Possono godere delle detrazione anche:

    a) il proprietario o nudo proprietario;
    b) il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
    c) il locatario o comodatario;
    d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
    e) gli imprenditori individuali - anche come impresa familiare - limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
    f) i soci delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, sempre che sussistano le stesse condizioni previste per l'imprenditore individuale;
    g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);
    h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita (compromesso). Inoltre l'acquirente deve indicare gli estremi di registrazione nell'apposito spazio previsto nel modello di comunicazione per la detrazione.

    Come al solito c'è tutto scritto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

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