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2011-01-17 16:12:09

Box pertinenziale


Luberto
login
16 Gennaio 2011 ore 18:04 4
Mi scuso ma non riesco a trovare una discussione di qualche mese fa nella quale lo Staff confermava la possibilità, come affermato dal notaio, di poter pagare il box all'impresa costruttrice al rogito a mezzo assegno, in quanto il pagamento era certificato con atto pubblico.
Il Centro Assist. multicanale dell'AdE risponde però al medesimo quesito, con mail del 12/11/2010, che il pagamento deve essere fatto con bonifico pena la decadenza dal beneficio.
Per poter andare al locsale ufficio AdE per chiarire una volta per tutte la questione, sarei grato di poter avere copia del chiarimento AdE di cui alla discussione suddetta.
Ovviamente il problema è che l'impresa non intende accettare il bonifico.
Grazie.
  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Domenica 16 Gennaio 2011, alle ore 19:29
    Rincorrere le circolari dell'Agenzia delle Entrate è un'impresa difficile.

    Originariamente si parlava di "documento certo" di pagamento effettuato davanti al notaio. poi ...

    Con la Risoluzione 38/E del 2008 e alla Circolare 55/E del 2002, è stato indicato che se l?atto definitivo per l?acquisto di un box è stipulato dopo il pagamento di eventuali acconti, è riconosciuta la detrazione sugli acconti pagati con bonifico a patto che il vincolo pertinenziale tra l?autorimessa e l?edificio principale emerga da un compromesso di vendita registrato.

    Ti riporto l'ultima di tre giorni fa, la Risoluzione7/E:

    Non si può accedere al bonus nel caso in cui, ai pagamenti effettuati con bonifico, prima dell?atto notarile, non corrisponda un preliminare di vendita registrato. In una situazione del genere, infatti, al momento del pagamento non risulta nessun vincolo pertinenziale.
    La detrazione è riconosciuta anche se la data del bonifico coincide con quella dell?atto notarile e il pagamento viene effettuato in un orario precedente alla stipula.
    Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell?abitazione, qualora la destinazione pertinenziale sia attribuita nell?arco della stessa giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge per la fruizione del beneficio può considerarsi realizzata.

    Insomma, con l'attuale circolare sembra che sia indispensabile il bonifico anzichè il pagamento con altro mezzo davanti al notaio un minuto prima dell'atto.

    Cerca di convincere la controparte ad accettare il bonifico.

  • luberto
    Luberto Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 17 Gennaio 2011, alle ore 10:05
    Ringrazio, sottolineando come le certezze in questo campo siano veramente instabili. Fra l'altro avevo già letto la 7/E che conferma quanto era stato risposto da AdE al mio quesito che conteneva anche questo particolare.
    Buona giornata.

  • theqwerty
    Theqwerty Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 17 Gennaio 2011, alle ore 10:43

    La detrazione è riconosciuta anche se la data del bonifico coincide con quella dell?atto notarile e il pagamento viene effettuato in un orario precedente alla stipula.


    Buongiorno a tutti,
    premesso che sto muovendo solo adesso i primi passi con 'sta storia delle detrazioni fiscali per i box pertinenziali, mi permetto cmq di aggiungere una piccola nota personale su 'sto fatto del bonifico fatto il giorno stesso del comprosmesso ma quanlche ora prima.

    Ormai sembra acclarato che sia necessario seguire questa strada, ma e' possibile che l'AdE imponga una procedura che, di fatto, e' assolutamente assurda?
    Il contrinbuente alla fine e' costretto a pagare in anticipo (anche somme non da poco) rispetto all'atto notarile: a me sembra veramente pazzesco...

    Cordiali saluti,
    Marco.

  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 17 Gennaio 2011, alle ore 16:12
    Se leggi attentamente comprendi che il pagamento può avvenire praticamente in contemporanea con l'atto notarile!

    Insomma, non rischi niente.

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