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2008-08-05 10:56:17

Detrazione 36% abitazione figli universitari senza reddito


Bruno15854
login
01 Agosto 2008 ore 16:20 5
Salve a tutti,
il mio problema e' questo: ho acquistato un appartamento per i miei figli e l'ho intestato a loro per poter usufruire delle agevolazioni fiscali come prima casa. Attualmente sono studenti universitari, non possiedono redditi e dipendono economicamente da me. Poiche' si devono eseguire dei lavori di ristrutturazione esterna dell'immobile condominiale e ne sosterro' io i costi, posso detrarre il 36% dalla mia dichiarazione dei redditi?
  • condominiale
    0
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    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 23:20
    Ho risposto a questa domanda centinaia di volte nel forum.

    C'è tutto scritto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    Potrai tu stesso usufruire delle detrazioni del 36% solo se sei famigliare "convivente" del proprietario dell'immobile.

    Nel link trovi tutte le possibilità.

  • bruno15854
    0
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    Sabato 2 Agosto 2008, alle ore 21:00
    Grazie per la risposta. Preciso comunque che l'immobile e' in altra provincia rispetto alla mia residenza e che quindi non convivo con i miei figli. Ma mi chiedo il fatto che siano studenti universitari senza redditi e che ancora dipendono economicamente da me non conta?

  • condominiale
    0
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    Domenica 3 Agosto 2008, alle ore 08:02
    Ti ho proposto il link indicato sopra proprio perché trovi tutti i casi in cui è possibile la detrazione, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate.

    g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);

    Infatti l'agenzia delle Entrate, nell'ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza sin dal momento in cui viene effettuata la comunicazione preventiva all'inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara (al riguardo, si veda anche la risoluzione 6 maggio 2002, n. 136); le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente già al momento dell'avvio della procedura, coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'amministrazione finanziaria.
    Nello stesso ambito, l'agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che non è necessario che l'abitazione nella quale convivono «familiare» e intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori agevolati siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza (circolare 24/E del 10 giugno 2004).
    Nel tuo caso, tuttavia, se il figlio ha trasferito la residenza nella casa acquistata per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, probabilmente non risulterà più convivente con te e la detrazione Irpef non può trovare applicazione a meno che, prima dell'inizio dei lavori, anche tu trasferisca la residenza nella casa del figlio.

  • bruno15854
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Agosto 2008, alle ore 09:40
    Tutto chiarissimo, grazie. A questo punto devo porre un'altra domanda, ma forse chiedo troppo. E' possibile trasferire fino alla conclusione dei lavori la residenza in una citta' diversa se la mia sede di lavoro e' Catanzaro? Quali problemi potrei avere?
    Saluti
    Bruno

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Agosto 2008, alle ore 10:56
    Certo che puoi trasferire la residenza presso la casa dei tuoi figli!

    Naturalmente ci sarà il controllo della polizia municipale.

    Attenzione all'eventuale perdita di benefici sulla tua prima casa attuale (Ici, Irpef, Enel, Acqua, Gas, Rifiuti, ecc.)

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