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2009-07-10 16:44:18

Tubatura climatizzatore schiacciata


Darkheaven
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08 Luglio 2009 ore 18:44 3
Salve a tutti,
ho acquistato un'appartamentein costruzione che mi sono fatto predisporre per l'aria condizionata con un impianto trial.
dopo 2 anni dal rogito ho finalmente i soldi per installare il climatizzatore ma scopro che una tubatura risulta essere schiacciata o parzialmente ostruita rendendo uno split non utilizzabile.
dovrei tirare su i pavimenti e rompere i muri alla ricerca della tubatura difettata.
Volevo sapere se il costruttore risponde di questo vizio o se, come mi ha fatto intendere, non sono problemi suoi in quanto l'appartamento ora è mio?
grazie mille.
  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Luglio 2009, alle ore 09:27
    Hai ragione tu, invece. Il vizio lamentato può essere sicuramente qualificato almeno tra cui quelli di cui all'art. 1667 c.c. garanzia biennale), ma, entro 60 giorni dalla scoperta, ne devi formulare denunzia formale, a mezzo raccomandata r.r.

  • darkheaven
    Darkheaven Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Luglio 2009, alle ore 18:00
    Ciao,
    inanzitutto grazie della risposta.
    Quello che non capisco della garanzia biennale o decennale è la seguente cosa.
    Sono passati 2 anni e 4 mesi dalla consegna dell'immobile.
    il 7 luglio ho scoperto il danno, quindi 2 anni e 4 mesi dopo la consegna; il danno non è facilmente riconoscibile in quanto è occultato da opere murarie... la garanzia biennale vale lo stesso? Entra in gioco quella decennale visto che mi impedisce l'uso del climatizzatore?
    Se il tubo è schiacciato e murato allora subentra l'occultamento da parte del venditore che se ha installato la tubazione di certo si deve essere accorto del vizio ma ha taciuto il tutto?

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Luglio 2009, alle ore 16:44
    Ciao, nel tuo caso non si può applicare la garanzia del venditore (art. 1495 c.c.), e, verosimilmente, neanche quella breve di cui all'art. 1667 c.c. Vi sono interpretazioni confortanti, comunque, sull'applicabilità del 1669 c.c. agli impianti in generali, e alle parti non strutturali dell'immobile, in quanto i gravi difetti lamentati vadano ad incidere sul godimento dello stesso.

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