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2009-04-26 20:34:27

Beneficiari delle detrazioni 55 e 36%


Didaemao
login
25 Aprile 2009 ore 20:57 3
Ciao sono nuovo del forum , dovrei ristrutturare l'appartamento di cui io ho la nuda proprietà e mio padre l'usufrutto, chi può usufruire delle detrazioni?
si possono suddividere il 36 uno e il 55 l'altro ?
può la stessa persona usufruire di entrambe se il reddito lo consente?
poichè mio padre ha più di 80 anni in caso di decesso le sue detrazioni le posso " ereditare " ?
vi ringrazio per l'aiuto.
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 25 Aprile 2009, alle ore 21:12
    Ne abbiamo parlato centinaia di volte nel forum .... ogni giorno!!!!!!

    Comunque qui trovi le risposte, precise e sicure:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    Infatti trovi l'elenco di chi può usufruire delle detrazioni:

    Quindi, possono beneficiare della detrazione;
    a) il proprietario o nudo proprietario;
    b) il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
    c) il locatario o comodatario;
    d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
    e) gli imprenditori individuali - anche come impresa familiare - limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
    f) i soci delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, sempre che sussistano le stesse condizioni previste per l'imprenditore individuale;
    g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);
    h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita (compromesso).

    Nel tuo caso quindi le detrazioni possono essere godute sia da tuo padre, sia da te in base a chi pagherà i bonifici per le fatture emesse.

    Per le detrazioni del 55%, leggi qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

    Per il trasferimento della detrazione, trovi tutto nel link sopra, infatti puoi leggere:

    Possono verificarsi le seguenti ipotesi di variazione della soggettività passiva:
    a) vendita dell'immobile. In tal caso il diritto alla detrazione si trasferisce sull'acquirente, sempreché si tratti di persona fisica;
    b) morte del contribuente che detiene i diritti sull'immobile oggetto dell'agevolazione. La detrazione spetta in tal caso esclusivamente agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene;
    c) donazione dell'immobile. Il diritto alla detrazione si trasferisce al donatario;
    d) trasferimento dell'inquilino o del comodatario. E' questa l'unica ipotesi in cui il diritto alla detrazione non si modifica. L'inquilino o il comodatario continuano, infatti, a godere del diritto alla detrazione fino ad ultimazione degli anni di competenza......

    Leggi con attenzione, trovi tutto ciò che ti serve.

    Attenzione all'invio del modulo preventivo a Pescara per il 36%.

    Attenzione all'invio della richiesta di autorizzazione per il 55% della quale siamo ancora in attesa delle modalità operative.

  • didaemao
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 26 Aprile 2009, alle ore 17:59
    Ciao abbiamo un' altro quiesito da porre:

    il conto corrente bancario dal quale si effettua il bonifico deve essere intestato solo alla persona che beneficia delle detrazioni o può essere cointestato? nel caso specifico io e mia moglie abbiamo il conto corrente cointestato e vorremmo detrarre uno il 55 e l'altra il 36 dobbiamo aprire due conti diversi?

    grazie.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 26 Aprile 2009, alle ore 20:34
    È tutto spiegato nel "solito" link che ho indicato sopra.

    Non importa da dove si prendono i fondi, per l'Agenzia delle entrate vale il principio di cassa, cioè la data ed il nome di colui che materialmente paga il bonifico e quindi ne è l'intestatario (del bonifico).

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