Buongiorno,Potrebbe gentilmente indicare dove si trova questa indicazione slnei vari decreti?Grazie in anticipo.“Gent.mo Graziano, non c'è nessun conflitto tra la vecchia detrazione fiscale del 50% e del Superbonus 110. Ovviamente l'una va ad escludere l'altra, quindi le prossime rate in scadenza non potrà detrarle, ma porterà quelle più "pesanti". Cordiali saluti.”
Gent.mo Sig. Pasquale, sono anch'io nella situazione del Sig. Graziano, ovvero, Nel 2013 ho svolto lavori di ristrutturazione usufruendo del bonus casa 50% e quindi fino al 2023 avrò rimborso completo nel mio tetto irpef. Adesso vorrei fare altri lavori usufruendo del ecobonus 110% , il tetto cappotto pannelli fotovoltaici con pompa di calore e relativa caldaia a condensazione ( il tutto con cessione del credito), la mia domanda è: quindi posso sostituire nuovamente la caldaia, ma perderò solo la parte in detrazione della stessa caldaia o tutto quello che erano l'interi lavori portati in detrazione della ristrtturazione? un grazie in anticipo. saluti“Gent.mo Graziano, non c'è nessun conflitto tra la vecchia detrazione fiscale del 50% e del Superbonus 110. Ovviamente l'una va ad escludere l'altra, quindi le prossime rate in scadenza non potrà detrarle, ma porterà quelle più "pesanti". Cordiali saluti.”
Salve: nella mia fattispecie noi siamo due cugini con un palazzo di due piani.“Gent.mo sig. Barbazza, il caso di specie, riportato nel Post, va ad inquadrarsi come nuovo intervento in quanto nel 2012 la detrazione fiscale (50%) ha riguardato la semplice ristrutturazione. Il Superbonus del 110% ha uno scopo totalmente diverso, votato esclusivamente al miglioramento del fabbisogno energetico del fabbricato o dell'unità immobiliare con una o più tipologie lavorative . La norma in questo senso scrive: "L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.2)" richiamata anche dall'AdE nei vari interpelli tra cui la risposta n. 258/2020 a pag. 3. (In pratica va certificata attraverso una Cila, una Scia, ecc. Il Superbonus prevede la richiesta di provvedimenti autorizzativi). Cordiali saluti.”
Gent.mo Drumbag, ne ha facoltà in quanto aderire al Superbonus del 110% Le obbliga a richiedere un nuovo provvedimento autorizzativo, quindi una nuova pratica rispetto alla precedente datata 2013. Sulle detrazioni beneficiate negli anni passati non deve restituire nulla, le successive non sarà possibile. Cordiali saluti.“Gent.mo Sig. Pasquale, sono anch'io nella situazione del Sig. Graziano, ovvero, Nel 2013 ho svolto lavori di ristrutturazione usufruendo del bonus casa 50% e quindi fino al 2023 avrò rimborso completo nel mio tetto irpef. Adesso vorrei fare altri lavori usufruendo del ecobonus 110% , il tetto cappotto pannelli fotovoltaici con pompa di calore e relativa caldaia a condensazione ( il tutto con cessione del credito), la mia domanda è: quindi posso sostituire nuovamente la caldaia, ma perderò solo la parte in detrazione della stessa caldaia o tutto quello che erano l'interi lavori portati in detrazione della ristrtturazione? un grazie in anticipo. saluti”
Gent.mo sig.Walter, sono due pratiche diverse e non in conflitte tra loro. Il cambio di destinazione d'uso segue un iter burocratico legato al regolamento edilizio comunale e, inoltre, può beneficiare anche della detrazione fiscale del 50% sui relativi lavori. Riguardo all'adesione al Superbonus non c'è incompatibilità con i lavori privati interni eseguiti nel 2013. Cordiali saluti.“Salve: nella mia fattispecie noi siamo due cugini con un palazzo di due piani.
Piano terra: una pertinenza intestata ad ognuno di noi cat. C/2. Un androne comune. una terza C/2 cointestata.
Vorremmo fare cappotto, pannelli, dividere impianto idrico (perchè abbiamo unico contatore) e mio cugino fare al suo secondo piano interventi inrerni (riscaldamento ed infisso).
Io invece nel 2013 ho usufruito del 65%, riscaldamento e infissi, e non credo dobbiamo fare altro nel mio primo piano. Però ho intenzione di convertire un mio C/2 (accesso autonomo ma acqua e luce su contatore condominiale) in A/3 chiedendo al comune la concessione.
Non crea ostacoli il mio intervento del 65% del 2013? Posso però attivarmi per la mia pertinenza C/2 da modificare in A/3?
Ho letto che l'importante sia, alla fine dei lavori, trasformare l'unità da C/2 in A/3 e di avere l'atto amministrativo, ma bisogna chiedere concessione edilizia, aprire SCIA e poi avviare il 110% con conseguente apertura di seconda SCIA? GraziePS: nell'immobile oggetto del 65% del 2013 non abbiamo cambiato, in qualche finestra, l'avvolgibile in persiana. Essendo schermatura solare, si può chiedere qualche intervento 110% su questo immobile o rimuovere avvolgibili e sostituirli con persiane (come il resto delle finestre) senza tangere le ultime rate residue del 65%?”
Salve, sarei interessata anche io a questa tipologia di discussione, ma ho provato a guardare la risposta all'interpello 258/2020 e parla di tutt'altra cosa (tassazione estera). Potrebbe gentilmente ricontrollare a quale interpello si riferisce?? Grazie“Gent.mo sig. Barbazza, il caso di specie, riportato nel Post, va ad inquadrarsi come nuovo intervento in quanto nel 2012 la detrazione fiscale (50%) ha riguardato la semplice ristrutturazione. Il Superbonus del 110% ha uno scopo totalmente diverso, votato esclusivamente al miglioramento del fabbisogno energetico del fabbricato o dell'unità immobiliare con una o più tipologie lavorative . La norma in questo senso scrive: "L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.2)" richiamata anche dall'AdE nei vari interpelli tra cui la risposta n. 258/2020 a pag. 3. (In pratica va certificata attraverso una Cila, una Scia, ecc. Il Superbonus prevede la richiesta di provvedimenti autorizzativi). Cordiali saluti.”
Mi scusi non volevo riprenderla, ero solo interessata all'argomento e volevo leggermi l'interpello di cui parlava. Grazie molte del chiarimento. Gentilissimo!!“Gent.ma sig.ra Cipriani, ha pienamente ragione. Nel dare un parere tecnico, argomentandolo il più possibile, ho digitalizzato erroneamente il numero della risposta dell'AdE: anziché 285 del 28/08/2020 ho riportato 258/2020. La ringrazio per aver evidenziato l'incongruenza. Cordiali saluti.”
La mia situazione è simile a quella del sig. Graziano. Lo scorso anno ho installato una caldaia a condensazione ed ho ceduto il credito al fornitore. Ora sto per commissionare ad un General Contrattor una serie di interventi che ricadono nel superbonus 110%. Il GC mi ha proposto la sostituzione della caldaia con una pompa di calore. Secondo lui non è in conflitto con il precedente intervento, perchè si tratta di due interventi separati ed in più non devo restituire niente prechè il credito è stato ceduto a terzi. L'interpretazione è corretta? Grazie Daniele“Gent.mo Graziano, non c'è nessun conflitto tra la vecchia detrazione fiscale del 50% e del Superbonus 110. Ovviamente l'una va ad escludere l'altra, quindi le prossime rate in scadenza non potrà detrarle, ma porterà quelle più "pesanti". Cordiali saluti.”
Salve sig. Pasquale, devo sostituire anch'io la caldaia con una a pompa di calore.Premetto che l'ho sostituita 2 anni fa godendo della detrazione al 50% ma ora per accedere al superbonus devo ricambiarla con una factory made. La mia domanda è: visto che la caldaia da sostituire è ancora in ottimo stato e funziona benissimo la posso mettere in vendita come usato?“Gent.mo sig. Gabriele p, la legge non lo vieta. A supporto della tesi è riportata nelle FAQ del Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa che a tal proposito scrive: "Anche se il soggetto che sostiene le spese già fruisce della detrazione del 50% o del 65% per un intervento effettuato in anni precedenti, è possibile, in caso di nuovo intervento e in presenza di tutte le condizioni di legge (in particolare miglioramento di due classi energetiche fra "trainanti" e "trainati"), fruire del Superbonus del 110% in relazione a interventi eseguiti sullo stesso immobile oggetto di precedente intervento". Il consiglio: valuti attentamente i costi soprattutto delle pratiche edilizie. Cordiali saluti.”
Gent.mo Fapaolo65, la norma Uni 7129-15 parte 2, al punto 4.1 dispone che: “Non è consentito installare apparecchi a gas non integri; inoltre non è consentito installare apparecchi, montati in modo fisso, rimossi e dismessi da altri impianti, se non preventivamente "rimessi a nuovo”. In pratica rende il "mercato dell’usato" inesistente in quanto le operazioni di rimessa a nuovo comportano responsabilità penali pesanti che vanno a carico di chi ha fornito la caldaia (idraulico o proprietario che sia). L’installatore o il manutentore che dovesse intervenire su un impianto nel quale è stata collocata una caldaia "usata" non rimessa a nuovo, deve segnalare nelle prescrizioni la fattispecie, invitando il responsabile o il proprietario a richiedere la sostituzione della caldaia con una nuova. Come può capire, anche se è nuova e perfettamente funzionante, la caldaia va rottamata. Cordiali saluti.“Salve sig. Pasquale, devo sostituire anch'io la caldaia con una a pompa di calore.Premetto che l'ho sostituita 2 anni fa godendo della detrazione al 50% ma ora per accedere al superbonus devo ricambiarla con una factory made. La mia domanda è: visto che la caldaia da sostituire è ancora in ottimo stato e funziona benissimo la posso mettere in vendita come usato?”
Gent.mo Fapaolo65, non è possibile la vendita. Le motivazioni dettagliate Le trova nella risposta precedente. Cordiali saluti.“Salve sig. Pasquale, devo sostituire anch'io la caldaia con una a pompa di calore.Premetto che l'ho sostituita 2 anni fa godendo della detrazione al 50% ma ora per accedere al superbonus devo ricambiarla con una factory made. La mia domanda è: visto che la caldaia da sostituire è ancora in ottimo stato e funziona benissimo la posso mettere in vendita come usato?”
Gentilissimo sig. Pasquale, finalmente ho ricevuto una risposta precisa e la ringrazio tantissimo.??“Gent.mo Fapaolo65, la norma Uni 7129-15 parte 2, al punto 4.1 dispone che: “Non è consentito installare apparecchi a gas non integri; inoltre non è consentito installare apparecchi, montati in modo fisso, rimossi e dismessi da altri impianti, se non preventivamente "rimessi a nuovo”. In pratica rende il "mercato dell’usato" inesistente in quanto le operazioni di rimessa a nuovo comportano responsabilità penali pesanti che vanno a carico di chi ha fornito la caldaia (idraulico o proprietario che sia). L’installatore o il manutentore che dovesse intervenire su un impianto nel quale è stata collocata una caldaia "usata" non rimessa a nuovo, deve segnalare nelle prescrizioni la fattispecie, invitando il responsabile o il proprietario a richiedere la sostituzione della caldaia con una nuova. Come può capire, anche se è nuova e perfettamente funzionante, la caldaia va rottamata. Cordiali saluti.”
Buongiorno sig. Pasquale, ho una situazione simile.“Gent.mo Graziano, non c'è nessun conflitto tra la vecchia detrazione fiscale del 50% e del Superbonus 110. Ovviamente l'una va ad escludere l'altra, quindi le prossime rate in scadenza non potrà detrarle, ma porterà quelle più "pesanti". Cordiali saluti.”
Gent.mo Marcomiz, Le riporto quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrante nella Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, successiva al mio post del 25 ottobre 2020, che rende fattibile la Sua possibilità di mantenere le restanti rate del precedente intervento a patto che non vi sia "un utilizzo distorto della agevolazione in esame".Ecco cosa scrive l'AdE:4.5.3 Domanda: Si chiede se in presenza di una precedente sostituzione della caldaia, intervento per il quale si è beneficiato dell’ecobonus, sia possibile effettuare un nuovo intervento rientrante fra quelli ammessi al Superbonus e all’ecobonus.Risposta:In assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell’ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsto dalla normativa agevolativa di riferimento. Resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame.Cordiali saluti.“Buongiorno sig. Pasquale, ho una situazione simile.
Ho un condominio composto da 3 unità abitative, 2 di un proprietario e la terza di un altro proprietario.
Su due unità abitative è stato installato nel 2017 un cappotto termico e sono stati sostituiti gli infissi su uno dei due appartamenti.
Per tali interventi l'avente diritto sta usufruendo dei relativi bonus (65% efficentamento energetico) e ne sta recuperando annualmente la quota parte sulla propria dichiarazione dei redditi.
La terza unità abitativa invece ha un cappotto e infissi risalenti a 12 anni fa.In fase di prevalutazione effettuata da un tecnico mi viene detto che vi sono i requisiti per usufruire del superbonus su tutto l'immobile effettuando una serie di interventi tra cui in particolare:
1.la rimozione del cappotto esistente su tutto l'immobile e l'installazione di un nuovo cappotto più performante a livello energetico - intervento trainante
2.la sostituzione di tutti gli infissi, anche di quelli installati nel 2017 con altri con migliori caratteristiche energetiche e altri lavori di efficentamento energetico (installazione pannelli solari, installazione pompe di calore ecc...) interventi trainati
Premesso che alla fine dell'intervento di superbonus l'immobile effettuerà il salto di due classi come da normativa, posso procedere alla rimozione e rifacimento del cappotto e, per un appartamento, alla sostituzione degli infissi nonostante che, sia per il cappotto che per gli infissi, si stia già usufruendo di una detrazione (65% efficenza energetica)?
Da come dice dovre rinunciare alle restanti rate della detrazione sul cappotto?”
Buongiorno, nel caso io volessi utilizzarla in un altro mio appartamento è possibile ? La caldaia che andrei a sostituire con il 110 % è del 2019 a condensazione e tra la più perfomanti in termini di efficienza energiica“Gent.mo Fapaolo65, la norma Uni 7129-15 parte 2, al punto 4.1 dispone che: “Non è consentito installare apparecchi a gas non integri; inoltre non è consentito installare apparecchi, montati in modo fisso, rimossi e dismessi da altri impianti, se non preventivamente "rimessi a nuovo”. In pratica rende il "mercato dell’usato" inesistente in quanto le operazioni di rimessa a nuovo comportano responsabilità penali pesanti che vanno a carico di chi ha fornito la caldaia (idraulico o proprietario che sia). L’installatore o il manutentore che dovesse intervenire su un impianto nel quale è stata collocata una caldaia "usata" non rimessa a nuovo, deve segnalare nelle prescrizioni la fattispecie, invitando il responsabile o il proprietario a richiedere la sostituzione della caldaia con una nuova. Come può capire, anche se è nuova e perfettamente funzionante, la caldaia va rottamata. Cordiali saluti.”
Sig.Pasquale grazie prima di tutto della chiara e veloce risposta.Come ditta costruttice si intende solo il costruttore o anche chi fa manutenzione e installazione?“Gent.mo [email protected], per montare una caldaia usata (anche se di recentissima installazione) deve essere sottoposta a revisione da parte della ditta costruttrice, diversamente non è possibile. Cordiali saluti.”
Gentilissimo Sig. Pasquale, Fermo restando la fattibilità della sostituzione di una caldaia a condenzazione, acquistata con sconto in fattura del 50%, con una caldaia ibrida con pompa di calore usufruendo del superbonus 110. Dovendo rottamare la caldaia sostituita, chiedo se deve ritirarla l’idraulica addetto alla sostituzione, in questo caso se deve necessariamente produrre documentazione idonea che dichiari di averla rottamata, o nel caso debba farla io come dovrò comportarmi, se devo comunicare tale rottamazione a qualche ente. La ringrazio per la sua attenzioneAntonio“Gent.mo [email protected], è solo il costruttore che può revisionare la caldaia. Cordiali saluti.”
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