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2010-05-14 19:53:08

Detrazione canna fumaria e camino, interessi passivi mutuo


Roberta83
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13 Maggio 2010 ore 13:44 2
Buongiorno,
avrei bisogno di alcuni chiarimenti..

A fine giugno io e il mio ragazzo andremo al rogito per l?acquisto di un appartamento.
Il venditore ci farà alcune sistemazioni prima del rogito e noi successivamente dovremo apportare delle modifiche, tipo canna fumaria e camino esterno.

. per la detrazione degli interessi passivi del mutuo (cointestato), dovremmo avere entrambi la residenza nel comune dove è sito l?appartamento o basta che ce l?abbia solo uno di noi due?
. si possono detrarre tutte le spese relative a canna fumaria e camino, ossia manodopera e prodotto?
. come bisognerà procedere per usufruire delle detrazioni? Per esempio si faranno tutti i lavori e l?acquisto della stufa e poi mi dovrò preoccupare per la documentazione da inviare oppure devo inviare le richieste prima dell?inizio dei lavori?

Grazie per i Vs. consigli
Roberta
  • virtusi
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    Venerdì 14 Maggio 2010, alle ore 11:36
    Salve.
    Proverò a rispondere alle domande a cui credo di poterlo fare.
    Le spese per l'acquisto e l'installazione del camino e della canna fumaria (non già esistente) possono essere tutte detratte.
    Per avere la detrazione devi PRIMA di iniziare i lavori, inviare la richiesta all'AdE di Pescara e poi pagare le fatture tutte con bonifico apposito per ristrutturazione edilizia.

  • staff
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    Venerdì 14 Maggio 2010, alle ore 19:53
    Per ciò che riguarda la detrazione degli interessi passivi del mutuo bisogna ricordare quanto indica l'Agenzia delle Entrate.

    Infatti l'agevolazione dei benefici fiscali sugli interessi passivi vengono persi se la residenza viene spostata dall'immobile in oggetto; solo in casi particolari viene concesso in mantenimento delle agevolazioni: viene spostata la residenza per motivi di lavoro (cambio di lavoro in un periodo successivo alla stipula); ricovero in casa di cura in altro luogo; personale delle forze dell'ordine destinato ad altra sede.

    Nel tuo caso, perderà la possibilità di detrazione l'eventuale cointestatario che sposti la propria residenza in altro comune, mentre manterrà l'agevolazione della propria quota il cointestatario che manterrà la residenza.

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