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2009-04-16 15:42:37

Detrazione 55% - 24681


Syrio78
login
16 Aprile 2009 ore 13:50 1
Salve, possiedo un appartamento, nel quale hanno la residenza anche mia sorella e mio cognato. Mio cognato vorrebbe cambiare a sue spese gli infissi: può godere della detrazione fiscale? Scusate forse l'avete già spiegato ma non ci caisco molto: potreste spegarmi la pratica che devo effettuare? E'vero che oltre l'attestato che mi rilascerà chi effettuerà i lavori dovò farmi fare anche una perizia dal geometra? Devo chiedere l'autorizzazione al comune? Potreste spiegarmi tutto o anche darmi un link dove leggere tutte le informazioni?
Grazie
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 16 Aprile 2009, alle ore 15:42
    Ho indicato ormai migliaia di volte nel forum il link dove trovi tutto ciò che ti serve:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

    Leggerai che per gli infissi non serve l'asservazione del professionista, ma solo la certificazione del produttore.

    Leggerai che di norma non serve il permesso o la Dia comunale, salvo che si cambino totalmente foggia e colore.

    Leggerai che la detrazione spetta anche al:

    g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);

    Tutte le altre informazioni le trovi al "solito" link:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    Al termine dei lavori compilerai il modulo online sul sito dell'Enea.

    Dal 1 gennaio 2009 è necessario però inviare una richiesta preventiva per godere della detrazione, siamo in attesa di spiegazioni, leggi qui:

    viewtopic.php?f=10&t=22882&start=20

    6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui .......

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