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2008-07-19 19:04:54

Detrazione 55% - 21060


Alex4
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17 Luglio 2008 ore 05:24 11
Volevo avere da voi una conferma.
La spesa per il noleggio del ponteggio che mi serve per realizzare l'isolamento a cappotto rientra nel recupero 55% con IVA al 10%?
Visto che il ponteggio verrà realizzato da un'azienda diversa rispetto a quella che realizzerà il cappotto può essere fatturato direttamente a me con IVA al 10% e quindi da me inserito nella pratica 55%?
GRAZIE
Alessandro
  • condominiale
    0
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    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 10:04
    L'Agenzia delle Entrate ha sempre ribadito che anche le spese accessorie come le fatture dei professionisti, ponteggi, trasporti, ecc. possono essere portati in detrazione ai fini dell'agevolazione del 55% e del 36%.

    Anche l'Iva risulta agevolata eccetto per le parcelle dei professionisti.

    Per il 55% non è più richiesta la separazione dei costi della manodopera e dei materiali in fattura.

    C'è tutto scritto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

  • danoldo
    0
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    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 10:27
    Scusa condominiale, ma allora nel caso di cambio finestre che rientrano nelle detrazioni al 55% se non è più necessario separare manodopera da materiale, come si fa a dividere l'IVA al 10% da quella al 20%? Differenza fra beni significativi, bla, bla, bla?
    Paghiamo l'IVa la 10 o al 20?

  • condominiale
    0
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    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 11:01
    Ho indicato la circolare dell'Agenzia delle Entrate nel link che trovi sopra.

    In essa l'Agenzia ha ribadito che non è necessario separare il costo dei materiali dalla manodopera ai fini dell'agevolazione.

    Finalmente un problema in meno .....

    Probabilmente si è ritenuto che per i lavori di risparmio energetico il costo della manodopera è sempre molto più alto che il costo dei materiali, es. cappotto termico o la semplice costruzione degli infissi dove la manodopera per la realizzazione e l'installazione è certamente maggiore che non il costo dei materiali.

  • danoldo
    0
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    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 11:22
    Ottimo, pertanto mi confermi che sugli infissi che pagherò circa 15.000 euro potrò farmi applicare l'IVa al 10% interamente!

  • danoldo
    0
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    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 11:58
    ...mi rispondo da solo, vale per tutte le opere di riqualificazione energetica, tranne che per le caldaie e gli infissi, per cui serve l'indicazione separata di manodopera e materiale. Ho appena contattato l'ENEA che così mi ha risposto... peccato!

  • condominiale
    0
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    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 12:56
    Ti ho gia detto altre volte di non riferirti completamente alle informazioni "telefoniche", in caso di contenzioso non servono a niente.

    Leggi con attenzione la circolare 12/E del 19 febbraio 2008, è un documento scritto che puoi opporre in qualsiasi momento nel caso vi fossero contestazioni.

  • danoldo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 13:14
    ...l'ho letta, ma dice "chiaramente" che non è necessario mettere in maniera separata manodopera e materiale per ottenere l'IVA agevolata, ma non dice da nessuna parte che non vale la regola dei beni significativi per quanto riguarda infissi o caldaie, a meno che non mi sfugga qualcosa...

  • eretisaw
    0
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    Venerdì 18 Luglio 2008, alle ore 21:20
    Ad un incontro dove erano presenti tra gli altri un importante esponente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, una rappresentante dell'Enea ed una dell'agenzia delle entrate, è stato chiarito che l'applicazione dell'aliquota iva sui beni significativi è applicabile alla manodopera PER L'INSTALLAZIONE e NON PER LA COSTRUZIONE DEGLI STESSI, sarebbe oggettivamente assurdo il contrario perché ovviamente TUTTI i prodotti sarebbero da ivare con aliquota ridotta e comunque esistono già accertamenti e contenziosi con l'agenzia a riguardo, quindi per favore basta con informazione non completa.
    Ciao

  • condominiale
    0
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    Sabato 19 Luglio 2008, alle ore 08:18
    In questo forum si citano "sempre" le circolari, le tabelle, le risposte ad interpello fornite dall'Agenzia delle Entrate, proprio per non indurre in errore i nostri interlocutori.

    eretisaw, se hai qualche precisa informazione riguardante questa discussione, sei pregato di esporla e di non restare nel vago, citando riferimenti "scritti" come facciamo noi, non riferendo di voci sentite in queso o quel contesto; lo "voci" evaporano, le "circolari" restano!
    Darai un contributo migliore all'approfondimento sulla materia.

  • danoldo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 19 Luglio 2008, alle ore 18:37
    ...comunque, dopo l'ENEA ho contattato anche l'agenzia per le entrate e gli ho citato la circolare 12/E, l'impiegata dopo lunga discussione mi ha definitivamente detto che l'IVA al 10% non vale per infissi e caldaie poiché sono BENI SIGNIFICATIVI, anche se la circolare dice che non è necessario separare manodopera e materiali per il 55%, la stessa cosa che mi hanno detto quelli dell'ENEA sempre per telefono.

    Mi ha detto per esempio che il discorso invece è diverso per l'installazione di pannelli solari per ACS poiché non sono citati fra i beni significativi, pertanto in tal caso si può fatturare tutto al 10%.

    A questo punto, per quanto mi riguarda, se qualcuno non ha altro di scritto dove il tutto è specificato con chiarezza e diversamente, vale quanto detto sopra, non intendo fra qualche anno intraprendere un'azione legale contro il fisco, già persa in partenza!

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 19 Luglio 2008, alle ore 19:04
    Anche a te Dandolo consiglio di "leggere" e conservare la documentazione fornita dall'Agenzia delle Entrate; ripeto per l'ennesima volta, basta con i colloqui "telefonici" che non danno la sicurezza del diritto.

    Quando l'Agenzia afferma:

    L'acquisto di beni finiti può essere assoggettato alle aliquote ridotte (4 e 10 per cento); in particolare, è assoggettato alla stessa aliquota Iva applicata all'intervento effettuato (agevolato o meno).
    A tal fine, l'acquirente del bene o del servizio deve attestarne la destinazione a opere o interventi agevolati con apposita dichiarazione.

    2.4.2.1 Beni finiti soggetti all'aliquota del 4 per cento
    La Tabella A, parte II, n. 24, del Dpr n 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4 per cento in caso di cessione e importazione di beni finiti impiegati nei seguenti immobili:
    - prima casa
    - fabbricati non di lusso "Tupini"
    - costruzioni rurali.

    2.4.2.2 Beni finiti soggetti all'aliquota del 10 per cento
    In base alla Tabella A, parte III, n. 127-sexies e 127-terdecies sono invece soggette all'aliquota Iva del 10 per cento le cessioni e importazioni di beni finiti impiegati nei seguenti immobili:
    * edifici assimilati alle abitazioni non di lusso
    * opere di urbanizzazione (primaria e secondaria, linee di trasporto, eccetera) e opere assimilate (parcheggi realizzati ai sensi della legge n. 122/1989)
    * fabbricati oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), legge n. 457/1978, trasfuso nell'articolo 3 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica). .........

    perché non dobbiamo credere a quanto scritto.

    Ripetiamo sempre lo stesso argomento .... se qualcuno ha dubbi, li può risolvere inviando "richiesta di interpello", avrà una risposta scritta che potrà opporre in sede di eventuale contenzioso.

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